Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15052 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15052 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso 18994-2008 proposto da:
MINIS20 DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici domicilia in
ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente contro

2015
2232

GIARDINETTO

MARIO

C.F.

GRDMRA46P11A024M,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA
PEPOLI 4, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO
CARACUZZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato

Data pubblicazione: 17/07/2015

PASQUALE MAROTTA, giusta delega in atti;

contror.icorrente

z

avverso la sentenza n.

8301/2007 della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/01/2008 R.G.N.
2367/2006;

udienza del 19/05/2015 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
AMENDOLA;
udito l’Avvocato MAROTTA PASQUALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto.

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

_

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

Svolgimento del processo
1,

1.— Con sentenza del 9 gennaio 2008 la Corte di Appello di Napoli, in riforma
della sentenza di prime cure, ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare
in favore di Mario Giardinetto le differenze retributive tra il trattamento

qualifica di dirigente di cancelleria e quello percepito quale dipendente inquadrato
nella posizione economica C3 per il periodo

10 novembre 2002 – 19 marzo 2003.

La Corte territoriale ha ritenuto che le mansioni concretamente espletate dal
Giardinetto nel periodo controverso quale dirigente di segreteria presso la
Procura Generale della Repubblica, su posto resosi vacante a seguito del
collocamento a riposo del titolare, erano riconducibili alla superiore categoria
rivendicata in quanto la posizione economica C3, rivestita dall’istante, non
ricomprendeva tra le proprie funzioni l’espletamento di quelle di reggenza della
superiore posizione lavorativa dirigenziale per vacanza del relativo posto.

2.— Per la cassazione di tale sentenza il Ministero della Giustizia ha proposto
ricorso affidato ad un unico articolato motivo: Mario Giardinetto ha resistito con
controricorso.
Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

3.— Con l’unico mezzo di impugnazione il Ministero denuncia violazione degli
artt. 52 e 17 del d. Igs. n. 165 del 2001 e della declaratoria della posizione C3 di
cui all’allegato A del CCNL comparto Ministeri del 16.2.99, chiedendo alla Corte
“se, perché possa configurarsi svolgimento di mansioni superiori di dirigente da
parte di dipendente inquadrato nella posizione C3, occorre provare di avere
svolto in concreto le funzioni tipiche del dirigente in maniera piena ed esclsuiva
secondo quanto statuisce l’art. 52 del d. Igs. n. 165 del 2001, con le relative
responsabilità dirigenziali” e se il profilo relativo alla posizione economica C3
“ricomprende tra le proprie funzioni l’espletamento di quelle di temporanea
sostituzione della superiore posizione lavorativa dirigenziale per vacanza del
z

relativo posto, atteso che la declaratoria della posizione economica C3 citata
espressamente fa riferimento, come caratteristiche professionali di base, a

iam

RG, n. 18994/2009
Udienza 19 maggio 2015
Presidente MAcioce Relatore Amendola

economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto Ministeri per la

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

.!:

.-•

“lavoratori che, per specifiche professionalità, assumono temporaneamente

funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare”.

4.— Il ricorso è infondato in ragione dell’orientamento giurisprudenziale già
espresso da questa Corte e dal quale il Collegio non ravvisa ragione per

Con la sent. n. 5892 del 2005, resa nell’ambito del procedimento ex art. 64
del d. lgs. n. 165 del 2001 e con gli effetti che da esso deriva, questa Corte ha
interpretato la declaratoria della posizione economica C 3 di cui all’Allegato A al
CCNL del Comparto Ministeri del 16 febbraio 1999 (in G.U. Supp. Ord. N. 46 del
25 febbraio 1999) ed in particolare ha delibato se, in detto profilo, rientri o meno
la reggenza della superiore posizione lavorativa dirigenziale.
Dall’esame testuale della clausola contrattuale ha ritenuto evidente che la
reggenza del superiore ufficio dirigenziale non fosse espressamente prevista tra
le mansioni della qualifica in esame, anche ponendo a raffronto la declaratoria
della posizione economica C 3 con la declaratoria della corrispondente
declaratoria della 9^ qualifica funzionale contenuta nell’art. 20 del d.p.r.
8.5.1987 n. 266. Ha considerato che il silenzio della norma contrattuale in esame
sulla reggenza non può essere superato facendo rientrare la “reggenza” nella
“sostituzione”, quest’ultima espressamente prevista dalla declaratoria, trattandosi
di istituti diversi, in quanto la reggenza presuppone la vacanza della titolarità
dell’ufficio dirigenziale, mentre la sostituzione è prevista solo temporaneamente
per il caso di assenza o impedimento del titolare dell’ufficio superiore.
A questa interpretazione si è data continuità, precisandosi altresì che la
reggenza dell’ufficio è consentita, senza dare luogo agli effetti collegati allo
svolgimento di mansioni superiori, quando sia stato aperto il procedimento di
copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale
copertura (Cass. n. 9130 del 2007; Cass. n. 4675 del 2008; Cass. n. 2534 del
2009; Cass. ord. n. 12193 del 2011).
Ancora di recente si è dunque ribadito che la declaratoria del profilo lavorativo
Mila posizione economica C3, di cui all’allegato A al CCNL del comparto ministeri
del 16.2.1999, non ricomprende nelle funzioni proprie del citato profilo
l’espletamento delle funzioni di reggenza della superiore posizione lavorativa
,

dirigenziale per vacanza del titolare del posto (Cass. n. 21243 del 2014; Cass. n.
5172 del 2015).

R.G. n. 18994/2009
Udienza 19 maggio 2015
Presidente MAtiOte Relatore Amandola

discosta rsi .

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Lavoro

Ne consegue che correttamente la Corte napoletana ha riconosciuto al
dipendente il diritto alle differenze retributive previsto dall’art. 52 del d. Igs. n.
165 del 2001 avendo accertato, con motivato giudizio di fatto che si sottrae al
sindacato di legittimità, che il Giardinetto, “con pienezza di tutti i poteri inerenti
alla posizione funzionale rivestita”, ha svolto mansioni dirigenziali connesse alla

posto resosi vacante a seguito del collocamento a riposo del titolare.

5.— Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle
spese liquidate in euro 3.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori
secondo legge e spese generali al 15%..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2015

Il re latore est.

Il Preside e

reggenza dell’ufficio di segreteria presso la Procura Generale della Repubblica, su

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