Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15049 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21074-2006 proposto da:

I.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DAMIGELLA PIETRO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CACCIOLA STEFANO ROBERTO & C. S.N.C., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, sig. C.S.R. e per i

sigg. C.S.R., C.P.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAIO MARIO 14-A, presso lo

studio dell’avvocato ALMA GIUSEPPE MARIA ANTONIO, rappresentati e

difesi dall’avvocato PETINO PLACIDO, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 280/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 15/10/2005 R.G.N. 2151/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per: estinzione.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

I.D. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania, il 9 marzo 2005, nella controversia dal lui instaurata nei confronti della Cacciola Stefano Roberto e C. snc, nonchè personalmente nei confronti dei soci C.S.R. e C.P.. Gli intimati hanno notificato un controricorso.

In data 12 maggio 2010 le parti hanno depositato in cancelleria un atto di rinuncia al giudizio sottoscritto dal ricorrente ed accettato dagli intimati. Entrambi gli atti sono controfirmati dai procuratori.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

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