Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1505 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22392-2011 proposto da:

C.O.M. in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PICONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato O.M.C. con

studio in BARI VIA BOVIO 43L (avviso postale ex art.

135);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRALE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 119/2011 della COMM. TRIB. REG. della PUGLIA

depositata il 16/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito per il ricorrente l’Avvocato C. che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che nulla oppone alla richiesta scritta e nel

merito accoglimento del 1^ motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito di controllo formale della dichiarazione Modello Unico 2007, anno di imposta 2006, presentata da C.O.M., l’Agenzia delle Entrate emetteva comunicazione di irregolarità con invito al contribuente al pagamento delle imposte versate in maniera errata.

Contro la comunicazione di irregolarità C.O. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bari che lo accoglieva con sentenza n. 163 del 2010.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale; C.O. si costituiva proponendo appello incidentale. La Commissione tributaria regionale con sentenza del 16.6.2011 dichiarava inammissibili entrambi gli appelli. In particolare la CTR riteneva che la comunicazione di irregolarità, emessa dalla Agenzia delle Entrate a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 ter, non costituisse atto autonomamente impugnabile.

Contro la sentenza di appello C.O.M. propone ricorso per due motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione dell’art. 115 c.p.c.; illogica e insufficiente motivazione circa un punto decisivo controverso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: la Commissione tributaria regionale ha errato non ritenendo la natura di atto impositivo, impugnabile, della comunicazione di irregolarità; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, -omesso esame, omessa pronuncia e omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Deposita memoria contenente anche la richiesta di riunione di questo ricorso con quello avente n. 16952/13.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato. In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall’ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, sicchè è immediatamente impugnabile anche l’avviso emesso a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter, comma 4, (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15957 del 28/07/2015, Rv. 636113).

2. Il secondo motivo è assorbito.

3. Il presente giudizio, con il quale viene posta la questione della impugnabilità della comunicazione di irregolarità emessa a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 ter, non presenta profili di connessione tali da giustificare la richiesta riunione con altro ricorso (n. 16952/13) avente ad oggetto una cartella di pagamento emessa a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis con riferimento al medesimo anno di imposta.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio per nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale della Puglia. Spese regolate all’esito del giudizio di rinvio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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