Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15049 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. II, 15/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 15/07/2020), n.15049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20894/2019 R.G. proposto da:

S.A., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Emilio Faà Di Bruno, n. 15, presso lo studio dell’avvocato

Marta Di Tullio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 866/2019 della Corte d’Appello di Venezia;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2020 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 7.5.2017 il Tribunale di Venezia respingeva il ricorso con cui S.A. aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato ed, ulteriormente, il riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. S.A. proponeva appello.

Resisteva la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona.

3. Con sentenza n. 866/2019 la Corte d’Appello di Venezia rigettava – tra l’altro – il gravame.

3.1. Esplicitava la corte che, alla luce delle dichiarazioni rese dall’appellante, con le previste garanzie, in presenza del componente UNHCR e di un interprete qualificato, non si configuravano le condizioni perchè si potesse far luogo ad una delle forme di protezione internazionale richieste.

Esplicitava poi che non aveva rilievo la circostanza che alla stregua del rapporto ECOI aggiornato al gennaio 2017 la provincia di Gujrat, di provenienza dell’appellante, fosse interessata da tensioni religiose.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso S.A.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno si è costituito ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Deduce che la corte di merito non ha vagliato la domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato politico alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Pakistan.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Premette che, in Pakistan, ha lavorato come domestico alle dipendenze di un esponente politico locale; che per tale ragione è stato minacciato di morte da alcuni soggetti autori di una sparatoria nella quale è stato coinvolto.

Indi deduce che la corte distrettuale ha reputato non credibili le dichiarazioni rese in violazione dei criteri di cui alla disposizione in rubrica.

7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e art. 4.

Deduce che la corte territoriale ha erroneamente escluso, in dipendenza dell’insufficiente analisi dei fatti e dei documenti allegati, la sussistenza dell’ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Deduce segnatamente che ai fini della configurazione dell’ipotesi di cui alla lett. c) è sufficiente che la violenza indiscriminata abbia raggiunto un livello tale da far ritenere che, se rimpatriato, per ciò solo sarebbe esposto a rischio per la sua vita ed incolumità.

8. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Deduce che la corte lagunare non ha vagliato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, ossia la sussistenza di una situazione di vulnerabilità che lo Stato italiano ha da proteggere in virtù dei suoi obblighi costituzionali ed internazionali.

9. Il primo motivo è destituito di fondamento.

10. Il primo mezzo reca, sostanzialmente, censura della motivazione dell’impugnato dictum nella parte in cui ha negato al ricorrente lo status di rifugiato.

Più esattamente, alla stregua dell’assunto secondo cui la domanda non sarebbe stata vagliata “alla luce di informazioni precise e aggiornate” (così ricorso, pag. 2), S.A. prospetta l’insufficienza, in parte qua, dell’impianto motivazionale della sentenza della corte d’appello.

11. E tuttavia in questi termini devesi dar atto di quanto segue.

Per un verso, il motivo in esame si qualifica ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Per altro verso, il motivo in esame è immeritevole di qualsivoglia seguito, siccome l’insufficienza motivazionale non è annoverabile tra le ipotesi di “anomalia motivazionale” rilevanti, in rapporto al novello dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

12. Tanto, ben vero, a prescindere dal rilievo per cui la corte di merito ha sostanzialmente reputato inverosimili e quindi inattendibili le dichiarazioni rese dal ricorrente.

Ed ha, per giunta, avuto cura di puntualizzare che, nel corso delle audizioni, in nessun modo l’appellante aveva prospettato che la situazione generale del Pakistan, suo paese d’origine, costituisse ragione di pericolo, in caso di rimpatrio, per la sua incolumità (cfr. sentenza impugnata, pag. 5).

13. Il secondo motivo del pari è destituito di fondamento.

14. Si è testè dato atto che la corte distrettuale ha in modo congruo ed esaustivo dato conto della inverosimiglianza e dell’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente.

In questi termini per nulla si configura la pretesa violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

15. Si tenga presente inoltre che questa Corte spiega che, nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento; cosicchè, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. (ord.) 12.6.2019, n. 15794, secondo cui, in materia di protezione internazionale, il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, trova applicazione con riguardo alla domanda volta al riconoscimento dello “status” di rifugiato, tanto con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, in ciascuna delle ipotesi contemplate dall’art. 14 dello stesso D.Lgs., con la conseguenza che, ove detto vaglio abbia esito negativo, l’autorità incaricata di esaminare la domanda non deve procedere ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio officioso, neppure concernente la situazione del Paese di origine).

In questo quadro per nulla si giustifica l’assunto del ricorrente secondo cui la corte territoriale avrebbe dovuto attendere ex officio all’acquisizione delle necessarie informazioni in ordine alla situazione politica del Pakistan, suo paese d’origine (cfr. ricorso, pag. 3).

16. Il terzo motivo parimenti è destituito di fondamento.

17. Evidentemente il terzo mezzo di impugnazione si qualifica in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Invero con il motivo in disamina il ricorrente sostanzialmente censura il giudizio “di fatto” cui la Corte di Venezia ha atteso ai fini del concreto riscontro dell’ipotesi di cui alla lett. c) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 (“ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: (…); c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”).

Del resto è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

Ed, ulteriormente, questa Corte spiega che, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito; il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

18. Su tale scorta gli asseriti vizi motivazionali che il terzo motivo di ricorso veicola, sono evidentemente da vagliare, oltre che nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel solco del già menzionato insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite.

19. In quest’ottica si osserva quanto segue.

Da un lato, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia a sezioni unite testè citata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui, in parte qua, la corte d’appello ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte ha – siccome si è in precedenza evidenziato – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo (la corte ha specificato che, nonostante le tensioni religiose, doveva escludersi che la provincia di Gujrat, di provenienza dell’appellante, fosse “caratterizzata da una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o infine di anarchia senza il controllo delle autorità”: così sentenza impugnata, pag. 5).

Dall’altro, la corte di merito ha sicuramente disaminato il fatto decisivo caratterizzante, in parte qua, la res litigiosa, ossia la concreta sussistenza dell’ipotesi prefigurata del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

20. In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum della Corte di Venezia, risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.

21. Si tenga conto che il ricorrente adduce l’omessa e/o insufficiente analisi dei documenti allegati.

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

22. Si tenga conto altresì che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E. (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; cosicchè il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (cfr. Cass. (ord.) 8.7.2019, n. 18306).

Ebbene nel caso di specie la corte distrettuale ha dato atto – si ribadisce – che l’appellante “non ha mai fatto alcun cenno alla situazione generale del suo paese quale fonte di effettivo pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio” (così sentenza impugnata, pag. 5).

23. Il quarto motivo analogamente è destituito di fondamento.

24. La corte territoriale ha esplicitato – infine – che non si ravvisavano i presupposti per la protezione umanitaria, “mancando qualsiasi elemento anche a livello di allegazione idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio” (così sentenza impugnata, pag. 5).

Del tutto ingiustificate sono perciò le censure secondo cui “la Corte (…) ha errato nell’omettere l’esame della domanda di protezione umanitaria” (così ricorso, pag. 6) e “secondo cui la Corte d’Appello avrebbe dovuto verificare l’esistenza dei presupposti specifici della domanda di protezione umanitaria” (così ricorso, pag. 6).

25. Il Ministero dell’Interno si è costituito ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. Di fatto dunque non ha svolto alcuna difesa. Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta.

26. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all’amministrazione giudiziaria).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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