Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15053 del 15/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 15/07/2020), n.15053
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5298-2019 proposto da:
S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARVISI0, 2,
presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FARSETTI, rappresentato e
difeso dall’avvocato FRANCESCO SANZO’;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2142/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il
02/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RITENUTO
che:
S.C. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 2008 – con il quale l’Agenzia delle entrate aveva contestato il mancato assoggettamento a Irpef di redditi di partecipazione riveniente dall’accertamento nei confronti della società a ristretta base azionaria Fratelli S. autoricambi srl, di cui era socio, e che aveva opposto l’accertamento ad essa notificato – ha rigettato l’appello del contribuente, confermando la sentenza di primo grado.
La CTR, premesso di avere nella medesima udienza rigettato anche l’appello proposto dalla società, ha rigettato l’appello del socio S., ritenendo fondato l’accertamento basato sulla esistenza di distribuzione ai soci di utili non contabilizzati, in mancanza di prova contraria, non offerta dal contribuente.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorrente chiede la riunione con r.g. 5301/2019.
Diritto
CONSIDERATO
che:
rilevata l’opportunità di aderire alla richiesta di riunione del presente ricorso con quello (r.g. 5301/2019) proposto per la stessa annualità da S.C., fratello di S.S. e anche lui socio di “Fratelli S. autoricambi srl”, per la medesima imposta e stessa annualità (Irpef 2008), rinviato alla sezione V.
P.Q.M.
Rinvia alla V sezione di questa Corte per connessione con r.g. 5301/2019.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020