Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15047 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. I, 07/07/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 07/07/2011), n.15047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.M., domiciliato in Roma, alla piazza Cavour.

presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, unitamente

all’avv. MARRA ALFONSO LUIGI dal quale è rappresentato e difeso in

virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

p.t., domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12.

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è

rappresentato e difeso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli n. 842/08,

depositato il 3 dicembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

aprile 2011 dal Consigliere dott. Guido Mcrcolino:

udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto del 3 dicembre 2008, la Corte di Appello di Napoli ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da M. N. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, promosso dall’istante nei confronti della Gestione Governativa della Circumvesuviana per l’accertamento del diritto all’inclusione di alcune indennità nel calcolo della retribuzione utile ai fini della determinazione dell’indennità di buonuscita.

Premesso che il giudizio presupposto, iniziato nell’anno 2000, non si era ancora concluso, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ne ha determinato la ragionevole durata in tre anni, avuto riguardo all’ordinaria complessità della controversia ed ai parametri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo;

considerate inoltre le limitate ripercussioni psicologiche del ritardo nella definizione del giudizio, emergenti dal modesto valore della pretesa azionata, dalla natura collettiva del ricorso e dal mancato compimento di attività sollecitatoria da parte dell’istante, ha liquidato equitativamente il danno non patrimoniale in complessivi Euro 4.080,00; ha infine negato il riconoscimento di un ulteriore bonus, in considerazione della scarsa apprezzabili là dell’oggetto della controversia, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese processuali, tenuto conto del ridotto accoglimento della domanda.

2. – Avverso il predetto decreto il N. propone ricorso per cassazione, articolato in undici motivi. I Ministero resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo, il terzo ed il quarto motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 e dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha immotivatamente riconosciuto l’indennizzo soltanto per il periodo di tempo eccedente la ragionevole durata del processo, anzichè per l’intera durata del giudizio presupposto, astenendosi dal disapplicare le norme interne contrastanti con la Convenzione e contravvenendo ai principi enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

1.1. – I motivi sono infondati.

Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), infatti, l’indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo non dev’essere correlato alla durata dell’intero processo, ma al solo segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole. Tale criterio di calcolo appare non solo conforme al principio enunciato dall’art. 111 Cost.. il quale prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza, ma, come riconosciuto dalla stessa Corte EDU nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, non si pone neppure in contrasto con l’art. 6, par. 1, della CEDU, in quanto non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione (cfr. Cass.. Sez. I, 23 novembre 2010, n. 23654;

14 febbraio 2008, n. 3716).

2. – Sono parimenti infondati il secondo, il quinto, il sesto ed il settimo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6, par. 1, della CEDU, nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, osservando che, nella liquidazione del danno non patrimoniale, la Corte d’Appello si è discostata dagli standards europei senza fornire una adeguata motivazione, essendosi limitata ad evidenziare la modestia della pretesa azionata ed avendo omesso di procedere alla comparazione tra la stessa e le sue condizioni socio- economiche.

2.1 – Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che il giudice nazionale, se da un lato non può ignorare, nella liquidazione del ristoro dovuto per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri applicati dalla Corte EDU, dall’altro può apportarvi le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli.

E’ stato tuttavia precisato che, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta, alla stregua della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che la quantificazione di tale pregiudizio dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole. e non inferiore a Euro 1.000.00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente il periodo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (cfr. Cass., Sez. 1^, 30 luglio 2010, n. 17922; 14 ottobre 2009, n. 21840).

Tali criteri sono stati sostanzialmente rispettati dalla Corte d’Appello, la quale, in relazione all’accertato ritardo di quattro anni ed otto mesi nella definizione del giudizio presupposto, ha riconosciuto al ricorrente un indennizzo che, pur risultando nell’importo unitario (Euro 720,00) inferiore a quello indicato dalla Corte EDU per gli anni successivi al terzo, corrisponde nel suo complesso (Euro 4.080,00) ai parametri elaborati dalla Corte di Strasburgo, e trova comunque giustificazione nella valutazione delle circostanze espressamente richiamate nel decreto.

Il ricorrente si duole dell’insufficienza della motivazione sotto il profilo dell’omessa valutazione degl’interessi coinvolti nel giudizio, contestando l’affermata modestia del valore della controversia e lamentandone la mancata comparazione con le sue condizioni economiche, senza però indicare gli elementi, addotti nel giudizio di merito, dai quali la Corte d’Appello avrebbe dovuto desumere tali condizioni. Il giudizio di comparazione tra l’entità della pretesa patrimoniale azionata (cd. posta in gioco) e la condizione socio-economica della parte richiedente, cui il giudice di merito deve procedere per accertare l’impatto dell’irragionevole ritardo sulla psiche di quest’ultima, al fine di giustificare l’eventuale scostamento, in senso sia migliorativo che peggiorativo, dai parametri indennitari fissati dalla Corte RDU, deve infatti aver luogo pur sempre sulla base delle allegazioni e delle prove fornite dalle parti (cfr. Cass., Sez. 1^, 24 luglio 2009. n. 17404: 2 novembre 2007, n. 23048), che nella specie non sono state neppure riportate nel ricorso, con la conseguenza che la censura si presenta, sotto tale profilo, priva di autosufficienza.

3. – Sono altresì infondati l’ottavo ed il nono motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha negato il riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00 richiesto in relazione alla natura del giudizio presupposto, senza fornire un’adeguata motivazione.

3.1. – L’espresso diniego di tale maggiore importo da parte della Corte d’Appello rende infatti privo di qualsiasi giustificazione il richiamo del ricorrente all’art. 112 cod. proc. civ., riferibile all’ipotesi di omessa pronuncia e non anche a quella in cui il giudice di merito abbia preso in considerazione la domanda e l’abbia rigettata, sia pure senza motivare (o motivando inadeguatamente) la decisione adottata (cfr. Cass., Sez. 1^, 24 febbraio 2006. n. 4201).

Quanto al vizio di motivazione, si osserva che l’inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali ed assistenziali nel novero di quelle per le quali la Corte EDU ha ritenuto che la violazione del termine di ragionevole durata possa giustificare il riconoscimento di un importo forfetario aggiuntivo, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa affatto che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo. Ne consegue da un lato che il giudice di merito può tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parti, che la natura della controversia comporta, nell’ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell’implicita esclusione della particolare rilevanza della controversia (cfr. Cass., Sez. 1, 3 dicembre 2009, n. 25446; 29 luglio 2009, n. 17684); dall’altro che, ove sia stato negato il riconoscimento di tale pregiudizio, la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla mera affermazione che il bonus in questione spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che nella specie non sono state in alcun modo richiamate (cfr. Cass., Sez. 1, 28 gennaio 2010. n. 1893; 28 ottobre 2009, n. 22869).

4. – Sono infine infondati il decimo e l’undicesimo motivo, con cui il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 dell’art. 6, par. 1, della CRDU e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui, nonostante l’accoglimento della domanda, ha dichiarato compensate tra le parti le spese processuali, senza tornire un’adeguata motivazione.

4.1. – Il giudizio in esame è stato instaurato in data successiva al 1 marzo 2006 ma precedente al 4 luglio 2009, e ad esso si applica pertanto l’art. 92 cod. proc. civ., comma 2, nel testo modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), ed anteriore all’ulteriore modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, il quale, nel richiedere l’esplicita indicazione, nella motivazione, dei giusti motivi che, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, giustificano la compensazione totale o parziale delle spese processuali, non impone l’adozione di motivazioni specificamente riferite a tale provvedimento, purchè le ragioni poste a fondamento dello stesso siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (cfr. Cass., Sez. 3^, 30 marzo 2010. n. 7766; Cass.. Sez., lav., 31 luglio 2009. n. 17868).

Nella specie, peraltro, tale operazione ricostruttiva non appare neppure necessaria, in quanto la scelta compiuta attraverso la compensazione delle spese processuali è stata espressamente giustificata dalla Corte d’Appello evidenziando la misura più che ridotta dell’accoglimento della domanda, emergente dalla rilevante differenza tra l’importo richiesto dal ricorrente (Euro 13.265,00) e quello riconosciuto con il decreto impugnato (Euro 4.080,00), il riferimento alla quale, traducendosi in una motivazione idonea a sorreggere la decisione ed immune da vizi logico-giuridici, si sottrae al sindacato di questa Corte.

5. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna N.M. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 600,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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