Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15051 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. I, 28/05/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 28/05/2021), n.15051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17465/2020 proposto da:

L.M.I., elettivamente domiciliato in Pescara presso lo

Studio dell’avv. Danilo Colavincenzo in via Anton Ludovico Antinori

nr 6;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Riconoscimento Prot Internazionale Ancona,

Ministero Dell’interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il

04/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di L’Aquila rigettava la domanda avanzata da L.I.M., cittadino del (OMISSIS), ritenendo che non poteva essere accolta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto le ragioni addotte non integravano il rischio effettivo di una persecuzione determinata da ragioni politiche, religiose, razziali o di appartenenza a un determinato gruppo sociale. Si evidenziava al riguardo che i maltrattamenti subiti dal padre non rientravano fra le ragioni che giustificano la concessione dello status e che le effettive ragioni per le quali il richiedente aveva decisi di lasciare il paese erano di ordine economico Anche la domanda di protezione sussidiaria non poteva trovare accoglimento, in quanto non era possibile ravvisare il rischio effettivo di subire un grave danno come definito del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), (condanna a morte o esecuzione della pena di morte; o tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante),

Rilevava che la misura di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perchè nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato e che la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse parimenti essere concessa in quanto il richiedente non aveva nè allegato, nè dimostrato l’esistenza di specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.

Tale decreto è stato impugnato per cassazione da. L.I.M. con ricorso fondato su due motivi illustrati da memoria.

Il Ministero è rimasto intimato.

Con il primo motivo si censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), art. 3, comma 3, lett. a), b) e c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2 e 3 nella valutazione dei presupposti della protezione internazionale.

Si lamenta che il tribunale avrebbe ricondotto il timore del rientro nel Paese d’origine ad una vicenda privata escludendo che la stessa potesse rientrare nei presupposti per la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b).

Si contesta altresì la valutazione espressa dal Tribunale relativamente all’insussistenza di un danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) che sarebbe stata espressa in violazione dei principi di individualità, imparzialità ed obbiettività.

Con il secondo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), art. 3, comma 3, lett. a), b) e c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2 e comma 3 nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Si critica la mancata concessione della misura della protezione umanitaria lamentando come i primi Giudici malgrado abbiano registrano in (OMISSIS) violazione dei diritti umani non abbiamo applicato la normativa costituzionale ed internazionale.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili, trattandosi di censure stereotipate, senza specifico riferimento alle motivazioni della sentenza impugnata, e tendono a sollecitare sotto lo schermo della violazione di legge revisioni del giudizio di fatto non sindacabili in cassazione se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella specie neppure dedotto.

Il Tribunale ha ritenuto che mancassero proprio alla luce del racconto offerto dal richiedente i rischi di subire trattamenti inumani o degradanti escludendo che in caso di rientro lo stesso dovesse tornare a vivere con il padre essendo in grado di rendersi autonomo come già era accaduto nei due anni in cui aveva vissuto a (OMISSIS).

Ha poi ritenuto non sussistente il rischio di danno grave da violenza indiscriminata, facendo riferimento al concetto di violenza indiscriminata e di conflitto nei termini rigorosi precisati dalla CGUE nelle sentenze Elgafaji (17 febbraio 200) e Diakitè (30 gennaio 2014) e valutando alla luce di questo criterio la situazione in (OMISSIS) quale si desume dalla COI con specifico riferimento alla zona di provenienza del richiedente (cfr pag 14 e 15 del decreto).

A fronte di queste motivazioni la censura svolta dal ricorrente è generica ed inconferente, e priva di riferimenti concreti è la enunciazione di una grave condizione di pericolo per la sicurezza individuale.

Analoghe valutazioni vanno espresse per la misura della protezione umanitaria che è stata negata sulla base di una mancata allegazioni di situazione di particolare vulnerabilità non essendo stato in alcun modo documentata la sussistenza di una grave patologia che impedisca il rimpatrio.

In merito a tale apprezzamento la parte non deduce infatti alcuna condizione di vulnerabilità che non sarebbe stata considerata dal giudice.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese per la mancata attivitqà difensiva del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

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