Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15051 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CAVECO SRL (OMISSIS) (di seguito CAVECO) in persona

dell’Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DUE

MACELLI 47, presso lo studio dell’avvocato IMPRODA ALBERTO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G. MONDINI SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del Consiglio

di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio

dell’avvocato CLARIZIA ANGELO, rappresentata e difesa dall’avvocato

GANDINI CLAUDIO, giusta procura speciale a margine della seconda

pagina del controricorso;

– controricorrente –

e contro

UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 718/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

25.11.09, depositata il 30/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Alberto Improda che si riporta ai

motivi del ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato Claudio Gandini che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che sul ricorso proposto dalla Caveco srl il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

Il relatore Cons. Ragonesi;

letti gli atti depositati:

considerato:

che la Caveco srl ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 718/09, come la stessa risultava corretta per errore materiale dalla successiva ordinanza del 30/11.09 con cui veniva rigettato l’appello da essa Caveco proposto avverso la sentenza n. 784/07 del tribunale di Brescia con la quale, dichiarata la validità della porzione italiana del brevetto Europeo Mondini. ne veniva accertata la violazione da parte della attrice Caveco srl e veniva condannata quest’ultima alla distruzione di tutti i macchinari eguali a quello per cui era causa nonchè al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede;

che la G. Mondini spa ha resistito con controricorso.

Osserva quanto segue.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la Corte d’appello non avrebbe fornito idonea motivazione circa il fatto che il giudice di primo grado si era attenuto alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio senza tenere in alcun conto e senza motivare in ordine alle critiche mosse a tale consulenza dalle consulenze tecniche diparte e senza quindi, a sua volta, valutare le predette critiche.

La doglianza appare priva di pregio.

Invero la Corte d’appello ha rilevato che la ricorrente nell’atto di appello si era limitata a contestare la mancata presa in considerazione delle valutazione critiche avanzate dai consulenti di parte ma non aveva esposto alcuna ragione concreta per cui la valutazione del tribunale era – a loro dire – erronea nè aveva avanzato argomenti per prospettare una diversa corretta decisione.

Tale ratio decidendi è del tutto corretta.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il carattere di specificità dei motivi di appello va correlato con la motivazione della sentenza impugnata e deve ritenersi sussistente quando alle argomentazioni svolte nella medesima vengono contrapposte quelle dell’appellante in modo da incrinare il fondamento logico – giuridico delle prime (tra le molte, Cass. n. 20201 del 2005; n. 6761 del 2004;

n. 15936 del 2003; Cass. n. 3539 del 2000). L’art. 342 c.p.c., richiedendo la specificità dei motivi, implica infatti che la manifestazione volitiva dell’appellante deve permettere di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene (Cass. n. 7769/2003).

In altri termini, è necessario e sufficiente che le ragioni sulle quali, si fonda il gravame siano esposte con un grado di specificità tale da permettere di individuare gli errori ascritti alla sentenza (Cass. n. 3712 del 1983). In relazione a fattispecie analoghe alla presente, ha anche precisato questa Corte, che qualora l’atto d’appello denunci l’erronea valutazione da parte del Giudice di primo grado degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del c.t.u., al fine dell’ammissibilità dell’appello, è sufficiente l’enunciazione dei punti sui quali si chiede al Giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie, per la formulazione di un suo autonomo giudizio (Cass. n. 16190 del 2004; n. 5300 del 1981).

Nel caso di specie, la società ricorrente non censura specifictamente la ratio decidendi della Corte d’appello limitandosi a ribadire la doglianza avanzata con Fatto d’appello.

Quest’ultimo è stato invero riportato in calce al ricorso e dalla sua lettura si evince l’esattezza della pronuncia della Corte d’appello dal momento che rispetto alle varie argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado (riportata anch’essa nel ricorso) che esaminavano i diversi aspetti tecnici concernenti il brevetto della G.Mondini per riscontrarne la contraffazione da parte della attuale ricorrente, nessuna censura che indichi quale delle argomentazioni in questione fosse erronea si rinviene nell’atto di impugnazione che appare quindi del tutto privo di specificità.

Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente si duole del fatto che il giudice di seconde cure abbia disposto d’ufficio la pubblicazione della sentenza.

Tale assunto è palesemente erroneo alla luce della costante, ancorchè risalente, giurisprudenza di questa corte secondo cui l’ordine di pubblicazione della sentenza nella ipotesi di violazione del diritto di brevetto per marchio d’impresa ed in quella di concorrenza sleale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio e insindacabile in Cassazione. (Cass. 229/67 Cass. 2979-67 Cass. 1869-65 Cass. 3343/69).

Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..

Roma 28.6.10.

Il Cons. relatore.

Vista la memoria;

considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e r condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3500,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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