Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15048 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.S., + ALTRI OMESSI

tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 25, presso lo

studio dell’avvocato SCICCHITANO MARCO, rappresentati e difesi

dall’avvocato PERUGINI LUCA, giuste procure speciali in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 170/09 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

28.10.09, depositato il 20/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che sul ricorso proposto da Z.S. più altri ricorrenti di cui in epigrafe, il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

Il relatore Cons. Ragonesi;

letti gli atti depositati;

considerato:

che Z.S. più altri hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il decreto in materia di equa riparazione emesso della Corte d’appello di Brescia del 28.10.09, con cui veniva negata ai ricorrenti qualunque somma a titolo di equa riparazione per danni non patrimoniali causati dall’eccessiva durata di un processo svoltosi innanzi al TAR sez Brescia;

che non ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia.

Osserva:

Con i due motivi di ricorso i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito , pur avendo ritenuto l’eccessiva durata del processo, abbia negato qualunque ristoro per il danno non patrimoniale.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.

La decisione appare invero erronea allorchè, pur riconoscendo la sussistenza dell’eccessiva durata del giudizio presupposto , ha ritenuto che, nel caso concreto non era stata fornita la prova della sussistenza del danno non patrimoniale in particolare perchè la modesta entità della controversia e la mancanza di attività sollecitatoria della ricorrente inducevano ad escludere ogni patimento psicologico.

Questa Corte,invero, ha ripetutamente ritenuto che le situazioni concrete in cui le conseguenze pregiudizievoli, sotto il profilo della sofferenza psicologica della pendenza del processo, vanno escluse, sono quelle in cui il protrarsi del giudizio risponde ad un interesse della parte o questo è comunque destinato a produrre conseguenze che la parte percepisce a sè favorevoli (Cass. 1338/04) mentre, più in generale, può dirsi che la piena consapevolezza nella parte processuale civile della infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità rende inesistente il danno non patrimoniale, perchè tale consapevolezza fa venire meno l’ansia ed il malessere correlati all’incertezza della lite, essendo con gli stessi incompatibile (v., in tal senso, Cass. 11 dicembre 2002 n. 17650; 18 settembre 2003 n. 13741).

In assenza di tali situazioni particolari, da rilevarsi con idonea motivazione nel caso concreto, il danno non patrimoniale non puòessere negato alla persona che ha visto violato il proprio diritto alla durata ragionevole del processo, ed ha perciò subito l’afflizione causata dall’esorbitante attesa della decisione (a prescindere dall’esito della stessa, e quindi anche se di contenuto sfavorevole alla vittima della violazione). (Cass. 1338/05).

In particolare questa Corte ha rilevato che la modestia della posta in gioco e la mancata presentazione di istanze di prelievo, se possono indurre a ritenere la sussistenza di un patimento psicologico più contenuto, non valgono ad escludere la sussistenza di quest’ultimo.

I motivi appaiono pertanto manifestamente fondati.

Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..

P.Q.M.:

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 28.7.10.

Il Cons. relatore.

considerato: che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che, pertanto, il ricorso va accolto per quanto di ragione con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione alla censura accolta;

che, sussistendo le condizioni di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con condanna del Ministero dell’Economia al pagamento della somma di Euro 5000,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonchè al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione ,cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito condanna l’amministrazione al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 5000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonchè delle spese di giudizio liquidate per il giudizio di legittimità in Euro 4000,00 oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi Euro 7950,00 di cui Euro 1350,00 per onorari ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali, Iva e cpa.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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