Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15045 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. II, 15/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 15/07/2020), n.15045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21001/2019 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANBATTISTA

SCORDAMAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

PROCURA REPUBBLICA CATANZARO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 76/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 17/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da A.A. la sentenza n. 76/2019 della Corte di Appello di Catanzaro con ricorso fondato su due motivi e resistito con controricorso dalla parte intimata.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente chiedeva, come da atti, alla competente Commissione Territoriale il riconoscimento della protezione internazionale.

La domanda veniva rigettata.

Impugnata la decisione della detta Commissione con successivo ricorso, quest’ultimo veniva parzialmente accolto con provvedimento del Tribunale di Catanzaro in data 7.6.2016.

Detto Tribunale, rigettata ogni altra istanza del ricorrente, accoglieva la domanda di protezione umanitaria.

Interponeva appello avverso la decisione del Tribunale stesso il Ministero dell’interno, che chiedeva la riforma dell’impugnato provvedimento con cui si era concluso il primo grado di giudizio, accoglieva l’appello principale e rigettava la domanda di riconoscimento di protezione umanitaria avanzata dall’odierno ricorrente.

Nell’occasione la Corte territoriale dichiarava inammissibile, per tardività, l’appello incidentale proposto da quest’ultimo.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Il primo motivo del ricorso è così rubricato: “Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: errore di procedura – Nullità della sentenza per violazione art. 112 c.p.c.: violazione principio del contraddittorio e di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Violazione del diritto di difesa”.

Il motivo, svolto prolissamente in modo quasi inintellegibile e, comunque, di non facile comprensione, manca nel suo complesso (e con l’eccezione di cui si dirà) di apposito e dovuto riferimento a specifici profili sussumibili nell’alveo di violazione di norme di diritto sostanziale o di errori di orocedura.

E mancante è, al riguardo, ogni riferimento – pur – dovuto col ricorso al fatto che l’appello incidentale svolto dall’odierno ricorrente veniva, inannzitutto, dihciarato inammissibile per tardività.

In relazione a tutti tali aspetti il motivo non appare suffragato da censure ammissibili.

Viceversa (e con riferimento alla suddetta anticipata eccezione) si rinviene nel motivo un profilo meritevole di scrutinio.

Il ricorrente censura la violazione dell’omessa pronuncia in relazione all’art. 112 c.p.c..

La censura è relativa alla sollevata questione dell’esame della prodotta documentazione lavorativa del ricorrente.

Orbene il motivo, in punto, non può essere accolto.

Invero l’omessa valutazione di una produzione doveva essere denunciata attraverso il rimedio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Inoiltre l’aspetto della documentazione non è stato omesso nella valutazione da parte del giudice del merito.

Quest’ultimo ha, infatti e con rigetto implicito non oggetto di censura (differente è la lamentata omessa pronuncia ex invocato art. 112 c.p.c.), escluso la possibilità di riconoscimento della protezione umanitaria valutando esplicitamente che non era “a tale fine sufficiente la circostanza dell’espletamento dell’attività lavorativa da parte dell’appellante” e rigettando implicitamente ogni e peraltro non necessaria pronuncia sulla “omissione del provvedimento istruttorio” così come lamentato oggi dal ricorrente.

Il motivo deve, quindi, essere rigettato nel suo complesso.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce la pretesa “violazione art. 360, comma 1, n. 3 (e) D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2”, in riferimento alla allegata “mancata comparazione tra integrazione sociale e situazione personale del richiedente.

Il motivo attiene alla valutazione, in fatto, della fattispecie.

La valutazione de qua, peraltro, è stata svolta con la decisione gravata che ha rilevato come non era “a tal fine sufficiente un richiamo alla generale violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza”.

E’, quindi, oggi irrilevante che quella valutazione (che è di merito) non sia condivisa dal ricorrente, che finisce con lo svolgere inammissibili doglianze sulla “mera insufficienza motiva” e sulla “prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle risultanze processuali”, censure tutte attinenti al merito e non ammissibili (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340 e 24 aprile 2019, n. 11627).

Il motivo, in quanto infondato, va dunque respinto.

3.- L’atto di costituzione della parte intimata non ha i requisiti del controricorso per cassazione e, pertanto, non può tenersi conto dello stesso in relazione alla regolamentazione delle spese.

4.- Nulla, conseguentemente, deve essere statuito quanto alle spese.

5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto non risultando il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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