Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15048 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. I, 28/05/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 28/05/2021), n.15048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16433/2020 proposto da:

O.P., elettivamente domiciliato in Pescara presso lo

Studio dell’avv. Danilo Colavincenzo, in via Anton Ludovico Antinori

nr 6;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il

05/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

O.P. cittadino (OMISSIS) nato a (OMISSIS), impugnava avanti il Tribunale di L’Aquila il provvedimento, emesso dalla locale Commissione territoriale, di diniego della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 o del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

In estrema sintesi, il tribunale ha osservato che il ricorrente non era credibile essendo il suo racconto connotato da una estrema genericità specie per quel che attiene alle modalità dell’aggressione subita.

Osservava che il richiedente avrebbe comunque potuto rivolgersi alla giustizia locale per denunciare l’accaduto e comunque anche a voler ritenere credibile la storia narrata il percolo non poteva ritenersi più attuale essendo ormai passati 4 anni dall’espatrio.

Il primo giudice ha specificato poi che il ricorrente non aveva rappresentato una condizione di personale e diretta esposizione al rischio di un danno rilevante D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c); ha constatato come non risultassero nemmeno dedotti fattori di vulnerabilità e, di conseguenza, ha rigettato le domande proposte, revocando nel contempo l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

O.P. ricorre per cassazione affidandosi a due motivi illustrati da memoria avverso questa pronuncia mentre il Ministero dell’Interno non resiste.

Diritto

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), art. 3, comma 3, lett. a, b e c, comma cinque, lett. c), art. 6, art. 7, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 1, lett. b) e art. art. 8, comma 2 e comma 3, art. 27, comma 1 e 1 bis.

Si contesta che il decreto impugnato non avrebbe vagliato la domanda alla luce del principio di individualità e del peculiare regime probatorio.

Si sostiene infatti che la genericità del racconto, rilevata dal Tribunale, sarebbe superata dalla coerenza delle dichiarazioni rese in ordine al paese di provenienza e al fenomeno documentato nel ricorso di primo grado dei rituali tradizionali e delle sette.

Si lamenta poi che il primo giudice non avrebbe preso in esame e sottoposto ai dovuti riscontri istruttori tutti gli elementi pertinenti alla richiesta dolendosi anche della mancata istruttoria in merito alla giustizia locale.

Analoga carenza viene censurata anche con riferimento allo specifico profilo di cui all’art. 14, lett. B) o alla violenza generalizzata e diffusa secondo il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) come quella proveniente dall’attivismo dei terroristi sul territorio (OMISSIS).

Con il secondo motivo si censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), b), c) comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2 e comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il ricorrente critica il passaggio motivazionale con cui è stata esclusa la protezione umanitaria senza che sia stata assunta a base della valutazione quale elemento pertinente la religione cristiana del richiedente.

Il primo motivo è inammissibile.

Giova ricordare che in tema di protezione internazionale l’accertamento del giudice del merito deve avere preliminarmente ad oggetto la credibilità soggettiva del richiedente il quale, infatti, ha l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati (cfr. Cass. n. 27503 del 2018). In materia di protezione internazionale, in effetti, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, ed, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora lo stesso, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. n. 8367 del 2020, in motiv.; Cass. n. 15794 del 2019; conf., Cass. n. 19197 del 2015).

La valutazione in merito all’attendibilità o meno delle dichiarazioni rese dal richiedente costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. n. 27503 del 2018) che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e cioè per omesso esame di una o più di circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata.

Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che il racconto del ricorrente, oltre che generico e superficiale, non fosse credibile aggiungendo comunque che anche a volerlo ritenere attendibile sarebbe mancata l’attualità del pericolo poichè a distanza di 4 anni dall’espatrio si doveva ritenere che gli abitanti del villaggio avevano ormai provveduto alla sostituzione del guaritore e quindi avessero accantonato ogni pretesa punitiva nei riguardi del richiedente.

Il ricorrente non ha specificamente indicato i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame, nell’accertamento dell’attendibilità della sua narrazione, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, pur se dedotti in giudizio, nè, infine, la loro decisività ai fini di una diversa pronuncia a lui favorevole, limitandosi, piuttosto, a sollecitare una inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio.

La valutazione delle prove raccolte, in effetti, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017).

Del resto, il primo giudice ha ritenuto che i fatti narrati dal richiedente non fossero rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, in mancanza tanto del presupposto della persecuzione subita nel proprio Paese d’origine, quanto dei motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica che, al predetto fine, devono necessariamente essere alla base della temuta persecuzione.

Si tratta, com’è evidente, di un apprezzamento fattuale, non censurato dal ricorrente, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa uno o più fatti decisivi specificamente indicati, a fronte del quale la decisione conseguentemente assunta dal giudice di merito, certamente non illogica e contraddittoria rispetto ai dati accertati, si sottrae alle censure svolte in ricorso. Il decreto del tribunale, per il resto, si sottrae ad ogni censura di violazione di legge.

La norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 2, lett. e), definisce, infatti, il “rifugiato” come il cittadino straniero che, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trovi fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non possa o, a causa di tale timore, non voglia avvalersi della protezione di tale Paese e non possa o a causa di siffatto timore, non voglia farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all’art. 10.

Il primo elemento costitutivo della definizione di rifugiato e requisito essenziale per il riconoscimento del relativo status è costituito, quindi, dal fondato timore di persecuzione personale e diretta nel Paese d’origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate (Cass. n. 14157 del 2016; Cass. n. 18353 del 2006).

Il secondo elemento fattuale necessario per il riconoscimento dello status di rifugiato è, invece, la persecuzione, in relazione alla quale rilevano gli atti od i motivi di persecuzione.

Nel caso di specie, però, nessuno di tali presupposti è stato, come detto, accertato, in fatto, dal tribunale la cui pronuncia, pertanto, si sottrae alle censure svolte sul punto dal ricorrente.

La mancanza dei requisiti, come sopra descritti, necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato esclude, infine, ogni rilievo alla denunciata mancanza di adeguata valutazione della situazione interna del Paese d’origine del richiedente. Il tribunale, peraltro, ha ritenuto di non poter ravvisare, in fatto, una situazione concretamente riconducibile tra l’altro – alla previsione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sul rilievo che, in (OMISSIS), nella Regione dell'(OMISSIS), come emerge dalle fonti internazionali, non sussiste attualmente, alcun conflitto armato interno o internazionale.

Sul punto, la Corte rileva che, a fronte di tali accertamenti in fatto, non censurati dal ricorrente per omesso esame di uno o più fatti decisivi, la decisione assunta dal giudice di merito si sottrae alle censure svolte in ricorso.

Nè rileva, a fronte dei fatti allegati dal richiedente così come incontestabilmente esposti nel decreto impugnato, il dedotto inadempimento da parte del giudice di merito al dovere di cooperazione istruttoria.

In tema di protezione internazionale, infatti, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati (Cass. n. 27503 del 2018). In sostanza, l’attenuazione del principio dispositivo, in cui la cooperazione istruttoria consiste, si colloca non sul versante dell’allegazione ma esclusivamente su quello della prova, dovendo, anzi, l’allegazione essere adeguatamente circostanziata: il richiedente, infatti, ha l’onere di presentare “tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la… domanda”, ivi compresi i motivi della sua domanda di protezione internazionale” (D.Lgs. n. 251 cit., art. 3, commi 1 e 2), con la precisazione che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda medesima, sul piano probatorio, giacchè, in mancanza di altro sostegno, le dichiarazioni del richiedente sono considera veritiere, tra l’altro, soltanto “se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi” (D.Lgs. n. 251 cit., art. 3, comma 5). Solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge, pertanto, il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (Cass. n. 17069 del 2018; Cass. n. 29358 del 2018, in motiv.).

Il giudice, quindi, non può supplire, attraverso l’esercizio dei suoi poteri ufficiosi, alle deficienze probatorie del ricorrente sul quale grava, invece, l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto circa l’individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del paese di provenienza. D’altra parte, una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, e cioè di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente, essendo evidente che il giudice, mentre è tenuto a verificare anche d’ufficio se nel paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente, non può, per il resto, essere chiamato – nè d’altronde avrebbe gli strumenti per farlo – a supplire a deficienze probatorie concernenti, come in precedenza esposto, la situazione personale del richiedente medesimo, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso del D.Lgs. n. 251 del 2007, già citato art. 3, comma 5 (Cass. n. 29358 del 2018, in motiv.).

Questa Corte, d’altra parte, ha affermato, con le ordinanze n. 13449 del 2019, n. 13450 del 2019, n. 13451 del 2019 e n. 13452 del 2019, il principio per cui il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione.

Nel caso di specie, la decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti, posto che essa indica le fonti in concreto utilizzale dal giudice di merito ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti (cfr. pag. 15), consentendo in tal modo alla parte la duplice verifica della provenienza e della pertinenza dell’informazione.

Il secondo motivo è infondato.

Il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal ricorrente rilevando, in sostanza, che il richiedente non presenta una situazione di vulnerabilità personale che possa giustificare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Si tratta, com’è evidente, di un accertamento in fatto che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e cioè per omesso esame di una o più di circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata.

Nel caso di specie, però, ciò non è accaduto: il ricorrente, infatti, a fronte dell’apprezzamento svolto dal giudice di merito in ordine tanto alla sua integrazione socio-lavorativa, quanto alle condizioni soggettive di vulnerabilità, non ha specificamente indicato, pur avendone l’onere (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, pur se dedotti in giudizio, nè la loro decisività ai fini di una pronuncia diversa e a lui favorevole.. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese per la mancata attività difensiva del Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese; ai sensi del D.P.R. n. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

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