Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15048 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. II, 15/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 15/07/2020), n.15048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19477/2019 R.G. proposto da:

A.M.A., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Eritrea, n. 20, presso lo studio dell’avvocato

Giorgio Giuttari, che lo rappresenta e difende in virtù di procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 927/2019 del Tribunale di Caltanissetta;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2020 del

Consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale di Caltanissetta A.M.A. proponeva impugnazione avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale.

Chiedeva in via principale il riconoscimento dello status di “rifugiato”, in via subordinata il riconoscimento della protezione sussidiaria ed in via ulteriormente subordinata il riconoscimento della protezione umanitaria.

2. Il Ministero dell’Interno non si costituiva.

3. Con decreto n. 927/2019 il Tribunale di Caltanissetta rigettava il ricorso.

3.1. Premetteva il tribunale che il ricorrente aveva dichiarato di essere bisessuale e di aver lasciato il suo paese di origine, il Pakistan, onde sottrarsi alle minacce di morte dei suoi familiari, dei familiari del suo compagno e dei suoi concittadini.

Indi esplicitava che le incoerenti dichiarazioni dell’istante non erano credibili, sicchè non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato”.

Esplicitava, in relazione al disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, che, in caso di rientro nella regione di provenienza, il Punjab, il ricorrente non sarebbe rimasto esposto, siccome si desumeva dal rapporto EASO aggiornato all’ottobre del 2018, al rischio di gravi minacce alla vita o alla persona correlate a situazioni di violenza indiscriminata dipendenti da conflitti armati.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso A.M.A.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico articolato motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

5. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 7 e art. 14, lett. c).

Deduce in primo luogo che il tribunale non ha applicato il cosiddetto principio dell’onere della prova attenuato.

Deduce in secondo luogo che il tribunale ha erroneamente valutato le dichiarazioni rese innanzi alla commissione territoriale, segnatamente in ordine al rischio delle gravi ritorsioni familiari e delle gravi sanzioni penali cui, in caso di rientro nel proprio paese, sarebbe esposto a motivo della propria omosessualità.

Deduce dunque che i continui attentati alla propria incolumità fisica, correlati alla discriminazione sessuale di cui è vittima, avrebbero giustificato l’accoglimento della domanda principale finalizzata al riconoscimento dello status di “rifugiato”.

Deduce in terzo luogo, ai fini della protezione sussidiaria ed in relazione alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che il tribunale non ha considerato la situazione di perdurante ed indiscriminata violenza esistente nella regione di sua provenienza, il Punjab, violenza cui la sola sua presenza in quel territorio varrebbe ad esporlo.

Deduce in quarto luogo che la situazione di insicurezza in cui versa il Pakistan, ben avrebbe giustificato il riconoscimento della protezione umanitaria.

6. Il motivo di ricorso va respinto.

7. Priva di fondamento è la censura in primo luogo addotta.

Senza dubbio, specificamente ai fini del riconoscimento dello status di “rifugiato”, questa Corte spiega che l’onere probatorio, ancorchè incombente sull’istante, riceve un’attenuazione, sicchè è sufficiente che il richiedente dimostri, anche in via indiziaria, la “credibilità”, ovvero la conformità ai parametri della precisione, della gravità e della concordanza, dei fatti allegati (cfr. Cass. (ord.) 27.11.2019, n. 30969; Cass. (ord.) 11.7.2016, n. 14157).

Nondimeno è da escludere che il tribunale nisseno non abbia fatto corretta applicazione dei principi in tema di “onere attenuato della prova”.

Il tribunale invero, sulla scorta dell’esplicito riferimento, tra l’altro, alla pronuncia n. 14157/2016 di questa Corte, ha provveduto al debito vaglio delle dichiarazioni rese da A.M.A. (“ai fini dell’esame della domanda di protezione possono valutarsi le dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale unitamente a quelle rese nel corso del presente giudizio e ai documenti allegati al ricorso”: così decreto impugnato, pag. 2) ed ha concluso nel senso che le medesime dichiarazioni fossero contraddittorie e non plausibili, id est che non si conformassero ai parametri di cui all’art. 2729 c.c. (cfr. decreto impugnato, pag. 3).

8. Si tenga conto, in pari tempo, che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).

9. Prive di fondamento sono le censure in secondo e in terzo luogo addotte.

10. Si premette che l’orientamento sessuale di colui che domanda la protezione internazionale, segnatamente il riconoscimento dello status di “rifugiato”, è, in linea di principio, senza dubbio rilevante.

Questa Corte spiega infatti che l’orientamento sessuale del richiedente (nella specie, l’omosessualità) costituisce fattore di individuazione del “particolare gruppo sociale”, la cui appartenenza, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 1, lett. d), costituisce ragione di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello status di “rifugiato”, pur se dedotta per la prima volta solo davanti al tribunale (cfr. Cass. (ord.) 29.12.2016, n. 27437).

E spiega ulteriormente, in linea più generale, che, ai fini del riconoscimento dello status di “rifugiato”, la situazione socio – politica o normativa del Paese di provenienza è rilevante solo se correlata alla specifica posizione del richiedente e, più specificamente, al suo fondato timore di una persecuzione personale e diretta, per l’appartenenza ad un’etnia, associazione, “credo” politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze e dei propri stili di vita e quindi se correlata alla sua personale esposizione al rischio di specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; cfr., analogamente, Cass. (ord.) 10.5.2011, n. 10177).

11. Ben vero, l’accertamento della concreta rilevanza dell’orientamento sessuale, dello stile di vita, ai fini del riconoscimento dello status di “rifugiato”, integra un apprezzamento “di fatto”, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 10.5.2011, n. 10177, ove, propriamente, in correlazione con l’abrogato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è riferimento all’incensurabilità in cassazione in difetto di vizi della motivazione).

In questi termini il secondo profilo di censura si qualifica in via esclusiva in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, siccome, appunto, reca censura del giudizio “di fatto” cui il Tribunale di Caltanissetta ha atteso ai fini del concreto riscontro del preteso fondato timore dell’istante di subire una persecuzione personale e diretta in dipendenza del suo stile di vita, segnatamente del suo orientamento sessuale.

12. Si premette che pur il terzo profilo di censura si qualifica in via esclusiva in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, siccome, analogamente, reca censura del giudizio “di fatto” cui il Tribunale di Caltanissetta ha atteso ai fini del concreto riscontro dell’ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (“ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: (…); c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”).

Del resto questa Corte spiega che, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito; e che il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

13. Nel quadro delle operate premesse gli asseriti vizi motivazionali che i profili di censura in disamina veicolano, sono evidentemente da vagliare, oltre che nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel solco dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

14. In quest’ottica si osserva quanto segue.

Da un canto, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia a sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui il Tribunale di Caltanissetta ha ancorato, in partis quibus, il suo dictum.

Con specifico riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – il tribunale ha – siccome si è in precedenza evidenziato – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

In particolare il tribunale, con riferimento all’invocato riconoscimento dello status di “rifugiato”, ha ulteriormente specificato, ai fini del riscontro di veridicità delle acquisite dichiarazioni, per un verso, che il ricorrente “non poteva non essere a conoscenza delle conseguenze e del rischio cui andava incontro manifestando in pubblico, apertamente e in ben due occasioni, il suo orientamento sessuale” (così decreto impugnato, pag. 3); per altro verso, che il ricorrente aveva raccontato del suo orientamento sessuale “in maniera superficiale, distaccata e senza alcuna consapevolezza” (così decreto impugnato, pag. 3).

In particolare il tribunale, con riferimento all’invocata protezione sussidiaria, ha ulteriormente specificato, che nel “distretto di provenienza del ricorrente, Sahiwal, nel 2017 (erano) stati registrati “incidenti mortali” in numero inferiore a dodici (…) (sicchè doveva) escludersi l’esistenza di un conflitto armato interno nel senso fatto proprio dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza “Diakitè” del 30 gennaio 2014″ (così decreto impugnato, pag. 4).

D’altro canto, il tribunale ha sicuramente disaminato i fatti decisivi caratterizzanti, in partis quibus, la res litigiosa, ossia i concreti margini per il riconoscimento al ricorrente dello status di “rifugiato” in dipendenza del suo orientamento sessuale ed in correlazione con la situazione socio – politica o normativa del Pakistan, suo paese di provenienza, nonchè i margini per il concreto riscontro dell’astratta ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

15. In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum del tribunale, risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.

16. Si tenga conto che il ricorrente adduce che, contrariamente a quanto ha assunto il tribunale, le sue dichiarazioni sono precise e caratterizzate “da ben determinati riferimenti temporali e coerenza probatoria” (così ricorso, pag. 5) e che “la situazione del Pakistan è una delle più pericolose al mondo, caratterizzata da continui scontri e da continue violazioni dei diritti umani ad opera dei gruppi terroristici e fondamentalisti” (così ricorso, pag. 7) e “dall’impossibilità per lo Stato di garantire l’incolumità e la sicurezza dei propri cittadini” (così ricorso, pag. 8).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; cfr. altresì Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340, cit.).

17. Si tenga conto inoltre che questa Corte spiega che nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento; altresì, che, in relazione alla protezione sussidiaria, essa ha ad oggetto sul piano dell’onere di allegazione tutto ciò che è contenuto nel paradigma dell’art. 14, trattandosi di norma tesa a distinguere il concetto di “danno grave” secondo i diversi profili di cui alle lett. a), b) e c); cosicchè, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096).

18. Priva di fondamento è la censura in quarto luogo addotta.

19. Il tribunale ha esplicitato – infine – che il ricorrente non aveva lamentato “in maniera credibile alcuna condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani tale da giustificare l’allontanamento (…) dal paese d’origine” (così decreto impugnato, pag. 4). Ed ha soggiunto che, ai fini dell’invocata protezione umanitaria, non avevano rilievo l’apprendimento della lingua italiana e lo svolgimento in Italia di un’attività lavorativa.

In questi termini l’assunto del ricorrente, secondo cui la protezione umanitaria può trovare applicazione “anche laddove (…) sussista comunque un concreto pericolo di essere sottoposto a torture e/o a pene o trattamenti e/o degradanti in caso di rientro nel Paese d’origine”, si risolve evidentemente nella mera reiterazione di una prospettazione difensiva rilevante sul piano del giudizio “di fatto”, già debitamente vagliata e congruamente disattesa dal giudice del merito.

20. Ciò tanto più chè questa Corte spiega che la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se, da un lato, implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro, comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore” (cfr. Cass. (ord.) 7.8.2019, n. 21123; Cass. (ord.) 31.3.2020, n. 7622, secondo cui le domande di protezione internazionale, di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria si fondano su differenti “causae petendi”, così che è onere del richiedente allegare fatti specifici e diversi a seconda della forma di protezione invocata).

21. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

22. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all’amministrazione giudiziaria).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, A.M.A., a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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