Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15047 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15047 Anno 2015
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA

sul ricorso 2314-2010 proposto da:
D’AMARIO CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato
MARIO VINCOLATO, rappresentato e difeso dall’avvocato
DOMENICO BUDINI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2015
2004

AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) 2 LANCIANO – VASTO CHIETI , in persona del legale rappresentante pro
tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SUSA

1, presso lo studio dell’avvocato IDA DI DOMENICA,

Data pubblicazione: 17/07/2015

T.

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONELLA BOSCO,
giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1792/2008 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 07/01/2009 r.g.n. 775/2007;

udienza del 05/05/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;
udito l’Avvocato BUDINI DOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R. Gen. N. 2314/2010

Udienza del 5 maggio 2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 792 depositata il 7 gennaio 2009, la Corte d’appello di
L’ Aquila, andando di contrario avviso rispetto al Tribunale di Chieti, rigettava
la domanda proposta da Carlo D’Amaro, dipendente dell’ Azienda sanitaria
locale di Chieti con la posizione funzionale di ausiliario specializzato,

svolgimento delle mansioni di categoria C del ruolo amministrativo, con
decorrenza dal I luglio 1998. Per quello che qui ancora rileva, la Corte
argomentava che le attività lavorative elencate nel ricorso introduttivo non
risultavano compatibili con la categoria rivendicata, né la documentazione
prodotta, costituita in particolare da ordini di servizio, era idonea a dimostrare
la prevalenza quantitativa e qualitativa delle mansioni superiori rispetto al
profilo di appartenenza.
Per la cassazione della sentenza Carlo D’Amaro ha proposto ricorso,
affidato ad un unico motivo, cui ha resistito 1′ Azienda sanitaria locale n. 2 —
Lanciano Vasto Chieti, con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A fondamento del ricorso, Carlo D’Amaro sottopone a censura la
soluzione adottata dal Giudice di merito, deducendo violazione e falsa
applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 15, del D.lgs. n. 29 del 1993, artt.
56 e 57, ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, degli artt. 2103 c.c. e 36 della
Costituzione, nonché violazione e falsa applicazione del c.c.n.l. 7.4.1999 del
settore sanità allegato “A”, ed infine motivazione insufficiente e contraddittoria
su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 del codice di
z

procedura civile).

2. Il ricorso è tuttavia inammissibile per più ragioni.
2.1. E’ inammissibile in primo luogo – in tal senso dovendosi accogliere
l’eccezione sollevata dalla parte intimata – per essere stato proposto dopo il
decorso del termine annuale dalla pubblicazione della sentenza stabilito
dall’art. 327 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis .
Pao1 Ghinoy,

estensore

3

categoria A, per ottenere il pagamento delle differenze retributive dovute per lo

R. Gen. N. 2314/2010
Udienza del 5 maggio 2015

2.2. Occorre in proposito riferire che il ricorso per cassazione veniva
notificato dal procuratore del ricorrente in data 7.1.2010, ai sensi della L. 21
gennaio 1994 n. 53 – mediante consegna e spedizione a mezzo del servizio
postale dall’ufficio centrale di Chieti – alla ASL di Chieti, in persona del suo
legale rappresentante e per essa al suo procuratore in giudizio Avv. Germano

presso l’ Avv. Anna Maria Nardis. Successivamente, pervenuto allo studio del
procuratore il plico postale con indicazione che il destinatario era sconosciuto
all’indirizzo indicato, il procuratore del ricorrente riferisce di avere accertato
che tale indirizzo rientrava nella cosiddetta zona rossa di L’Aquila, in cui tutti
gli edifici erano andati distrutti a causa del terremoto. Venuto successivamente
a conoscenza del nuovo indirizzo dello studio professionale dell’avv. Nardis, in
data 22.5.2012 chiedeva a questa Corte di essere autorizzato a rinnovare la
notifica del ricorso a tale nuovo indirizzo, autorizzazione che veniva concessa
con provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro del 19 luglio 2012,
“riservata al collegio giudicante ogni verifica e decisione sull’intero
procedimento notificatorio”, con concessione del termine di 60 giorni dalla
data di comunicazione del provvedimento. Il ricorso in rinnovazione veniva
quindi notificato al difensore al nuovo indirizzo in data 3 ottobre 2012, circa 33
mesi dopo la scadenza del termine lungo per l’impugnazione previsto dall’art.
327 c.p.c.
2.3. Al riguardo, costituisce principio già più volte affermato da questa
Corte (Cass., S.U. n. 3960 del 2009, Cass. S.U. n. 3818 del 2009, Cass. S.U. n.
14494 del 2010, conf. Cass. n.6031 del 2015) quello secondo il quale ove la
notifica abbia avuto esito negativo per caso fortuito o forza maggiore (per la
mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio, per il
ritardo della sua annotazione ovvero per la morte del procuratore o, comunque,
per altro fatto non imputabile al richiedente attestato dall’ufficiale giudiziario),
il procedimento notificatorio, ancora nella fase perfezionativa per il notificante,
può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini,
mediante istanza al giudice “ad quem”, corredata dall’attestazione dell’omessa
Paola Qhinoy, estensore
4

Belli, nel domicilio eletto nell’atto d’appello in l’Aquila, via Maiella n. 2,

R. Gen. N. 2314/2010
Udienza dei 5 maggio 2015

notifica, di fissazione di un termine perentorio per il completamento della
notificazione ovvero, ove la tardiva notifica dell’atto di impugnazione possa
comportare la nullità per il mancato rispetto dei termini di comparizione, per la
rinnovazione dell’impugnazione ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ. E’ tuttavia
necessaria allo scopo la tempestiva iniziativa di parte, tenuti presenti i tempi

notificazione e per assumere le informazioni conseguentemente necessarie.
2.4. Nel caso, la difesa della parte ricorrente non riferisce quando abbia
avuto notizia dell’esito negativo della (prima, tempestiva) notifica del ricorso,
né risulta altrimenti giustificato il deposito solo in data 22.5.2012 dell’istanza
di autorizzazione a procedere a nuova notifica, dopo oltre tre anni dalla
pubblicazione della sentenza della Corte d’appello. Ciò sarebbe stato tanto più
necessario in quanto la difesa della parte intimata riferisce e documenta che già
dall’Albo degli Avvocati aggiornato al 15.2.2011 risultava la sede dello studio
professionale costituente domicilio eletto, ove successivamente è stata
effettuata la notifica.
2.5. Né tale ritardo è ascrivibile al sisma che ha colpito l’Abruzzo in data
6 aprile 2009, considerato che, come rilevato da questa Corte nella sentenza n.
2681 del 2015 , il D.L. n. 39 del 2009, art. 5, convertito, con modificazioni,
dalla L. n. 77 del 2009, ha sospeso, tra l’altro, in riferimento ai soggetti
interessati dai richiamati eventi sismici, i termini processuali “comportanti
prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione” dal 6 aprile
al 31 luglio 2009, mentre con Ordinanza n. 3753 del 6 aprile 2009 del
Presidente del Consiglio dei Ministri, i termini processuali “in
scadenza” in detto periodo – come quello in esame – sono stati sospesi sino al
31 dicembre 2009, sicché neppure considerando detta sospensione il tempo
trascorso prima della riattivazione del procedimento notificatorio (con l’
istanza del 22.5.2012) risulta giustificato.

Paola G ‘noy, estensore
5

necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della

R. Gen. N. 2314/2010
Udienza del 5 maggio 2015

3. Sussiste peraltro un ulteriore motivo d’ inammissibilità del ricorso,
costituito dalla mancata formulazione del quesito di diritto e della sintesi del
vizio di motivazione, previsti dall’art. 366 bis operante ratione temporis. La
disposizione richiamata, introdotta dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40,
si applica infatti ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti

vigore del menzionato decreto), e fino al 4 luglio 2009, data dalla quale opera
la successiva abrogazione della norma, disposta dall’art. 47 della legge 18
giugno 2009, n. 69 (così Cass. n. 24597 del 19/11/2014).
3.1. Deve quindi applicarsi il principio, già da tempo consolidato,
secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione privo del quesito di
diritto, in relazione alle doglianze proposte ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c., e
del momento di sintesi o riepilogo, in relazione alle doglianze proposte ai sensi
dell’art. 360 n. 5, in forza della duplice previsione di cui all’art. 366-bis cod.
proc. civ. (ex plurimis Cass. n. 12248 del 20/0512013, Cass. S.U. n. 7770 del
2009, Cass. Sez. U, n. 16528 del 18/06/2008, Cass. n. 28280 del 26/11/2008).
4. Segue la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso e la condanna
della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da
dispositivo.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente
al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in
complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, € 100,00 per esborsi ed
accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2015
I Consigliere estensore

Il Presidente

pubblicati, com’è nel caso, a decorrere dal 2 marzo 2006 (data di entrata in

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