Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15051 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 22/06/2010), n.15051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14055-2007 proposto da:

K.E., nella qualità di erede di K.B.,

nonchè in proprio e quale procuratore speciale di K.O.

e C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI GINA, che lo rappresenta

e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta delega in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1873/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/05/2006 R.G.N. 1671/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

K.E., anche in qualità di procuratore speciale degli altri eredi di K.B., chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 17 maggio 2006, che ha respinto l’appello contro la decisione di rigetto del suo ricorso nei confronti dell’INPS, adottata dal Tribunale di Roma.

Il ricorso è basato su di un unico motivo, corredato del relativo quesito di diritto.

L’INPS si difende con controricorso.

Nella esposizione dei fatti il ricorrente spiega di aver proposto un ricorso per ottenere il pagamento di ratei di pensione del suo dante causa, nonchè degli interessi e della rivalutazione, per la somma complessiva di L. 31.947.750. Di aver poi presentato una richiesta di ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 186-ter c.p.c. per la medesima somma.

L’ingiunzione è stata emessa, ma per una somma pari alla metà esatta della richiesta.

Il giudizio è proseguito. Il ricorrente ha depositato un atto di rinunzia parziale al credito azionato ed ha ristretto la domanda alla somma residua non accolta con l’ingiunzione.

Il giudice ha respinto il ricorso e la Corte d’Appello ha confermato tale soluzione negativa, assumendo che il creditore di una ingiunzione di pagamento, ovvero di una sentenza passata in giudicato, non può più proporre, successivamente, un’altra azione per richiedere, sulla base dello stesso fatto costitutivo, una frazione limitata dello stesso credito, in quanto il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.

Con il ricorso per Cassazione si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., e artt. 640 e 647 c.p.c. sottolineando che il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto riconosciuto e non con riguardo alla domande o ai capi della domanda non accolti.

La tesi è fondata. Secondo le Sezioni unite “il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato e non con riguardo alle domande o ai capi di domanda non accolti, atteso che la regola contenuta nell’art. 640 c.p.c., u.c., secondo cui il rigetto della domanda di ingiunzione non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in sede ordinaria, trova applicazione sia in caso di rigetto totale della domanda di ingiunzione che di rigetto parziale e, quindi, di accoglimento solo in parte della richiesta (Sez. un., 1 marzo 2006, n. 4510).

Il principio vale, a maggior ragione, con riferimento alle ingiunzioni emesse ai sensi dell’art. 186-ter c.p.c.. Tale norma prevede, nel caso in cui sussistano i presupposti di cui all’art. 633, comma 1, n. 1, e comma 2 e di cui all’art. 634 c.p.c. che la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. Il comma 3 specifica che l’ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, c.p.c..

La Corte d’Appello, sostiene che il ricorrente avrebbe chiesto un decreto ingiuntivo e, ottenutolo in parte, avrebbe poi proposto un’azione ordinaria per la parte non accolta.

Non è così: la domanda è stata proposta integralmente in via ordinaria e poi, nel corso del giudizio, applicando il meccanismo previsto dall’art. 186-ter c.p.c. il ricorrente ha chiesto al giudice istruttore di pronunciarsi con ordinanza ingiunzione, sussistendo i presupposti di legge.

Tale ordinanza, come si è visto, non ha natura decisoria e pertanto non è destinata a passare in giudicato anche con riferimento alla parte in cui l’istanza viene accolta (Sez. un. 29 gennaio 2007, n. 1820 hanno, infatti, affermato il principio riassunto nella seguente massima: “la disciplina contenuta nell’art. 186-ter c.p.c. con riferimento al l’ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l’apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, nè la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinchè la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita. Infatti, detto provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui all’art. 177 c.p.c. e art. 178 c.p.c., comma 1 e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l’autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale”).

Il giudice nel caso in esame ha emesso il provvedimento accogliendo solo in parte la richiesta. E’ conforme al meccanismo previsto dall’art. 186-ter c.p.c. che, a fortiori per la parte non accolta, il giudizio possa proseguire nelle forme ordinarie, senza alcun vincolo di giudicato.

Il ricorso pertanto deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che deciderà sulla fondatezza della domanda senza vincolo di giudicato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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