Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15046 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. II, 15/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 15/07/2020), n.15046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20917/2019 proposto da:

U.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIOBNE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI CROTONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 555/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da U.A. la sentenza n. 555/2019 della Corte di Appello di Catanzaro con ricorso fondato su due motivi e resistito con controricorso dalla parte intimata.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente chiedeva, come da atti, alla competente Commissione Territoriale il riconoscimento della protezione internazionale.

La domanda veniva rigettata.

Impugnata la decisione della detta Commissione con successivo ricorso, quest’ultimo veniva rigettato con provvedimento del Tribunale di Catanzaro in data 10.11.2016.

All’esito dell’interposto appello avverso la decisione del Tribunale stesso, l’adita Corte di Appello, con la sentenza oggetto del ricorso, rigettava il proposto gravame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Parte ricorrente ha depositato, con apposita nota, copia firmata digitalmente del provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro di ammissione al gratuito patrocinio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Parte ricorrente sostiene, in particolare, che sarebbe stata omessa la valutazione della condizione di pericolosità e la situazione di violenza generalizzata esistenti in Pakistan.

Il motivo è del tutto infondato.

La Corte territoriale con ampia e specifica motivazione (v. pp. 4 ss. sentenza) ha valutato con completezza e competenza propria del Giudice del merito ogni possibile profilo della situazione geopolitica del paese di provenienza del richiedente protezione.

Il motivo va, dunque, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, l’omessa applicazione al ricorrente della protezione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Parte ricorrente prospetta l’erroneità della decisione per cui è ricorso in quanto sarebbe stato ingiustamente non concesso anche riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno in virtù dei seri motivi di carattere umanitario D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19 e, infine, l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost..

Il motivo non è fondato.

La Corte territoriale ha risposto adeguatamente su tutto con proprie consone valutazioni rispondendo, punto su punto, a tutte le varie istanze di protezione ad essa sottoposte.

E tanto anche in riferimento al diritto di asilo con adesione al noto principio giurisprudenziale in punto dato da questa a partire dalla pronuncia di cui a Cass., Sez. Prima, Sent. 1 settembre 2006, n. 18940.

3.- Il ricorso va, pertanto, rigettato.

4.- le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 200,00, oltre spese prenotate a debito, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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