Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15052 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. I, 28/05/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 28/05/2021), n.15052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17832/2020 proposto da:

E.J., elettivamente domiciliato in Pescara presso lo Studio

dell’avv. Danilo Colavincenzo, in via Anton Ludovico Antinori nr 6;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione

Internazionale Foggia, Ministero Dell’interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il

20/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

E.J., cittadino (OMISSIS) impugnava avanti al Tribunale di L’Aquila il diniego di protezione internazionale e delle forme complementari di protezione, sussidiaria e umanitaria.

Il Tribunale riteneva che il racconto fornito dal richiedente fosse per la seconda parte generico e non circostanziato evidenziando che il riferimento a non meglio specificati conflitti all’interno del villaggio dettati da questioni relative a dei terreni fosse alquanto vago senza che fossero stati ben spiegati i termini del problema e le ragioni del suo coinvolgimento, circostanze queste che lasciavano fondatamente ritenere che il narrato fosse stato aggiunto in seguito per dare supporto alla domanda di protezione internazionale e che i motivi dell’immigrazioni fossero invero di natura economica.

Il primo giudice riteneva pertanto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e neppure quella di protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. b) non avendo l’interessato offerto elementi attendibili sulla situazione individuale dai quali desumere il pericolo di una persecuzione grave.

Escludeva poi che ricorressero nella specie le condizioni per la concessione della misura prevista dall’art. 14, lett. c) in quanto le notizie acquisite da fonti qualificate evidenziavano che si trattava di un’area ((OMISSIS)) non interessata da situazioni di conflitto armato tale da comportare un grado di generalizzata e permanente.

Infine, in relazione al livello socio economico non risultava attestato in atti alcuno sforzo ai fini dell’effettiva integrazione nel tessuto socio economico italiano sottolineando che nessun rilievo assumeva ai fini della protezione umanitaria il breve periodo trascorso nel Paese di transito la Libia.

Avverso tale decreto E.J. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria.

Il Ministero è rimasto intimato.

Con il primo motivo si censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), art. 3, comma 3, lett a), b) e c), comma 4 e comma 5, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2 e comma 3 nonchè dell’art. 27, commi 1 e 1 bis lamentando la non corretta applicazione in sede di valutazione della domanda protezione internazionale dei principi di individualità, imparzialità e obbiettività avuto riguardo al peculiare regime probatorio che ne regola l’esame.

Si osserva che nel ricorso introduttivo si era ampiamente argomentato sulla condizione critica della (OMISSIS) e della regione di provenienza del ricorrente (l'(OMISSIS)), condizione oggettiva idonea a superare l’eventuale irrilevanza di una vicenda individuale.

Con il secondo motivo si deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. Si duole che il Tribunale non abbia considerato in sede di valutazione della domanda di protezione umanitaria la minore età del richiedente al momento della partenza dalla (OMISSIS), la permanenza in Libia e le violenze subite nel paese di transito ed il livello di integrazione raggiunto nel paese in cui è stato accolto. Il primo motivo è infondato.

Il tribunale ha proceduto ad esaminare, ai fini del riconoscimento dei presupposti per la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e lett. b), la credibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del ricorrente ed ha escluso che il ricorrente fosse esposto ad un danno grave o alla minaccia grave ed individuale alla vita derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nè destinatario di comportamenti la pena di morte o ad altra forma di pericolo individuale.

Il Tribunale ha disconosciuto la protezione sussidiaria ex lett. c), specificando che l'(OMISSIS), regione (OMISSIS) di provenienza del richiedente, alla stregua delle risultanze del rapporto Coi redatto dal dipartimento dell’Università di (OMISSIS)” risalente al maggio del 2018, non è interessato da situazioni di violenza indiscriminata bensì, al più, da forme di comune criminalità.

Il ricorrente non adduce fonti di informazioni più recenti sulla situazione sociopolitica attualmente esistente in (OMISSIS) (cfr. Cass. 18.2.2020, n. 4037, secondo cui, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate.

Il secondo motivo è inammissibile poichè la giovane età, diversamente dalla minore età, non costituisce di per sè condizione personale di vulnerabilità e in proposito il diniego della protezione umanitaria è stato motivato dalla constatazione che nessuna elevata e determinata condizione di vulnerabilità o di integrazione sociale è stata allegata dal ricorrente (Cass. 2021 nr 8918).

Quanto, invece, ai maltrattamenti subiti nel Paese di transito (la Libia), questa Corte (Cass. 31676/2018) ha chiarito che “nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese”.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nessuna determinazione in punto spese per la mancata attività difensiva del Ministero.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

 

 

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