Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15052 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. II, 15/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 15/07/2020), n.15052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19623/2019 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in Brescia, via Vittorio

Emanuele II n. 109, presso lo studio dell’avv.to MASSIMO GILARDONI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

PROCURA GENERALE CORTE CASSAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 887/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 03/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza pubblicata il 3 giugno 2019, respingeva il ricorso proposto da C.V., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Brescia aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. La Corte d’Appello, per quel che qui interessa, confermava la valutazione del giudice di primo grado circa la mancanza dei presupposti per la protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, o, in via ulteriormente gradata, della protezione umanitaria del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6. In primo luogo, evidenziava che, a prescindere dalla credibilità del racconto del richiedente, questi avrebbe potuto denunciare i fatti alla polizia o all’autorità giudiziaria, e il fatto che uno degli zii fosse un gendarme e alto militare non costituiva una ragione ostativa, non risultando dal racconto che costui avesse particolari entrature nei corpi di appartenenza, tali da far insabbiare le indagini o da indurlo a ritirare la denuncia.

Quanto alla protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c), la Corte d’Appello evidenziava che la Costa d’Avorio non era inserita tra i punti caldi dal sito guerra nel mondo aggiornato all’aprile 2019 e dunque non era un paese nel quale potesse ritenersi in atto un conflitto armato. La Costa d’Avorio era una repubblica democratica governata da un governo liberamente eletto come poteva leggersi nel rapporto ecoi.net del 2018. Vi erano state elezioni legislative nel 2016 e la coalizione governativa aveva vinto il 66% dei seggi all’assemblea nazionale mentre i restanti seggi erano andati al partito di opposizione. Le elezioni si erano svolte pacificamente ed erano state considerate inclusive e trasparenti, anche da osservatori internazionali. Il nuovo presidente eletto nelle elezioni del 2015 aveva annunciato l’immediata amnistia per 800 prigionieri trattenuti a causa della loro partecipazione alla crisi postelettorale del 2010-2011 e non vi erano notizie su uccisione arbitrarie o illegali da parte dell’autorità governativa.

La Corte d’Appello respingeva anche il terzo motivo di impugnazione relativo al rigetto della protezione umanitaria. Non vi era alcun rischio per il richiedente di subire torture, trattamenti disumani e degradanti alla pena di morte e vi era la possibilità di ottenere tutela denunciando i fatti all’autorità statale. Non vi erano altri fattori di vulnerabilità soggettiva all’appellante non era affetto da alcuna patologia grave invalidante e da aveva competenze lavorative che poteva spendere nel paese di origine. Le criticità presenti in Costa d’Avorio non assumevano a livelli di emergenza umanitaria generalizzata.

3. C.V. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,7 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere la corte d’appello di Brescia escluso la protezione sussidiaria nel silenzio assoluto sulla situazione generale della Costa d’Avorio, e per aver omesso di considerare la condizione di vulnerabilità personale discendente dalla situazione del paese di provenienza e dei paesi di permanenza avuto riguardo soprattutto ai periodo di detenzione in Libia.

La censura attiene al non aver tenuto conto della situazione del paese di provenienza e si citano a tal proposito varie fonti internazionali. (Nel ricorso si parla del Senegal ma si tratta di un evidente refuso).

Sussisterebbe pertanto il concreto rischio di un danno effettivo ricollegabile alla condizione di violenza diffusa non arginata nello stato di provenienza ricollegabile anche alla condizione di vulnerabilità del richiedente.

1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato.

La Corte d’Appello ha fatto esplicito riferimento alle fonti internazionali dalle quali ha tratto la convinzione che la Costa d’Avorio non sia una zona rientrante tra quelle di cui al D.Lgs. n. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.

Deve ribadirsi che In tema di protezione sussidiaria, anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui alla norma citata, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018). Il ricorrente si limita a dedurre genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo al non aver tenuto conto della situazione generale del paese di origine.

Inoltre, con riferimento alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), deve evidenziarsi che il racconto del richiedente non è stato ritenuto credibile e che in tal caso non si impone l’esercizio dei poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, avuto riguardo alle condizioni legittimante rilascio del permesso umanitario.

La Corte d’Appello non avrebbe compiuto il dovuto accertamento sulla condizione di vulnerabilità

2.1 Il secondo motivo è infondato.

Deve nuovamente ribadirsi che il racconto del richiedente la protezione umanitaria, con giudizio non sindacabile in questa sede, è stato ritenuto non credibile. Inoltre, la Corte d’Appello, ha escluso oltre alla credibilità del racconto anche l’esistenza di una situazione di particolare vulnerabilità del ricorrente sulla base di una corretta valutazione dei presupposti oggettivi e soggettivi. Sulla basè delle fonti più recenti disponibili sulla sicurezza in Costa d’Avorio non si è ravvisata alcuna situazione di vulnerabilità del richiedente ostativa al suo rimpatrio. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

4. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato rigettato.

5. Non si liquidano le spese stante la difesa di mero stile del Ministero dell’Interno.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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