Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15051 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15051 Anno 2014
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 27384-2011 proposto da:
LO POMO ORESTE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato
LUCISANO CLAUDIO, che lo rappresenta e difende giusta
delega in calce;
– ricorrente 2014
1750

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliatcL in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 02/07/2014

avverso la sentenza n. 59/2010 della COMM.TRIB.REG.
di TORINO, depositata il 24/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/05/2014 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;

Avvocato LUCISANO i che si riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
i
rigetto del ricorso.

95t,
udito per il ricorrente l’Avvocato VULCANO sl delega

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria della regione Piemonte con sentenza 24.9.2010 n. 59 ha
rigettato l’appello proposto da Lo Pomo Oreste avverso la decisione di prime cure che

I Giudici di appello rilevavano la infondatezza dei rilievi, concernenti i vizi di notifica
dell’avviso di accertamento, formulati dal contribuente in primo grado con la memoria
aggiunta -tempestivamente depositata, diversamente da quanto opinato dai primi giudici, ma
comunque inammissibile avendo ad oggetto fatti noti già al tempo della proposizione del ricorso
introduttivo-, in quanto nella specie la notifica dell’atto impositivo era stata eseguita a

mezzo posta direttamente dall’Ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 14 della legge n.
890/1982, e la relativa disciplina normativa non prevedeva l’indicazione nella relata di
notifica delle ricerche effettuate dall’addetto al servizio postale, nè l’invio di una
ulteriore raccomandata informativa. La notifica dell’atto impositivo doveva ritenersi
pertanto validamente eseguita ed il ricorso introduttivo risultava quindi notificato
tardivamente.
La CTR rigettava, inoltre, i motivi di gravame concernenti le spese di lite liquidate in
primo grado a carico del contribuente, non sussistendo ragioni per dispone la
compensazione delle stesse che risultavano determinate in misura inferiore ai limiti della
Tariffa forense.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente affidato a
quattro motivi ai quali resiste con controricorso la Agenzia delle Entrate.
/

Motivi della decisione

RG n. 27384/2011
ric. Lo Pomo Oreste c/ Ag.Entrate

&t est.
Stefan
v i er i

aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo.

Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione dell’art. 24co2 , art. 32co2
del Dlgs n. 546/1992 e vizio di motivazione (in rubrica è indicato l’art. 360co I nn. 3 e 5
c.p.c.), per aver affermato i Giudici di appello che la “memoria aggiunta” depositata dal
contribuente in primo grado ai sensi dell’art. 24 Dlgs n. 546/92 era comunque
inammissibile in quanto i fatti dedotti erano già noti al contribuente al momento della

Il motivo, con riferimento alla censura del vizio di “error in judicando” ex art. 360co1
n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 24co2 Dlgs n. 546/92 1 è
inammissibile.

Per giurisprudenza costante di questa Corte nel processo tributario, caratterizzato
dall’introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell’atto tributario per
vizi formali o sostanziali, l’indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata
ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa
dell’Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso
introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici
vizi di invalidità dell’atto impugnato, il Giudice deve attenersi all’esame di essi e non
può, “ex officio”, annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli
dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali
ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al “thema controversum”, come
definito dalle scelte del ricorrente: ne consegue che l’oggetto del giudizio, come
circoscritto dai motivi di ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla
disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, consentita però,
ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel solo caso di “deposito di documenti
non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione” (cfr. Corte
cass. Sez. 5, Sentenza n. 19337 del 22/09/2011; id. Sez. 5, Sentenza n. 23326 del 15/10/2013).

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RG n. 27384/2011
ric. Lo Pomo Oreste c/ Ag.Entrate

Coiò, est.
Stefano Ovieri

proposizione del ricorso introduttivo.

La CTR ha dichiarato inammissibile il deposito della “memoria integrativa” in quanto
i vizi della notifica dell’atto impositivo “erano già conosciuti dal ricorrente all’atto
99. tale pronuncia deve ritenersi
della presentazione del ricorso (ndr introduttivo)
pertanto del tutto conforme allo schema della fattispecie considerata dalla norma
processuale, in quanto all’accertamento in fatto della carenza del presupposto (mancanza
di precedente conoscenza del contenuto del documento prodotto in giudizio) al quale dalla norma

di merito hanno fatto correttamente seguire l’effetto preclusivo dell’ampliamento del
“thema decidendum”.

In relazione, poi, alla censura di vizio logico della motivazione ex art. 360col n. 5
c.p.c. il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Il contribuente si è, infatti, limitato a descrivere i fatti, in particolare riferendo che in
data 20.7.2007, nel corso della udienza fissata in primo grado ai sensi dell’art. 47 Dlgs n.
546/92, la Amministrazione fmanziaria depositava “copia della relata di notifica
dell’avviso di accertamento”, da cui risultava che l’atto era stato ricevuto in data
26.3.2007 dal portiere dello stabile in via Cialdini 19 (cfr. ricorso pag. 4).
Orbene indipendentemente dal momento in cui il ricorrente allega di aver preso
contezza dell’avvenuto deposito del documento

(durante la udienza cautelare o

successivamente in data 3.10.2007, ritirando copia degli atti di costituzione dell’Ufficio
finanziario), ciò che difetta, ai fini della ammissibilità del motivo, è proprio la specifica

critica alla statuizione della sentenza di appello che, con accertamento in fatto, ha
ritenuto insussistenti i presupposti che legittimavano il contribuente

-attraverso la

“integrazione dei motivi di ricorso” ex art. 24co2 Dlgs n. 546/92- ad estendere il “thema

decidendum” al vizio di inesistenza/nullità della notifica dell’atto impositivo,
affermando che “i vizi contestati erano già conosciuti dal ricorrente all’atto della
presentazione del ricorso”.

Ed infatti la contestazione della inesatta rilevazione e

valutazione da parte della CTR del fatto della pregressa conoscenza del contenuto
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RG n. 27384/2011
ric. Lo Pomo Oreste c/ Ag.Entrate

Con_-SI.
Stefano

processuale è ricollegata la esigenza di tutela del principio del contraddittorio, i Giudici

dell’atto notificato, logicamente desunto dai Giudici di merito dalla avvenuta
impugnazione dell’avviso di accertamento, avrebbe dovuto essere supportato dalla
prova del fatto negativo di detta conoscenza e cioè dalla indicazione della prova positiva
contraria, rivestita del carattere della decisività ex art. 360co 1 n. 5) c.p.c, volta a
dimostrare il diverso momento e le modalità attraverso le quali il contribuente era
pervenuto a conoscenza della notifica dell’atto impositivo f che aveva pertanto

di questa Corte in tema di ammissibilità della impugnazione tardivamente proposta per mancata
conoscenza della pendenza della lite o del decreto ingiuntivo conseguente a vizio di nullità della
notifica dell’atto introduttivo della lite o del provvedimento monitorio, affermando che la parte
interessata è onerata della prova della non tempestiva conoscenza che può essere fornita a mezzo di
presunzioni ed in particolare, trattandosi di fatto negativo, attraverso la dimostrazione del fatto
positivo costituito dal modo e dal quando la conoscenza sia avvenuta, e che non si può esaurire
nella sola dimostrazione della nullità della notificazione: Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 9938 del
12/05/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 18243 del 03/07/2008 ; id. Sez. 5, Sentenza n. 2817 del
05/02/2009.

Per completezza espositiva appare opportuno rilevare che le violazioni del

procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento indicate dal contribuente, configurano vizi
di nullità – cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 11015 del 10/08/2001; id. sez. 2, sentenza n. 7815
del 04/04/2006: omesso invio della raccomandata informativa ex art. 8 legge n. 890/1982; Corte
cass. Sez. 3, Sentenza n. 21725 del 04/12/2012 —omesso invio della raccomandata informativa ex
art. 7co6 legge n. 890/1982-; Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 6021 del 15/03/2007 secondo cui è
nulla la notifica effettuata a mani del portiere dello stabile, allorquando la relazione dell’ufficiale
postale non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o assenza
delle persone abilitate a ricevere l’atto – e non il vizio di radicale inesistenza della notifica).

Infondato è, invece, il primo motivo relativamente alla censura di violazione e falsa
applicazione dell’art. 32co2 Dlgs n. 546/1992 (che prevede la facoltà delle parti di depositare
“memorie illustrative” prima della udienza di trattazione), norma della quale il ricorrente

intenderebbe fornire una interpretazione che verrebbe di fatto ad aggirare i limiti entro i
quali l’art. 24co2 Dlgs n. 546/1992 consente la “integrazione” del “thema decidendum”:
la “memoria illustrativa”

di cui all’art. 32co2 della legge sul processo tributario
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RG n. 27384/2011
ric. Lo Pomo Oreste c/ Ag.Entrate

C
Stefano

st.
ri

provveduto ad impugnare avanti la CTP (ad analoga conclusione è pervenuta la giurisprudenza

(analogamente alla funzione svolta dalle comparse conclusionali di cui all’art. 190 c.p.c.: Corte

cass. Sez. 1, Sentenza n. 19894 del 13/10/2005; id. Sez. 2, Sentenza n. 21844 del 25/10/2010) ha

la sola funzione di illustrare (mediante lo svolgimento di argomentazioni giuridiche) i
motivi di impugnazione e le eccezioni già proposte dalle parti, e non anche di introdurre
nuovi temi di indagini in ordine ai quali non risulta ritualmente instaurato il
contraddittorio: la differente funzione alla quale rispettivamente provvedono la

ponga mente che, mentre la “integrazione di motivi di ricorso” è consentita entro i 60
giorni dalla notizia dell’avvenuto deposito dei nuovi documenti non precedentemente
conosciuti (art. 24co2), sicchè essendo facoltizzate le parti alla produzione documentale
“fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione” (artt. 24co1 e 32co1 Digs n.
546/1992), è previsto / a garanzia del contraddittorio, che la parte interessata possa

chiedere il rinvio della udienza di trattazione, ove già fissata, per proporre nuovi motivi
od eccezioni, diversamente le “memorie illustrative” possono essere presentate fino a
dieci giorni liberi prima della trattazione in quanto presuppongono l’esaurimento
dell’attività difensiva volta a definire compiutamente il “thema decidendum” , dovendo
in conseguenza negarsi alla “memoria illustrativa” anche una eventuale funzione
surrogatoria della “memoria integrativa”.

Il rilievo del ricorrente secondo cui le preclusioni indicate non opererebbero in caso
di eccezioni rilevabili anche d’ufficio, non è pertinente in quanto, nel caso di specie,
l’oggetto della verifica richiesta al Giudice non è la validità di un atto compiuto “nel”
processo o in senso più generale di un atto “del” processo, della regolarità del quale
soltanto il Giudice è garante, ma la validità di un atto esterno al processo (qual è l’atto
attraverso il quale si partecipa al destinatario il contenuto del provvedimento impositivo) che si

configura come mero presupposto di fatto e che viene in considerazione avanti il
Giudice ai fini della successiva verifica, questa da compiere “ex officio”, della
ammissibilità del ricorso quale atto introduttivo della lite, in relazione alla osservanza
del termine di decadenza di impugnazione stabilito dall’art. 21col del Dlgs n. 546/1992.
5
RG n. 27384/2011
tic. Lo Pomo Oreste c/ Ag.Entrate

Cons.
Stefano Olt n

“memoria integrativa” e le “memorie illustrative” è di immediata percezione laddove si

Pertanto, nei limiti in cui, il provvedimento impositivo notificato, risulta acquisito al
giudizio attraverso l’attività di allegazione e deduzione probatoria rimessa alle parti, il
Giudice è tenuto all’obbligo di pronuncia sancito dall’art. 112 c.p.c. in ordine
all’accertamento della verifica della idoneità od inidoneità della notifica dell’atto
impositivo al raggiungimento dello scopo della conoscenza dell’atto, e sempre che e

ritualmente dedotti con i motivi del ricorso introduttivo od anche successivamente,
sussistendo i presupposti della norma processuale, con la “memoria integrativa” ex art.
24co32 Dlgs n. 546/1992, dalla parte interessata.

La statuizione della CTR impugnata , concernente la inammissibilità della memoria
integrativa depositata in primo grado dal contribuente, va pertanto esente dai vizi di
legittimità denunciati, con la conseguenza che la infondatezza del primo motivo di
ricorso determina l’assorbimento degli altri motivi secondo e terzo, rendendosi
superfluo l’esame delle censure concernenti tutte gli asseriti vizi della notifica
dell’avviso di accertamento.

Con il quarto motivo il contribuente censura la sentenza di appello, ancora sotto il
duplice profilo del vizio di violazione di norme di diritto ex art. 360co l n. 3 c.p.c. e del
vizio logico di motivazione ex art. 360co1 n. 5 c.p.c., per violazione dell’art. 91co 1
c.p.c. in quanto secondo il ricorrente “…il giudice avrebbe dovuto precisare, ai sensi
dell’art. 91, comma 1, “il rimborso delle spese insieme con gli onorari di difesa”.

Il motivo è inammissibile in quanto, da un lato, non assolve al requisito di chiarezza e
specificità, non essendo dato comprendere se la censura si riferisca ad un motivo di
gravame, non esaminato dalla CTR, sul capo delle spese relativo alla sentenza di primo

6
RG n. 27384/2011
ric. Lo Pomo Oreste c/ Ag.Entrate

Con
t.
Stefano 011 n

soltanto nei limiti in cui i vizi del procedimento notificatorio siano stati specificamente e

grado ovvero si riferisca invece alla impugnazione della statuizione sulle spese del
Giudice di secondo grado.
In ogni caso, qualora la censura debba riferirsi alla statuizione sulle spese liquidate in
primo grado, la stessa è del pari inammissibile : a) in quanto, se trattasi di omessa
pronuncia su di uno specifico motivo di gravame, è errata la individuazione del
parametro normativo del sindacato di legittimità richiesto alla Corte, avendo la parte

inerente l’attività processuale che avrebbe dovuto essere denunciato ai sensi dell’art.
360co l n. 4 c.p.c., b) in quanto anche a superare il precedente rilievo di
inammissibilità, la cesura proposta si palesa come “nuova” e non può avere accesso al
sindacato di legittimità, non risultando aver costituito materia devoluta alla CTR con i
motivi di gravame : dalla sentenza di appello risulta infatti che il motivo di gravame
concernMée spese di lite riguardava esclusivamente la “mancata compensazione” delle
spese liquidate in primo grado ed il “superamento” dei massimi tariffari. Il ricorrente,
peraltro, non ha trascritto il motivo di gravame sul quale il Giudice di appello avrebbe
omesso di provvedere, non consentendo quindi alla Corte di procedere alla preliminare
verifica di corrispondenza tra il motivo di ricorso e la allegata omissione del Giudice di
merito.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato (infondato il primo motivo, assorbiti il
secondo e terzo, inammissibile il quarto ) e la parte ricorrente condannata alla rifusione
delle spese del giudizio di legittimità che vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte :
– rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di
legittimità liquidate in € 4.500,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso nella camera di consiglio 13.5.2014

ricorrente denunciato vizi ex art. 360co l nn. 3 e 5 c.p.c., per far valere invece un vizio

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