Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15049 del 16/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 16/06/2017, (ud. 26/05/2017, dep.16/06/2017),  n. 15049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2856/2016 R.G. proposto da:

Acqua Marcia Turismo s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti

Angelo Cuva e Giovanni Palmeri, presso lo studio di quest’ultimo

elettivamente domiciliata in Roma alla piazza del Fante n. 2, per

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Palermo, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Natale,

elettivamente domiciliato in Palermo alla piazza Marina n. 39 presso

gli uffici dell’Avvocatura comunale, per procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 3934/3/15 depositata il 18 settembre 2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 maggio

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Letta la memoria depositata dalla ricorrente, che insiste per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Circa l’impugnazione di cartella TARSU 2009 n. (OMISSIS) relativa ad esercizio alberghiero in (OMISSIS), Acqua Marcia Turismo s.p.a. ricorre per cassazione con quattro motivi avverso l’accoglimento dell’appello municipale e la conseguente integrale conferma del titolo.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 2909 c.c., per non aver il giudice d’appello tenuto conto del definitivo annullamento della Delib. TARSU 2006 da parte del giudice amministrativo.

Il primo motivo è infondato, essendo pacifico che l’impugnata cartella non abbia quale atto presupposto la Delib. annullata (G.M. n. 165 del 2006), bensì una successiva (G.M. n. 120 del 2008), la quale ultima, a prescindere dal rapporto contenutistico con l’altra, è autonomamente idonea a sorreggere l’atto derivato.

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione della L.R. Sicilia n. 7 del 1992, art. 13, L. n. 142 del 1990, art. 4, art. 49 Statuto Palermo, art. 14 reg. TARSU Palermo, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, per non aver il giudice d’appello rilevato l’illegittimità della delibera tariffaria emanata dalla giunta comunale in luogo del consiglio e per non averla conseguentemente disapplicata.

Il secondo motivo è infondato, poichè, in materia di TARSU, la determinazione di tariffe diversificate tra esercizi alberghieri e civili abitazioni rientra nella competenza della giunta comunale, trattandosi della mera individuazione di criteri economici applicativi, che non impegnano direttamente l’esercizio della potestà impositiva dell’ente (Cass. 24 aprile 2015, n. 8336, Rv. 635572).

Il terzo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza, per aver il giudice d’appello reso motivazione apparente sulla legittimità della diversificazione di aliquota tra esercizi alberghieri e civili abitazioni.

Il terzo motivo è infondato, poichè il giudice d’appello ha motivato con effettività tramite richiamo del principio secondo il quale la delibera comunale che approvi per gli esercizi alberghieri una tariffa TARSU anche notevolmente superiore a quella delle civili abitazioni è legittima a norma del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, essendo un dato di comune esperienza che tali esercizi abbiano una maggiore capacità produttiva di rifiuti (Cass. 12 marzo 2007, n. 5722, Rv. 596608; Cass. 3 agosto 2016, n. 16175, Rv. 640649; Cass. 7 dicembre 2016, n. 25214, Rv. 642030).

La ricorrente solleva eccezione di incostituzionalità del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, che, così interpretato, violerebbe i principi costituzionali di uguaglianza, legalità e capacità contributiva.

L’eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata, poichè la norma di legge, come interpretata, non autorizza l’ente impositore a ignorare l’indice di produttività dei rifiuti, semmai gli consente di esercitare una potestà regolamentare differenziata per categorie e sottocategorie di attività, in base a verificabili dati di comune esperienza.

Nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, la società propone istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per l’interpretazione dell’art. 15 direttiva 2006/12/CE e dell’art. 14 direttiva 2008/98/CE, con riferimento al D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 65, 68 e 69.

I presupposti del rinvio non sussistono, in quanto la norma comunitaria rappresenta acte clair, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia formatasi proprio in tema di esercizi alberghieri; il principio comunitario “chi inquina paga”, espresso dall’art. 15 direttiva 2006/12/CE e dall’art. 14 direttiva 2008/98/CE, pone il costo di smaltimento dei rifiuti a carico del produttore o detentore, ma non impedisce al diritto nazionale di differenziare il calcolo della tassa di smaltimento per categorie di utenti, spettando al giudice interno accertare che alle singole categorie non siano imposti “costi manifestamente non commisurati” (Corte giust. 16 luglio 2009, C-254/08, Futura Immobiliare), spettando cioè al giudice interno verificare la concreta osservanza del principio di proporzionalità (Corte giust. 18 dicembre 2014, C-551/13, Setar); il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia presuppone il dubbio interpretativo, essendo il rinvio inutile quando – come nella specie – l’interpretazione della norma comunitaria sia autoevidente o il senso della stessa sia stato già chiarito da precedenti pronunce della Corte di giustizia (Cass., sez. un., 24 maggio 2007, n. 12067, Rv. 597142); non rileva quindi il profilo applicativo “di fatto”, che resta affidato al giudice nazionale, laddove – come nella specie – non involga un’interpretazione generale ed astratta (Cass. 24 marzo 2014, n. 6862, Rv. 630701).

– Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 65, 68, 69, L. n. 212 del 2000, art. 7, per aver il giudice d’appello dichiarato non necessaria la motivazione della diversificazione tariffaria fra esercizi alberghieri e civili abitazioni.

– Il quarto motivo è inammissibile, poichè non coglie la ratio decidendi espressa dal giudice d’appello, il quale, lungi dall’escludere a priori la necessità di una motivazione dell’articolazione tariffaria, ha ritenuto specificamente idonea una motivazione basata sul dato di comune esperienza della maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto alle civili abitazioni.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Palermo le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dichiara che la ricorrente ha l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017

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