Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15045 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. I, 28/05/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 28/05/2021), n.15045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10563/2020 proposto da:

D.B., elettivamente domiciliato in Roma Via Del Casale

Strozzi, 31 presso lo studio dell’avvocato Barberio Studio Legale.

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tartini

Francesco;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3964/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.B. impugna per cassazione sulla base di tre motivi il decreto emesso dalla Corte di appello di Venezia con cui era stata rigettata la domanda di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria per difetto dei presupposti richiesti dalla legge.

Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La Corte condividendo la valutazione espressa dal tribunale riteneva non credibile il racconto offerto dal richiedente incentrato su due nuclei tematici relativi l’uno ai rapporti conflittuali con i proprietari del fondo confinante a quello del richiedente e l’altro alle conseguenze dell’incendio scatenatosi per effetto di una condotta involontaria dell’appellante.

Osservava che la lacunosa narrazione riferiva di un evento di natura violenta scaturente da una lite a carattere privato non riconducibile a motivi di razza, di religione, di nazionalità.

Evidenziava con riferimento all’altra vicenda che il codice (OMISSIS) prevede pene solo per l’incendio doloso e che il timore del richiedente di una detenzione sine die appariva una pena sproporzionata e non comminabile in mancanza di dolo tanto più che il D. prima di lasciare il Paese era stato rilasciato su cauzione.

Sottolineava che l’accanimento delle autorità contro il richiedente veniva presentato come un dato di fatto senza l’ausilio di alcuna convincente allegazione con ciò riuscendo a superare in maniera convincente la circostanza che il D. non aveva rispettato un principio fondamentale della protezione internazionale non avendo neppure allegato di aver richiesto il patrocinio di un avvocato nè protezione agli organi statuali.

Osservava poi che il rischio di subire un arresto e un trattamento detentivo in condizioni disumane e degradanti a causa della mancata dimostrazione della accidentalità dell’evento integrava una lamentela generica nei confronti delle carceri rispetto alla quale andava rilevato come la protezione sussidiaria competa unicamente per la violazione dei diritti umani e non per il trattamento inadeguato nelle carceri che costituisce una evenienza che affligge diversi paesi appartenenti alla Cedu.

La Corte di appello escludeva, sulla base delle fonti aggiornate la sussistenza di una violenza generalizzata – ed ha escluso la misura della protezione umanitaria sulla scorta della non credibilità della versione fornita dall’interessato e dell’insussistenza situazioni di particolare pericolo nel paese di origine; cosicchè non può essere ritenuta configurabile alcuna vulnerabilità, nè vi è alcun rischio di trattamenti inumani in caso di rimpatrio nel paese di provenienza.

Il ricorrente in via pregiudiziale il ricorrente chiede di sollevare la questione di legittimità della L. n. 98 del 2013, art. 62-72 relativamente alla composizione del collegio di Corte per la presenza in esso di un giudice ausiliario.

Quanto alle censure con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 27, comma 1 bis e art. 35 bis, comma 9.

Si lamenta una non corretta valutazione da parte della Corte di appello delle dichiarazioni rese dal ricorrente con particolare riguardo al beneficio del dubbio. Si denuncia l’apparenza e la contraddittoria motivazione evidenziando che sarebbe mancato da parte dei giudici di merito una autonoma valutazione rispetto a quella espressa dalla Commissione territoriale senza indicare il ragionamento seguito per ritenere i fatti narrati non verosimili.

Si deduce poi che la Corte avrebbe travisato le dichiarazioni rese all’organo amministrativo e confermate in sede di interrogatorio di primo grado con conseguente violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, art. 5, lett. c) e art. 14, lett. b) nonchè al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 35 bis, n. 9 per la ritenuta irrilevanza del pericolo di arresto, detenzione in condizioni inumane e degradanti, per la ritenuta irrilevanza del pericolo derivante da un soggetto non statuale e la necessità di chiedere una previa assistenza legale nonchè motivazione apparente in relazione al mancato utilizzo delle fonti Coi specifiche ed aggiornate in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 nonchè dell’art. 132 c.p.c., n. 4.

Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione alla condizioni soggettiva del richiedente e dell’assenza di una rete parentale in caso di rientro in (OMISSIS).

Va rigettata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente con riferimento alla composizione del collegio del quale faceva parte un giudice ausiliario

Con la pronuncia 2021 nr 41 la Corte Costituzionale, infatti pur dichiarando l’illegittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 e 72 nella parte in cui non prevede che essa si applichi fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi contemplati dal citato D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 32 così riconoscendo ad essa – per l’incidenza dei concorrenti valori di rango costituzionale – una temporanea tollerabilità costituzionale, rispetto all’evocato parametro dell’art. 106 Cost., commi 1 e 2, ha ritenuta legittima in tale periodo – anche con riguardo ai giudizi a quibus – legittima la costituzione dei collegi delle corti d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni, sopra richiamate, che garantiscono l’indipendenza e la terzietà anche di questo magistrato onorari.

Il primo motivo è inammissibile perchè il ricorrente ripropone questioni che, correttamente risolte in grado di appello in conformità alla decisione di primo grado, non offrono a questa Corte occasione per rivedere, nei termini di cui all’art. 360 bis c.p.c., n. 1, indirizzi in precedenza espressi e che per l’impugnata sentenza hanno trovato applicazione.

Questa Corte di legittimità, con principio al quale vuole qui darsi continuità nell’apprezzata sua ragionevolezza, ha per un verso affermato che in materia di protezione internazionale il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. n. 15794 del 12/06/2019; Cass. n. 27336 del 29/10/2018).

Sull’indicata premessa, nella intrinseca inattendibilità del richiedente alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, i giudici di merito non sono tenuti a porre in essere alcun approfondimento istruttorio officioso (Cass., 27/06/2018, n. 16925; Cass. 10/4/2015 n. 7333; Cass. 1/3/2013 n. 5224).

Il contenuto dei parametri sub c) ed e) (coerenza e plausibilità delle dichiarazioni; generale attendibilità del richiedente) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, su cui scrutinare la credibilità del racconto del richiedente protezione, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese là dove il complessivo quadro di allegazione e prova che sia stato fornito non risulti esauriente sempre che, però, sia positivo il giudizio di veridicità alla stregua degli indici di genuinità intrinseca (Cass. 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Cass. 10/5/2011, n. 10202).

A questo detto si aggiunga che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) – e che tale apprezzamento di fatto diviene censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 33096 del 20/12/2018).

Definita per i segnati termini e contenuti la giurisprudenza di questa Corte di legittimità sul giudizio di credibilità del richiedente protezione, nella fattispecie in esame si ha che la Corte di appello non si è sottratta all’obbligo di scrutinio delle dichiarazioni rese dal richiedente ed a quello susseguente di integrazione istruttoria e tanto con un accertamento di fatto che sfugge al sindacato di questa Corte di legittimità, avendo i giudici di appello escluso che sia stato superato il vaglio di credibilità soggettiva per la genericità e incongruenza del racconto reso. Il giudice del gravame con una motivazione che si pone ben al di sopra del minimo costituzionale (Cass. 2014 n. 8053) ha spiegato le ragioni per le quali, ha ritenuto nel rispetto dei criteri legali, ha r inattendibili i fatti narrati dal richiedente, rilevando la lacunosa ricostruzione dei fatti la cui connotazione privata non vale a giustificare la misura della protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8 sottolineando come l’evento non possedeva le caratteristiche di gravità e di frequenza e neppure proveniva da organi statuali e come il prospettato accanimento delle autorità contro il ricorrente con riguardo all’incendio involontario provocato da quest’ultimo, presentato quale dato di fatto senza l’ausilio di alcuna convincente allegazione si scontrava con la mancata richiesta di un patrocinio legale e del ricorso alla protezione degli organi statuali presupposto imprescindibile per invocare la protezione internazionale. Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione idonea, come nella specie, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b) D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 6503/(OMISSIS); Cass. n. 16275/2018; Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019).

Con riguardo alla protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (nn. 18306/19, 9090/19 e 13858/18).

La sentenza impugnata ha motivatamente escluso, grazie all’impiego di fonte qualificata (Amnesty International), l’esistenza di un siffatto grado di violenza nell’accezione anzi detta, sicchè le contrarie affermazioni del motivo di ricorso invocano uno scrutinio di merito non consentito in questa sede di legittimità.

Da ultimo con riguardo al terzo motivo se ne deve rilevare l’infondatezza.

La domanda di accertamento delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari è stata dettagliatamente esaminata, partendo dalle dichiarazioni del richiedente asilo, ma non esaurendosi nell’ambito delle stesse.

Infatti, il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno di una domanda di protezione internazionale, non preclude al giudice di valutare altre circostanze che integrino una situazione di “vulnerabilità” ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria (cfr. Cass. 8020/2020), purchè tali diversi profili siano allegati o ricorrano nella specifica situazione personale facendo emergere il rischio di compromissione dei diritti umani inalienabili cui il richiedente asilo è esposto in caso di rientro forzato.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha argomentato che non sussiste una situazione personale che non consenta l’allontanamento dal territorio nazionale e che nulla sia stato dedotto in merito all’avvio di un percorso d’integrazione (cfr. pag. 13 della sentenza).

A questo specifico proposito, l’affermazione del giudice di merito non viene confutata con l’indicazione di comprovati e specifici indici di integrazione idonei ad inficiare la statuizione, contenendo il motivo solo riferimenti generici.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nessuna determinazione in punto spese per la mancata attività difensiva del Ministero.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA