Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15051 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15051 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 22590-2009 proposto da:
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO, in
persona del Direttore provinciale pro tempore,
rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA
DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente –

2015
contro

2231

GIANTOMASSI

PASQUALE,

anche

quale

legale

rappresentante della G.P.S. S.N.C. e GRAZIOLI SONIA;
– intimati

Data pubblicazione: 17/07/2015

-,-

avverso la sentenza n. 257/2009 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 12/06/2009 R.G.N. 27/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/05/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
udito l’Avvocato GIANNUZZI MASSIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

.•

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 12 giugno 2009, la Corte d’Appello di Ancona rigettava l’appello della
Direzione Provinciale del Lavoro di Ascoli Piceno avverso la sentenza di primo grado, che
aveva annullato, in accoglimento della relativa opposizione e per ravvisata incompetenza,

rappresentante, di G.P.S. s.n.c. e a Sonia Grazioli di pagamento della somma di € 1.334,04 per
sanzioni amministrative relative ad omessa comunicazione al centro per l’impiego
dell’assunzione di un dipendente.
Preliminarmente ritenuta la tempestività dell’appello per la corretta continuità del rito speciale
applicato in primo grado, la Corte territoriale ribadiva il difetto di competenza della Direzione
Provinciale ingiungente, per il trasferimento delle pertinenti funzioni agli uffici territoriali del
governo ai sensi dell’art. 47 dig. 300/1999, non subordinato, come infondatamente preteso
dalla Direzione appellante, all’emissione non ancora avvenuta di un regolamento a norma
dell’art. 11, quarto comma (1.1g. cit., in quanto non incidente sul trasferimento delle funzioni,
ma sull’organizzazione interna degli uffici.
Con atto notificato il 9 ottobre 2009 la Direzione Provinciale del Lavoro di Ascoli Piceno
ricorre per cassazione con unico motivo; restano intimati Pasquale Giantornassi, in proprio e
nella qualità e Sonia Grazioli.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
,

Con unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 11, quarto
comma d.Ig. 300/1999, 9 e 17 d.p.r. 287/2001, 2 dig. 29/2004, in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3 c.p.c., per erronea esclusione della competenza della Direzione Provinciale del
Lavoro all’emissione dell’ordinanza ingiunzione opposta, per mancato trasferimento delle sue
funzioni agli uffici territoriali del governo, in difetto di adozione dei provvedimenti di
organizzazione degli uffici con decreti di natura regolamentare, nella vigenza delle precedenti
competenze, tenuto anche conto dell’abrogazione (con art. 2 dig. 29/2004) della disposizione
del detto trasferimento (art. 47, secondo comma dig. 300/1999).
Il motivo è fondato.

i

l’ordinanza della predetta D.P.L. di ingiunzione a Pasquale Giantomassi, anche quale legale

Ed infatti, in tema di sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di collocamento,
l’art. 47, secondo comma d.1g. 300/1999 (successivamente abrogato dall’art. 2 dig. 29/2004),
nel trasferire al Prefetto le funzioni svolte dalle Direzioni Provinciali del lavoro, ne ha
subordinato l’effettivo passaggio all’adozione di un apposito regolamento, che, emanato con
d.p.r. 287/2001, non è stato peraltro seguito, nei successivi sessanta giorni, dai relativi decreti

dei provvedimenti di organizzazione, gli uffici periferici del Ministero del Lavoro, in forza
dell’espressa previsione contenuta nell’art. 17 d.p.r. 287/2001 (secondo cui devono continuare
ad applicarsi le disposizioni in atto degli Uffici periferici confluiti negli Uffici del Governo),
hanno conservato le originarie funzioni ed attribuzioni, ivi compresa la competenza ad
emanare le ordinanze ingiunzioni per violazioni amministrative in materia lavoro (Cass. 14
maggio 2009, n. 11198).
Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente l’ accoglimento del ricorso, con la
cassazione della sentenza impugnata e rinvio, per l’accertamento del merito dell’opposizione
e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Ancona in
diversa composizione.

P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese
del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

fl Preside t

di attuazione previsti dall’art. 9 del medesimo regolamento: sicchè, in difetto di tali decreti e

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