Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15050 del 07/07/2011
Cassazione civile sez. VI, 07/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15050
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1 5980/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.V.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio
dell’avvocato DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta
procura alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);
– intimato –
sul ricorso 5975-2010 proposto da:
D.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato
DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle
liti in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);
– intimato –
sul ricorso 5979-2010 proposto da:
I.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato
DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle
liti in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);
– intimato –
sul ricorso 5980-2010 proposto da:
D.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/4 8, presso lo studio dell’avvocato
DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle
liti in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);
– intimato –
sul ricorso E3987-2010 proposto da:
G.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/4 8, presso lo studio dell’avvocato
DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle
liti in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);
– intimato –
sul ricorso 6022-2010 proposto da:
F.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato
DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle
liti in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto n. 301/09 della CORTE D’APPELLO di TRENTO del
7.7.09, depositato il 13/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS.
La Corte:
Fatto
RILEVATOIN FATTO
Che sui separati identici ricorsi proposti contro il Ministero dell’Economia da D.V.A. (rg 5973/10); D. A. (5975/10); I.V. (5979/10); D.A. (5980/10); G.L. (5987/19 e F.R. (6022/10) il consigliere relatore ha depositato identiche separate relazioni del tenore che segue.
Il relatore Cons. Ragonesi;
letti gli atti depositati:
RILEVA:
CHE D.V.A. (ovvero D.A.; I. V.; D.A.; G.L.; F. R.) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Trento, dep il 13.7.09, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze veniva condannata ex Lege n. 89 del 2001 al pagamento di un indennizzo di Euro 1650,00, oltre interessi, per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi innanzi al Tar Lazio.
Il Ministero non ha resistito con controricorso.
OSSERVA:
il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole di anni cinque e mesi otto sulla base di una ritenuta durata ragionevole di anni tre.
Con il primo motivo di ricorso si censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la liquidazione del danno morale che sarebbe non conforme ai parametri Cedu.
Il motivo è manifestamente fondato in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale avvenuta sulla base di Euro 300,00per anno di ritardo, essendo noto che i parametri di liquidazione Cedu oscillano normalmente tra i mille ed i millecinquecento Euro per anno di ritardo.
La Corte d’appello ha liquidato tale somma ritenendo che fosse giustificata dalla modestia della posta in gioco che aveva determinato un limitato patema d’animo al ricorrente.
Tale motivazione è di per sè corretta, essendo ben vero a tale proposito che la modestia della posta in gioco e la mancata presentazione della istanza di prelievo possono giustificare un liquidazione del danno non patrimoniale al di sotto dei parametri stabiliti dalla CEDU, ma tale liquidazione non può scendere – come avvenuto nel caso di specie – al di sotto di certi limiti divenendo altrimenti del tutto simbolica e non apparendo più conforme ai parametri Cedu.
La valutazione del secondo e del terzo motivo, con cui sotto diversi profili ci si duole della compensazione delle spese di giudizio, resta assorbita dall’eventuale accoglimento da parte del Collegio del primo motivo di ricorso comportante la riliquidazione delle spese dell’intero giudizio.
In conclusione, ove si condividano i teste formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..
Roma 19.10.10.
Il Cons. relatore.
Viste la memorie;
considerato: che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che i ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso un unico provvedimento;
che, pertanto, gli stessi vanno accolti per quanto di ragione con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione alle censure accolte;
che, sussistendo le condizioni di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con condanna del Ministero dell’Economia al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 4910,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonchè al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo;
che a tal fine, rilevato che i ricorrenti hanno proposto separati ricorsi avverso l’unico decreto della Corte d’appello emesso nei confronti di essi,va rammentato che questa Corte ha già affermato che la condotta di più soggetti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, propongano contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo, contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, ostativo a far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti;
che, tuttavia tale abuso non è sanzionabile con l’inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, per cui impone per quanto possibile l’eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano, e quindi la valutazione dell’onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine. (Cass. 10634/10);
che pertanto le spese del presente giudizio vanno liquidate come se fosse stato presentato un unico ricorso.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li accoglie nei termini di cui in motivazione cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 4910,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonchè delle spese di giudizio liquidate per il giudizio di legittimità in Euro 700,00 oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi Euro 745,00 di cui Euro 400,00 per onorari 325,00 per diritti ed Euro 20,00 per spese oltre spese generali, Iva e cpa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari limitatamente al giudizio di merito.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011