Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15051 del 19/06/2017

Cassazione civile, sez. un., 19/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.19/06/2017),  n. 15051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez. –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13226-2016 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANDREA BAVA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 134/2014 del TRIBUNALE di LIVORNO, emessa il

10/03/2015 e l’ordinanza della Corte di Appello di Firenze, emessa

l’1/03/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per

l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Vittorio Cesaroni per l’Avvocatura Generale dello

Stato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 496/14 il Tribunale di Livorno ha condannato il Ministero dell’Interno a pagare a B.L. – ex vigile del fuoco, riconosciuto vittima del dovere ai sensi della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 563, in quanto tale inserito nella apposita graduatoria cronologica – l’adeguamento dell’assegno mensile dovutogli L. n. 407 del 1998, ex art. 2 in misura pari a Euro 500,00, oltre perequazioni ex lege, a decorrere dal 1.1.06, detratto quanto già percepito per il medesimo titolo.

2. Con ordinanza del 1.3.06 emessa ex art. 348-bis c.p.c. la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello del Ministero dell’Interno, che oggi ricorre per la cassazione della predetta sentenza del Tribunale di Livorno affidandosi a due motivi:

con il primo sostiene il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e con il secondo nega ad ogni modo che nel caso di specie sussista un diritto all’adeguamento dell’assegno e ciò vuoi per mancanza di copertura finanziaria vuoi perchè non risulta ancora attuata la completa parificazione di trattamento per tutte le categorie di vittime del dovere, visti in vincoli di stanziamento e la necessità di operare una scelta perequativa di attribuzione dei fondi disponibili.

3. L’intimato B.L. resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

4. In sede di discussione parte ricorrente ha rinunciato al primo motivo di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Va accolta l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, perchè tardivo, sollevata da parte controricorrente.

Ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, quando è pronunciata l’inammissibilità dell’appello per non avere l’impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, termine decorrente – per espressa previsione del cit. art. 348-ter, comma 3 – dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità. Si applica, in quanto compatibile, l’art. 327 c.p.c..

Per giurisprudenza di questa Suprema Corte ex art. 348-ter c.p.c., comma 3, il termine c.d. breve entro cui proporre il ricorso decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza d’inammissibilità, secondo quale avvenga per prima, fatta salva, in difetto, l’applicazione del termine c.d. lungo ex art. 327 c.p.c., così dovendosi intendere la clausola di compatibilità che accompagna il richiamo a quest’ultima norma (cfr. nn. 25115/15, 15235/15, 15239/15 e 10723/14, cui vanno aggiunte S.U. n. 25208/15 e S.U. n. 25043/16).

La giurisprudenza ha altresì rilevato che, ove l’ordinanza ex art. 348-ter sia stata letta in udienza, il termine per proporre il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, da identificarsi in quello c.d. breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, decorre dall’udienza stessa per le parti presenti o che avrebbero dovuto esserlo, secondo la previsione di cui all’art. 176 c.p.c. (v. Cass. n. 25119/15).

Nel caso in esame, premesso che l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato ex art. 348-bis c.p.c. inammissibile l’appello del Ministero dell’Interno è stata letta in udienza il 1.3.06, il termine c.d. breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, per la proposizione del ricorso per cassazione scadeva il 30.4.16. (ultimo giorno utile).

Invece il ricorso del Ministero dell’Interno è stato notificato solo il 18.5.16.

2.1. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore del controricorrente, antistatario.

Non è dovuto il versamento d’un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, le quali, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., per tutte, Cass. n. 1778/16).

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna parte ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, spese distratte in favore dell’avv. Andrea Bava, antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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