Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15049 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SURFACE SYSTEM SOLUTION SNC DI TUCCIO VINCENZO & C. IN

LIQUIDAZIONE

in persona del liquidatore e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 2, presso lo studio

dell’avvocato NESPEGA ALESSANDRO, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

JOLLY DRIVE SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), G.

G. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3041/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

6.7.09, depositata il 20/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che sul ricorso proposto dalla Surface System Solution snc il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

Il relatore Cons. Ragonesi;

letti gli atti depositati:

RILEVATO:

che la Surface System solution snc ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Roma, dep il 20.7.09, con cui veniva dichiarata la nullità della sentenza del tribunale di Roma n. 14890/07 avente ad oggetto la nullità di un brevetto per invenzione non essendo stata notificata al PM la pendenza del processo;

che la società intimata non ha resistito con controricorso.

OSSERVA:

Con i tre motivi di ricorso la società ricorrente lamenta sotto diversi profili che la Corte d’appello non abbia ritenuta sufficiente al fine di assicurare la partecipazione obbligatoria del PM al giudizio la comunicazione effettuata dalla cancelleria di cui all’ordinanza del GI del 25.3.04 in luogo della notifica dell’atto introduttivo del giudizio. Il ricorso è manifestamente fondato.

Per l’osservanza delle norme che prevedono l’intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di specie – è sufficiente che gli atti siano comunicati all’ufficio del P.M. per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l’effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Cass. 19727/03 Cass. 9713/04).

In particolare, questa Suprema corte con indirizzo costante (ex plurimis cfr. sent. n. 5289 del 1980; sent. n. 4236 del 1990), ha ritenuto che quando sia previsto l’intervento obbligatorio del P.M., il disposto dalla legge è osservato con la comunicazione, ai sensi dell’art. 71 cod. proc. civ., degli atti all’ufficio del P.M., per consentirgli l’intervento in giudizio. Nessun’altra comunicazione dev’essere fatta a quell’ufficio, che, esercitando i poteri e le facoltà di cui all’art. 72 cod. proc. civ., potrà intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza che, peraltro, in caso di mancato esercizio di tali poteri, si verifichi nullità delle udienze disertate dal P.M. o degli atti processuali formatisi senza il suo intervento o delle sentenze emesse in difetto delle sue conclusioni. (Cass 571/00).

Nel caso in esame, il P.M. fu ritualmente avvertito dell’apertura del procedimento mediante la comunicazione prescritta dall’art. 71 cod. proc. civ., onde non sembra sussistere alcuna nullità della sentenza di primo grado.

In conclusione, ove si condividano i teste formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..

Roma 19.10.10.

Il Cons. relatore.

considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio,anche per le spese, alla C. App. di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla C. App. di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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