Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15050 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. II, 15/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 15/07/2020), n.15050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19324/2019 proposto da:

S.K.B., rappresentato e difeso dall’Avvocato GUIDO ERNESTO

MARIA SAVIO, ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– resistente –

avverso il decreto n. 906/2019 della CORTE di APPELLO di MILANO

depositato il 28/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.K.B., cittadino del (OMISSIS), proponeva appello avverso il Decreto del Tribunale di Milano del 27.12.2017, chiedendo il riconoscimento della protezione internazionale o, in via subordinata, la protezione sussidiaria o, in via ulteriormente subordinata, il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Si costituiva il MINISTERO DELL’INTERNO chiedendo il rigetto del gravame.

Il richiedente dichiarava di aver lasciato il proprio paese per timore di essere ucciso perchè ritenuto un traditore. Specificava di essersi candidato nella lista (OMISSIS) il cui leader era S. e che, tenutesi le elezioni locali il (OMISSIS), ne era risultata vincitrice (seppure solo a seguito dell’intervento della Corte Suprema) la lista (OMISSIS), che aveva poi deciso di appoggiare. Aggiungeva che S. l’aveva, prima, incolpato della sconfitta e aggredito e in seguito, una volta appresa la sua adesione al partito avversario, aveva manifestato il proposito di ucciderlo, proposito condiviso anche da coloro che erano rimasti fedeli a S., come gli era stato riferito da un amico; si era per questo trasferito a Dakar, dove aveva trovato un lavoro ma, non trovando soddisfacente la retribuzione, aveva deciso di raggiungere la Libia, dove aveva avuto problemi con la polizia e dalla quale si era allontanato, giungendo in Italia il 9.9.2015.

Il Tribunale di Milano rigettava il ricorso rilevando che il ricorrente non aveva colmato le lacune probatorie, già sottolineate dalla Commissione Territoriale, dato che la narrazione era rimasta del tutto vaga, anche con riferimento alle minacce subite. Inoltre, l’abbandono del paese, secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente, era da attribuirsi a ragioni economiche (in particolare, la retribuzione percepita a Dakar era ritenuta insufficiente). Nè alcun pregio poteva accordarsi alle dichiarazioni aggiuntive, in merito alle incursioni dei ribelli verificatisi nel suo villaggio, nella regione della Casamance, in quanto mai indicate come motivo della fuga, e da ritenere allegate – secondo il Tribunale – al solo scopo di dare maggiore pregnanza alla propria posizione in sede di ricorso, così finendo, invece, per non essere credibili.

Con sentenza n. 906/2019, depositata in data 28.2.2019, la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello, rilevando che nessuna specifica censura era stata mossa all’ordinanza nella parte in cui il Tribunale negava il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato, per cui sul punto l’ordinanza era confermata in quanto coperta da giudicato interno.

Quanto al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, la Corte di merito riteneva che il Senegal non risultasse scosso da vicende politiche significative, nè da scontri violenti, sicchè non si ravvisavano i presupposti previsti dalla norma invocata. Si sottolineava che nel Senegal il rispetto del governo per le libertà civili era migliorato nel tempo; quanto alla regione della Casamance, plurimi siti, già con riferimento all’anno 2014, riferivano di una tregua tra i movimenti indipendentisti e lo Stato, tregua che si era protratta negli anni successivi, nonostante la presenza di saltuari scontri tra forze di sicurezza e ribelli. Pertanto, non poteva configurarsi l’esistenza di un conflitto armato, caratterizzato dal ricorso a una violenza indiscriminata tale da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese d’origine, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio del paese stesso, un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona.

Neppure sussistevano gli estremi per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non essendo state rappresentate condizioni di particolare vulnerabilità. Quanto al radicamento in Italia (provato con la produzione di copia di alcuni listini paga, dell’estratto contributivo e della dichiarazione di proroga del contratto), la Corte osservava che lo stesso, in assenza degli altri presupposti richiesti dalla normativa vigente, non poteva porsi a base dell’accoglimento delle istanze avanzate.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione S.K.B. sulla base di tre motivi; resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14”, essendo plausibile il serio rischio per la propria incolumità, in quanto il medesimo, in caso di rientro nel paese d’origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno stante la condizione di estrema instabilità della Casamance ancora oggi esistente.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Questa Corte ha chiarito che “in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito (che, in quanto sorretto da adeguata e logica motivazione, è – al pari di quello relativo alla situazione del paese di origine sottratto al sindacato di legittimità, anche perchè immune dalle censure sollevate dal ricorrente, che sostanzialmente si limita a prospettare una diversa ricostruzione delle vicende che hanno dato luogo alla presente controversia) deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona”, cosicchè “qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. n. 16925 del 2018; cfr. Cass. n. 30113 del 2018).

Come ancora precisato da questa Corte (Cass. n. 14006 del 2018), con riguardo alla protezione sussidiaria dello straniero, prevista dal D.Lgs. n. 251 dei 2007, art. 14, lett. c), “l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia”.

Correttamente, dunque, la Corte distrettuale ha rilevato come il Senegal non risultasse scosso da vicende politiche significative, nè da scontri violenti, non ravvisandosi dunque i presupposti previsti dalla norma invocata; il rispetto del governo per le libertà civili è migliorato nel tempo; e, quanto alla regione della Casamance, plurimi siti riferiscono di una tregua tra i movimenti indipendentisti e lo Stato, protrattasi nel tempo, nonostante la presenza di saltuari scontri tra forze di sicurezza e ribelli. Pertanto, non poteva configurarsi l’esistenza di un conflitto armato, caratterizzato dal ricorso a una violenza indiscriminata tale da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese d’origine, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio del paese stesso, un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona.

Nel ricorso, peraltro, non si spiegano viceversa le specifiche ragioni per le quali sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento della tutela in favore del ricorrente.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5”, poichè – quanto alla protezione umanitaria sottolinea sottolinea l’errore della Corte d’Appello, la quale ha ritenuto di considerare esclusivamente la situazione del paese d’origine, peraltro erroneamente ritenuta del tutto normalizzata.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – Questa Corte ha chiarito (Cass. 4455 del 2018) che “in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza”.

Ora, la Corte d’appello ha ritenuto insussistente una situazione di vulnerabilità personale, meritevole di tutela, del richiedente il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, essendosi lo stesso limitato a riferire di una situazione personale di rischio di subire (in un contesto attualmente privo di scontri violenti) di una asserita vendetta politica, riferita a fatti di diversi anni orsono. Sicchè, la genericità del racconto del ricorrente, collegato a vicende generate nel passato, rimaste prive di elementi di riscontro, ha giustificato la pronuncia.

Tale giudizio è sorretto da una valutazione di totale inattendibilità di quanto dedotto, riguardante anche le non specificate “violenze” subite in Libia, che, essendo (come detto) adeguatamente motivata, non è censurabile in questa sede (Cass. n. 2858 del 2018).

Laddove, poi, la Corte di merito ha significativamente rilevato che il ricorrente, a riprova del suo buon radicamento in Italia, si era limitato a produrre copia di alcuni listini paga, dell’estratto contributivo e della dichiarazione di proroga del contratto, divenuto a tempo indeterminato dal 1.7.2019; ma che, in assenza degli altri presupposti richiesti dalla normativa vigente, non poteva porsi a base dell’accoglimento delle istanze avanzate.

3. – Con il terzo motivo, il ricorrente censura l'”Omessa valutazione di un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rappresentato dai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria”, in quanto la Cote di merito avrebbe omesso di valutare i presuppposti per il riconoscimento della tutela umanitaria.

3. – Il motivo è inammissibile.

3.1. – Il novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile nella fattispecie ratione temporis) consente (Cass. sez. un. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Ma, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non v’è specifica adeguata indicazione.

Laddove, poi, è altrettanto inammissibile l’evocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento non già ad un “fatto storico”, come sopra inteso, bensì a questioni o argomentazioni giuridiche (Cass. n. 22507 del 2015; cfr. Cass. n. 21152 del 2014; ciò in quanto nel paradigma ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è inquadrabile il vizio di omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. n. 26305 del 2018).

3.3. – Nella specie, la censura si scontra manifestamente con la considerazione che non sia dato ravvisare nessuna omesso esame di fatti decisivi riscontrabile nella sentenza impugnata. Sicchè, le doglianze formulate con tutti i motivi si risolvono, in buona sostanza, nella impropria richiesta al giudice di legittimità di una complessiva (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento in partibus quibus della medesima sentenza.

4. – Il ricorso è dunque inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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