Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15053 del 17/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 15053 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso 4426-2009 proposto da:
CONSIGLIO DI STATO in persona del Presidente pro
tempore, COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
2015
2233

uffici domiciliano ope legis, in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI n. 12;
– ricorrenti –

v
«

contro

PIETRAGNOLI DANIELA, domiciliata in ROMA PIAZZA

Data pubblicazione: 17/07/2015

CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
.t

CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato

GIANNI LANZINGER, giusta delega in atti;
.

– controri corrente –

..

avverso la sentenza n. 70/2008 della CORTE D’APPELLO

08/11/2008 R.G.N. 27/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/05/2015 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
AMENDOLA;
udito l’Avvocato VARRONE TITO;
udito l’Avvocato LANZINGER GIANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

,.

DI TRENTO SEZ. DIST. DI BOLZANO, depositata il

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

Svolgimento del processo

I.— Con sentenza dell’8 novembre 2008 la Corte di Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano, in riforma della sentenza di prime cure, ha
condannato il Consiglio di Stato e il Commissario di Governo (in solido tra loro) a

febbraio 2001 sino al 27 dicembre 2006 facendo applicazione al rapporto di
lavoro del livello retributivo C2 del CCNL comparto Ministeri, anziché di quello C1
formalmente rivestito dalla dipendente, oltre accessori e spese del doppio grado.
La Corte territoriale ha ritenuto che le mansioni concretamente espletate dalla
Pietragnoli nel periodo controverso presso il Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa – sezione di Bolzano, benché la stessa fosse inquadrata nella
posizione economica C1 con profilo professionale di “traduttore-interprete”,
fossero invece riconducibili alla superiore posizione economica C2, profilo
professionale “revisore interprete-traduttore”, secondo le declaratorie dei profili
professionali contenute nel d.P.R. n. 1219 del 1984.

2.— Per la cassazione di tale sentenza le amministrazioni soccombenti hanno
proposto ricorso con 8 motivi, illustrati da memoria. Daniela Pietragnoli ha
resistito con controricorso.

Motivi della decisione

3.— I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del
d. Igs. n. 165 del 2001, chiedendo alla Corte se incorra in violazione di detta
disposizione “il giudice del merito che proceda al riconoscimento delle mansioni
superiori rispetto alla qualifica di appartenenza in favore di un dipendente,
inquadrato in C1 con qualifica e mansioni di traduttore interprete, a prescindere
dalla valutazione del prevalente svolgimento delle mansioni proprie della
superiore qualifica di revisore interprete-traduttore (C2) – quali descritte nel
regolamento descrittivo dei profili professionali del personale ministeriale di cui al
d.P.R. n. 1219 del 1984 – bensì per avere il dipendente svolto una sola tra le
diverse funzioni indicate dal regolamento (nella specie attività di traduzione)

R.G. n. 4426/2009
Udienza 19 maggio 2015
Presidente MAcloce Relatore Amendola

pagare a Daniela Pietragnoli le differenze retributive maturate dal giorno 1°

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

secondo il grado di autonomia e responsabilità, a giudizio del giudicante, propri
della qualifica superiore”;
con il secondo motivo si denuncia ancora violazione e falsa applicazione
dell’art. 52 del d. Igs. n. 165 del 2001, chiedendo alla Corte se incorra in
violazione di detta disposizione “il giudice dei lavoro che proceda al

favore di un dipendente, inquadrato in Cl con qualifica e mansioni di traduttore
interprete, sulla base della carenza in organico della qualifica superiore di
revisore traduttore interprete C2, senza valutare al contempo che l’effettivo
svolgimento delle mansioni proprie della qualifica superiore siano prevalenti dal
punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale”;
con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del
CCNL relativo al comparto Ministeri 1998/2001, nonché dell’allegato A,
interrogando la Corte sul se incorra in violazione di detta disciplina collettiva il
giudice “il quale ritenga non rilevante, ai fini del richiesto riconoscimento, il dato
della “direzione di unità dotate di rilevanza esterna” di cui alle specifiche
professionali ovvero alle caratteristiche professionali di base contenute
nell’allegato A) del contratto collettivo di riferimento, ritenendo applicabile al caso
di specie la sola normativa regolamentare descrittiva dei profili professionali in
discussione (d.P.R. n. 1219 del 1984), richiamata dal mansionario”;
con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del d.P.R. n.
1219 del 1984 (individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri
in attuazione dell’art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312), punti 32 e 33,
chiedendo alla Corte se incorra in violazione di dette disposizioni regolamentari “il
giudice che, investito del giudizio di riconoscimento di mansioni superiori da parte
di un dipendente con qualifica di interprete traduttore che aspiri al
riconoscimento della superiore qualifica di revisore interprete traduttore, ritenga
che l’attività di traduzione in lingue straniere e viceversa svolta dall’interpretetraduttore nel caso di assenza in organico di una figura con superiore qualifica di
revisore interprete traduttore comporti altresì, per il dipendente con qualifica
inferiore, una sfera di autonomia completa e di un grado di responsabilità
assoluto, proprie della qualifica superiore”;
con il quinto motivo si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione avendo l’Amministrazione sempre dedotto che l’attività di traduzione
così come svolta dalla dipendente era già propria del profilo di appartenenza ed

R.G. n. 4426/2009
Udienza 19 maggio 2015
Presidente MAdoce Relatore Amendola

riconoscimento delle mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza in

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

essendosi altresì contestato che la carenza di organico potesse avere una decisiva
rilevanza;
con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697
c.c. per avere la sentenza impugnata attribuito all’Amministrazione datrice di
lavoro l’onere di contestare le circostanze addotte dal lavoratore a sostegno della

prossimità dell’Amministrazione stessa rispetto all’oggetto della prova;
con il settimo motivo si denuncia ancora violazione e falsa applicazione
dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 52 del d. Igs. n. 165 del 2001 per avere la sentenza
impugnata riconosciuto le mansioni superiori per l’intero periodo senza procedere
alla decurtazione dei periodi di assenza della dipendente al fine di commisurare le
differenze retributive ritenute spettanti al periodi di effettiva presenza in servizio;
con l’ottavo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697
c.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto che sia l’Amministrazione datrice di
lavoro onerata dei periodi di effettivo servizio prestato, piuttosto che lo stesso
dipendente che abbia agito in giudizio.

4.— I primi quattro motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per
reciproca connessione, sono fondati.
Con essi si censura la sentenza impugnata per avere condannato il Consiglio
di Stato e il Commissariato di Governo di Bolzano, in solido, al pagamento in
favore di Daniela Pietragnoli delle differenze retributive maturate dal

10 febbraio

2001 fino al 27 dicembre 2006 “facendo applicazione al rapporto di lavoro del
livello retributivo C2 anziché di quello C1”, in ragione dell’espletamento di
mansioni superiori svolte nel periodo controverso presso il Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa – sezione di Bolzano.
La Corte territoriale ha considerato “non … contestato che nel periodo
considerato la Pietragnoli abbia espletato i compiti di traduzione “.
Ha ritenuto che l’elemento di discrimine tra il profilo professionale di
“traduttore-interprete” rivestito dalla dipendente e quello di “revisore interpretetraduttore” rivendicato dalla medesima fosse da ricercare nelle declaratorie di cui
al d.P.R. n. 1219 del 1984-.
Ha dunque escluso che “possa avere qui rilevanza il criterio valorizzato dal
giudice di prime cure con il richiamo alle declaratorie dell’allegato A al CCNL

R.G. n. 4426/2009
Udienza 19 maggio 2015
Presidente MAdOce Relatore Amendola

propria domanda piuttosto che al lavoratore stesso, in ragione di una maggiore

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Lavoro

1998/2001 del comparto Ministeri, sicché si possa utilizzare il dato della
ai fini di identificare la linea di
discrimine tra le posizioni economiche”.
Secondo i giudici di appello “la peculiarità dei compiti di cui qui si tratta
esclude infatti che si possa dare credito a declaratorie generiche, in presenza di

presenza di un espresso rimando ad esse”.
L’assunto non può essere condiviso.
Premesso che i mezzi di impugnazione suscitano il sindacato diretto di questa
Corte sull’interpretazione della disciplina di inquadramento di personale del
comparto Ministeri secondo il CCNL 1998-2001 (terzo motivo), in relazione all’art.
52 del d. Igs, n. 165 del 2001, che regola l’espletamento di mansioni superiori
per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (primo e secondo motivo),
nonché al d.P.R. n. 1219 del 1984, recante l’individuazione dei profili
professionali del personale dei ministeri in attuazione dell’art. 3 della 1. n. 312 del
1980 (quarto motivo), occorre preliminarmente ricomporre il quadro normativo di
riferimento.
Come noto i contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni della seconda tornata contrattuale hanno regolato
l’intera materia della classificazione del personale, determinando l’inapplicabilità
del sistema delle qualifiche funzionali, quale previsto dalla legge n. 312 del 1980
e dal d.P.R. n. 1219 del 1984 (v. per tutte Cass. n. 5651 del 2009).
In particolare il CCNL del comparto Ministeri, siglato il 16 febbraio 1999 per il
quadriennio 1998-2001, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del
personale accorpando le precedenti nove qualifiche funzionali, di cui alla I. n. 312
del 1980, in tre Aree funzionali (denominate A, B e C) secondo la corrispondenza
prevista dall’art. 13, co. 1, del contratto.
Al momento dell’entrata in vigore dei contratto collettivo ogni dipendente in
servizio è stato inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di
appartenenza, nell’area e nella posizione economica ove questa è confluita (art.
13, co. 4), con effetto automatico mediante l’attribuzione dell’area e della
posizione al suo interno secondo la tabella B di corrispondenza allegata al
contratto (art. 16).
Dalla stessa data, per espressa previsione dell’art. 39 del CCNL, sono
inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, le disposizioni di legge e di

R.G. n. 4426/2009
Udienza 19 maggio 2015
Presidente MAcloce Relatore Amendola

specifiche (sia pure datate) descrittive dei profili professionali coinvolti ed in

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Lavoro

regolamento che siano in contrasto con quelle definite nei contratti medesimi. In
particolare risultano specificamente disapplicate, tra le altre, le seguenti norme:
gli articoli dal 2 al 10 della legge 312/1980, riguardanti l’ordinamento
professionale per qualifiche, con riferimento agli artt. dal 13 al 19 (sistema di
classificazione del personale) stabilito dal contratto collettivo (art. 39, co. 1, lett.

(art. 39, co. 1, lett. f).
Per norma finale del CCNL in esame “nella prima applicazione i profili del
personale dipendente coincidono, nelle denominazioni, con quelli di
inquadramento previsti dal DPR 1219/84 e dal DPR 44/90 al1.1-2-3, sino
all’applicazione dell’art. 13, comma 5 del presente CCNL”; secondo quest’ultima
disposizione “l’individuazione di nuovi profili ovvero una diversa denominazione o
ricollocazione di quelli esistenti nelle aree – in relazione alle proprie esigenze
organizzative – è definita da ciascuna amministrazione, nell’ambito della
contrattazione integrativa a livello di amministrazione con le organizzazioni
sindacali di cui all’art. 8 comma 1 del presente CCNL e con l’assistenza dell’Aran”;
l’Accordo integrativo per il personale del Ministero della Giustizia è stato
sottoscritto il 5 aprile 2000.
Pertanto nel periodo oggetto della presente controversia era già pienamente
operante il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Ministeri
stabilito dal CCNL del 16 febbraio 1999, mentre non era più applicabile la I. n.
312 del 1980 né il d.P.R. n. 1219 del 1984, recante l’individuazione dei profili
professionali del personale dei ministeri in attuazione dell’art. 3 di detta legge, se
non per la coincidenza- “nelle denominazioni” – dei profili professionali di
inquadramento del personale dipendente al momento di entrata in vigore del
contratto e sino alle nuove definizioni della contrattazione integrativa.
Consegue ancora che nel medesimo periodo il sistema di classificazione del
personale era regolato dall’art. 13 del CCNL del comparto Ministeri, secondo il
quale: “Le aree sono individuate mediante le declaratorie riportate nell’allegato
A) che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento
nell’area, corrispondenti a livelli omogenei di competenze” (co. 2); “I profili
collocati nelle aree secondo l’allegato A) descrivono il contenuto professionale di
attribuzioni specifiche relative all’area di appartenenza. All’interno della stessa

area i profili caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti
gradi di complessità e di contenuto possono essere collocati su posizioni

R.G. n. 4426/2009
Udienza 19 maggio 2015
Presidente Macloce Relatore Amendola

b), nonché il D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219, con riferimento all’allegato A

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

economiche diverse” (co. 3); “Ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex
qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell’area e nella posizione
economica ove questa è confluita ed è tenuto a svolgere, come previsto dall’art.
56 del d.lgs. 29/1993, tutte le mansioni considerate equivalenti nel livello
economico di appartenenza nonché le attività strumentali e complementari a

Inoltre nell’allegato A, per ogni posizione economica all’interno delle Aree,
sono indicati le “specifiche professionali” ed i “contenuti professionali di base”,
oltre che i requisiti di accesso: ciò anche in relazione alla posizione economica C2
rivendicata dalla Pietragnoll, rispetto a quella C1 alla medesima formalmente
attribuita.
Dunque ha errato la sentenza impugnata a verificare l’espletamento di
pretese mansioni superiori dichiaratamente escludendo “che si possa dare credito
a declaratorie generiche”, quali quelle contenute nell’allegato A del CCNL 19982001 del comparto Ministeri, e facendo invece riferimento ai profili professionali
di cui al d.P.R. n. 1219 del 1984.

5.— Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata
va cassata in relazione ai motivi accolti, assorbiti gli altri, con rinvio al giudice
indicato in dispositivo, che si uniformerà a quanto statuito e provvederà anche
sulle spese.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso, assorbiti gli altri,
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Trento, in diversa
composizione, anche per la regolazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2015
Il 4latore est.

Il Presiden

quelle inerenti lo specifico profilo attribuito” (co. 4).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA