Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15052 del 19/06/2017


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Cassazione civile, sez. un., 19/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.19/06/2017),  n. 15052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez. –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27972-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE CITTADINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 312/2015 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – PALERMO depositata il

16/04/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

uditi gli avvocati Vittorio Cesaroni per l’Avvocatura Generale dello

Stato e Salvatore Cittadino.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 312/15 il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, accogliendo in sede di ottemperanza il ricorso di C.G., vedova del maresciallo maggiore A.A. (caduto in sevizio il (OMISSIS)), dichiarava l’obbligo del Ministero della Difesa e del Comando Provinciale di Catania della Legione Carabinieri di Sicilia di dare integrale esecuzione alla sentenza del TAR Sicilia n. 585/12 conferendo l’onorificenza della medaglia al valore militare alla memoria del suddetto maresciallo maggiore, così come già statuito dalla suddetta sentenza del TAR.

2. Per la cassazione della pronuncia del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ricorre il Ministero della Difesa affidandosi ad un solo motivo.

3. L’intimata C.G. resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con unico motivo di ricorso si denuncia violazione dei limiti esterni della giurisdizione fissati dall’art. 103 Cost. e conseguente violazione degli artt. 111 Cost., comma 1, e art. 24 Cost., per avere la sentenza impugnata invaso l’ambito delle attribuzioni proprie dell’amministrazione, così incorrendo in eccesso di potere giurisdizionale; sostiene parte ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la summenzionata sentenza n. 585/12 del TAR Sicilia non aveva affatto ordinato all’amministrazione di conferire la medaglia al valore militare alla memoria del maresciallo maggiore A., ma si era limitata ad imporre all’amministrazione competente l’esame della condotta del maresciallo ai fini dell’avvio del procedimento finalizzato alla concessione del beneficio, anche perchè, proprio come statuito dalla citata sentenza n. 585/12, l’iniziativa per il conferimento dell’onorificenza richiesta da C.G. competeva all’amministrazione e non al privato; nè – prosegue il ricorso – la sentenza n. 585/12 avrebbe potuto ordinare al Ministero della Difesa o all’Arma dei Carabinieri la concessione dell’onorificenza, demandata alla competenza esclusiva del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Difesa e sull’istanza formulata dal Comando Generale dell’Arma.

1.2. Il ricorso è inammissibile.

Così come le sentenze del Consiglio di Stato, anche quelle del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana sono impugnabili – ex art. 111 Cost., u.c. e art. 362 c.p.c., comma 1, – soltanto per motivi attinenti alla giurisdizione.

Orbene, quanto all’interpretazione della reale portata dispositiva della sentenza n. 585/12 del TAR Sicilia, deve osservarsi che si tratta di questione che attiene all’esistenza o meno dei presupposti del giudizio di ottemperanza e non ai limiti esterni della giurisdizione, sicchè esula dall’ambito del controllo di questa Suprema Corte. Ed è appena il caso di ricordare che l’interpretazione del giudicato in sede di giudizio di ottemperanza non è mai sindacabile da questa Suprema Corte (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 26274/16).

Inoltre, ove mai violazione dei limiti esterni della giurisdizione si fosse verificata, essa sarebbe stata ascrivibile alla citata sentenza n. 585/12 del TAR Sicilia, che però è ormai passata in giudicato.

Deve poi ricordarsi che – per costante giurisprudenza di queste S.U. – il denunciato vizio di eccesso di potere giurisdizionale non può consistere nei pretesi errores in iudicando o in procedendo della sentenza impugnata, ma soltanto in un’invasione, da parte del giudice amministrativo, della sfera di attribuzioni riservata al legislatore o di quella del merito istituzionalmente riservato alla pubblica amministrazione (v., ex aliis, Cass., S.U., 9 novembre 2011, n. 23302 e, più di recente, Cass., S.U., 31 maggio 2016, n. 11380).

Neppure può ravvisarsi un eccesso di potere giurisdizionale nello stravolgimento di norme di rito o di diritto sostanziale: il controllo del limite esterno della giurisdizione – che l’art. 111 Cost., u.c. affida a questa S.C. non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche che, in astratta ipotesi, possano tradursi in errori nell’applicazione delle norme di diritto sostanziale o processuale, fatta salva l’ipotesi estrema (che non ricorre nel caso di specie) di errori tali da precludere l’accesso alla tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo (cfr. Cass. S.U. n. 2242/15).

In altre parole, il ricorso in esame non concerne una violazione dei limiti esterni della giurisdizione (d’altronde la sentenza non nega la giurisdizione del giudice amministrativo in tema di giudizio di ottemperanza), ma solo un asserito suo cattivo uso, che (ove pure, in astratta e meramente dialettica ipotesi, fosse stato esistente) ad ogni modo non avrebbe mai potuto fondare un ricorso per cassazione contro sentenze del giudice amministrativo (cfr., ex aliis, Cass., S.U., 29 marzo 2013, n. 7929).

Nè al ricorrente giova sostenere che non si potrebbe ordinare al Ministero della Difesa o all’Arma dei Carabinieri la concessione dell’onorificenza, atteso che, ove mai vi fosse stato uno straripamento di poteri ai danni delle prerogative del potere esecutivo, ciò sarebbe avvenuto – giova ribadire – da parte della citata sentenza n. 585/12 del TAR Sicilia, non da parte della sentenza oggi impugnata (avente ad oggetto un mero giudizio di ottemperanza, non già l’appello contro detta sentenza n. 585/12).

2.1. In conclusione, il ricorso è da dichiararsi inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Non è dovuto il versamento d’un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, le quali, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., per tutte, Cass. n. 1778/16).

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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