Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15046 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. II, 07/07/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Valadier n.

52, presso lo studio dell’Avvocato MANCINI Claudio, dal quale è

rappresentato e difeso, unitamente all’Avvocato Massimo Pozzi, per

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MARIANO COMENSE, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Como n. 55 del

2009, depositata in data 24 marzo 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, il quale nulla ha osservato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Giudice di pace di Cantù, con sentenza del 29 dicembre 2007, ha rigettato l’opposizione proposta da T.S. avverso due verbali di accertamento elevati dalla Polizia locale del Comune di Mariano Comense;

che il Tribunale di Como, sezione distaccata di Cantù, con sentenza n. 55 del 2009, depositata il 24 marzo 2009, ha rigettato l’appello proposto da T.S. avverso la citata sentenza del Giudice di pace;

che il Tribunale ha ritenuto di non poter scrutinare il motivo di appello concernente la mancata contestazione immediata delle infrazioni in quanto l’appellante non aveva prodotto, nel giudizio di appello, i verbali di accertamento ai quali si riferiva l’opposizione: la mancata produzione, infatti, non consentiva il controllo sul fatto se la notificazione fosse avvenuta in conformità alle disposizioni di cui all’art. 201 C.d.S.;

che, con riferimento al secondo motivo di appello, con il quale l’appellante aveva dedotto la illegittimità dell’accertamento delle contestate infrazioni perchè rilevate attraverso un filmato, il Tribunale ha rilevato che il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione osservando che la dinamica del sinistro era stata ricostruita non solo sul filmato, ma anche sulla scorta di un ragionamento presuntivo fondato su circostanze di fatto quali la localizzazione dei danni sui mezzi incidentati, la posizione dei mezzi dopo l’impatto e la massa dei mezzi stessi;

che per la cassazione di questa sentenza T.S. ha proposto ricorso sulla base di due motivi;

che l’intimato Comune non ha svolto attività difensiva;

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto, e con il secondo motivo denuncia invece insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Il ricorso appare inammissibile.

Il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di norme di diritto, non si conclude con la formulazione del quesito di diritto, richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile nel caso di specie, essendo stata impugnata una sentenza depositata prima del 4 luglio 2009, e cioè prima della intervenuta abrogazione della citata disposizione. Il motivo, nei termini in cui è formulato, è inammissibile anche perchè non viene fatta menzione di alcuna disposizione di legge che il giudice di appello avrebbe violato.

Il secondo motivo è del pari inammissibile, trovando applicazione il principio per cui “in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (Cass., S.U., n. 20603 del 2007). In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007).

Nella specie, difettano sia la chiara indicazione del fatto controverso, sia il momento di sintesi che deve accompagnare il motivo di ricorso formulato ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Comune svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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