Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15053 del 19/06/2017


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Cassazione civile, sez. un., 19/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.19/06/2017),  n. 15053

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1326/2016 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. VICO 1,

presso lo studio dell’avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI,

rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANO BELTRAMI e GIANNI

FRISONI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI RICCIONE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio

dell’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI FEDELI, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLETTA FLAMIGNI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 393/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/07/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso;

udito l’avvocato Lorenzo Prosperi Mangili per delega dell’avvocato

Stefano Beltrami e l’avvocato Luigi Fedeli Barbantini per delega

dell’avvocato Nicoletta Flamigni.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata il 2.7.15 la Corte d’appello di Bologna rigettava il gravame di M.P. contro la sentenza n. 274/12 del Tribunale di Rimini che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di riammissione in servizio, ex art. 26 c.c.n.l. 2000 enti locali, proposta dallo stesso M. nei confronti del Comune di Riccione.

All’origine della controversia vi erano le dimissioni di M.P. dal rapporto di pubblico impiego con il Comune di Riccione (ove lavorava dal 14.6.99 come istruttore di polizia municipale, categoria C), rassegnate a far data dal 12.2.07, cui però aveva fatto seguito, entro i sette mesi successivi, la richiesta di essere riammesso nel posto di lavoro prima ricoperto. Tale richiesta era stata ripetutamente respinta dal Comune di Riccione che poi però, a dire dell’odierno ricorrente, aveva riammesso in servizio altro istruttore di polizia municipale che si era trovato in una situazione sostanzialmente identica.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre M.P. affidandosi ad un solo motivo di censura.

3. Il Comune di Riccione resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, 26 c.c.n.l. enti locali del 2000 (come modificato dal successivo art. 17 c.c.n.l. del 1.5.2001) e art. 2907 c.c., per avere la sentenza impugnata affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in tema di riammissione in servizio di chi, come l’odierno ricorrente, aveva dato le proprie dimissioni, così cessando dal rapporto di impiego con il Comune di Riccione in data 12.2.07; sostiene il ricorrente di avere, nei sette mesi dalla cessazione del rapporto e precisamente il 4.9.07, chiesto di essere riammesso nel posto di lavoro prima ricoperto (e ancora vacante) e di essersi visto rigettare la domanda sull’asserito presupposto della mancata previsione, nell’ambito della dotazione organica dell’ente e del programma relativo al fabbisogno di personale, della figura di istruttore di polizia municipale; identiche istanze erano state presentate e rigettate nei mesi seguenti fino a quando non aveva appreso che il Comune aveva invece accolto analoga domanda di riammissione (sempre come istruttore di polizia municipale, categoria C) presentata da altro collega del ricorrente, anch’egli in precedenza dimessosi; a sostegno del proprio ricorso in punto di giurisdizione il ricorrente invoca la giurisprudenza di queste S.U. secondo cui le questioni inerenti alla riammissione in servizio sono estranee alla vicende (che, invece, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo) proprie della costituzione ex novo del rapporto.

1.2. Il ricorso è fondato.

La domanda di riammissione in servizio non importa l’adozione di atti organizzativi di cui all’art. 2, comma 1, di tale decreto legislativo, nè procedure concorsuali di cui all’art. 63, comma 4, del medesimo decreto, di guisa che non introduce un procedimento amministrativo, ma una mera proposta contrattuale (cfr. Cass. n. 21660 del 2008; Cass. n. 3360 del 2005, cit.; Cass. S.U. n. 9100 del 2005).

A sua volta tale proposta contrattuale, come questa Corte ha già avuto modo di statuire, si fonda sull’esistenza d’un precedente rapporto di lavoro ed è estranea, pertanto, alle vicende proprie della costituzione ex novo del rapporto lavorativo, quali i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro (cfr. Cass. S.U. n. 26827/09; Cass. n. 3360 del 2005).

Ne discende che l’individuazione del giudice cui spetta conoscere delle relative controversie consegue all’applicazione delle norme che regolano l’attribuzione della giurisdizione per i rapporti di pubblico impiego.

Nel caso di specie, avente ad oggetto un’istanza di riammissione in servizio presentata nel 2007, trova applicazione ratione temporis la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, che attribuisce le controversie relative ai rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

In base a tale normativa il potere dell’amministrazione di disporre la riammissione in servizio si è trasformato da potere amministrativo autoritativo in potere privato, che si esercita mediante atti di natura negoziale che restano tali a prescindere dall’esistenza o meno di margini di discrezionalità dell’amministrazione nel decidere se accogliere o respingere la domanda di riammissione in servizio del lavoratore (di guisa che non è conferente il richiamo a Cass. S.U. n. 8522/12 che si legge nella memoria del Comune di Riccione).

Pertanto, versandosi al di fuori delle materie conservate all’ambito del diritto pubblico ai sensi dapprima del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68, comma 1, e, poi, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1, la controversia in esame è devoluta al giudice ordinario (cfr. Cass. n. 21660/08).

2.1. In conclusione, si accoglie il ricorso e si dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. La sentenza impugnata va perciò cassata, con rinvio al Tribunale di Rimini, che pronuncerà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

 

accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Rimini, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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