Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15045 del 16/06/2017
Cassazione civile, sez. trib., 16/06/2017, (ud. 26/05/2017, dep.16/06/2017), n. 15045
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9379/2013 R.G. proposto da:
Comune di Palermo, rappresentato e difeso dall’Avv. Roberta
Cannarozzo, elettivamente domiciliato in Palermo alla piazza Marina
n. 39 presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, per procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
G.G.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia n. 10/35/12 depositata il 14 febbraio 2012.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 maggio
2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che:
– In relazione a cartella di pagamento TARSU anni 2002/2005 notificata a G.G. per un’area di distribuzione di carburanti, il Comune di Palermo ricorre per cassazione avverso la sentenza di parziale accoglimento dell’appello del contribuente e parziale annullamento del titolo.
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, il secondo “insussistenza del presupposto per l’esenzione TARSU”, il terzo “erroneità della modalità della determinazione delle superfici tassabili e carenza e contraddittorietà di motivazione”, il tutto per aver il giudice d’appello dichiarato non tassabile un’area a verde di mq. 586, area che l’ente impositore assume già esentata.
Sorretti da una distinta delle superfici occupate (“stampa Thebit”), i motivi risultano inammissibili; dando per scontato che quel documento sia stato ritualmente sottoposto al giudice d’appello, viene a prospettarsene un tipico errore percettivo, come tale denunciabile non per cassazione, ma per revocazione (tra molte, Cass. 19 febbraio 2009, n. 4056, Rv. 607064; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20240, Rv. 636661; Cass. 9 febbraio 2016, n. 2529, Rv. 638935).
Nulla sulle spese di questo giudizio, attesa la mancata costituzione dell’intimato.
PQM
Rigetta il ricorso.
Dichiara che il ricorrente ha l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017