Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15044 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15044 Anno 2015
Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 20884-2009 proposto da:
BARBONI RICCARDO C.F. BRBRCR84R14D198Y, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 221, presso lo studio
dell’avvocato FABIO FABBRINI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PAOLO MOLTENI, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2015
1831

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo

Data pubblicazione: 17/07/2015

STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALVATORE TRIFIR0i, giusta delega in
atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1116/2008 della CORTE

626/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/04/2015 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato PONTESILLI FABIO per delega verbale
TRIFIRO’ SALVATORE;
udito il P.M. in

persona del Sostituto

Procuratore

Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso
per: in via principale inammissibilità, in subordine
rigetto.

D’APPELLO di MILANO, depositata il 01/10/2008 R.G.N.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 1° ottobre 2008 la Corte d’appello di Milano, in riforma
della sentenza del Tribunale di Milano del 12 aprile 2006, ha rigettato la
domanda di Barboni Riccardo intesa ad ottenere la dichiarazione della
nullità del termine apposto al contratto di lavoro da lui stipulato con Poste

dell’art. 1 d.lgs. 368 del 2001, per ragioni di carattere sostitutivo. La Corte
territoriale ha motivato tale pronuncia considerando la specificità delle
ragioni di carattere sostitutivo contenute nel contratto in questione che fa
riferimento al c.d. Polo Lombardia indicando le mansioni da svolgere ed i
dipendenti sostituiti.
Il Barboni ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza
articolato su sette motivi.
Resiste Poste Italiane con controricorso illustrato da memoria con la
quale, fra l’altro, chiede dichiararsi cessata la materia del contendere per
sopravvenute dimissioni del lavoratore
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rigettata la richiesta di dichiarazione di cessazione
della materia del contendere per intervenute dimissioni del lavoratore.
Infatti le dimissioni del lavoratore, intervenute dopo la sentenza di primo
grado, non ne travolgono la portata concernente il ripristino del rapporto e
il pagamento delle retribuzioni maturate dalla data della messa in mora e
fino alla data delle dimissioni medesime. Lo stesso dicasi per la sentenza
d’appello. Inoltre, è appena il caso di rammentare che non può dichiararsi
cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse
delle parti se non quando i contendenti si diano reciprocamente atto
dell’intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice

Italiane s.p.a. per il periodo dal 18 settembre al 15 novembre 2004 ai sensi

conclusioni conformi (espressamente in tal senso v., ex aliis, Cass. 30.1.14
n. 2063; Cass. 8.11.2007 n. 23289; Cass. 22.12.2006 n. 27460; Cass.
22.5.2006 n. 11931; Cass. S.U. 26.7.2004 n. 13969; Cass. 24.6.2000 n.
8607).
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. I

particolare si deduce che il riferimento alla scadenza del termine in caso di
rientro in servizio di un lavoratore sostituito sarebbe illegittima in quanto
“per relationem” ed indeterminata.
Con il secondo motivo si assume omessa motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. con
riferimento alla circostanza della mancata indicazione precisa del termine
finale del contratto operata solo “per relationem” ed in modo generico.
Con il terzo motivo si lamenta omessa pronuncia e violazione dell’art. 112
cod. proc. civ. ex art. 360, n. 4 cod. proc. civ. con riferimento all’eccezione
della nullità del termine per indeterminatezza del termine stesso per
relationem.
Con il quarto motivo si deduce ancora violazione e falsa applicazione
dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, ai sensi dell’art. 360, n. 3 cod. proc.
civ. In particolare si sostiene che la Corte territoriale avrebbe considerata
specifica la motivazione del termine, senza indicarne concretamente i
motivi.
Con il quinto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.
414, 416 e 420 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. ai sensi dell’art.
360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si sostiene che i fatti di causa, ritenuti
pacifici dal giudice dell’appello, sarebbero stati invece ritualmente
contestati con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

del d.lgs. n. 368 del 2001, ai sensi dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In

Con il sesto motivo si deduce omessa motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. con
riferimento alla circostanza relativa alla mancata contestazione da parte del
ricorrente già dal ricorso introduttivo, delle circostanze di fatto dedotte da
controparte.

controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. con
riferimento al nesso di causalità che legittimerebbe l’apposizione del
termine.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente stante la loro
connessione riferendosi tutti alla legittimità del termine in questione.
Osserva il Collegio che, in base al principio più volte affermato da questa
Corte, che va qui ribadito (v. in particolare, fra le altre, Cass. 26 gennaio
2010 n. 1577 e Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576), “in tema di assunzione a
termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla
luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è
stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del
D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle
predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la
veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della
stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse,
in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una
funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del
termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di
sostituire lavoratori assenti, da sola insufficiente ad assolvere l’onere di
specificazione delle ragioni stesse, risulti integrata dall’indicazione di
elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della
prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto

Con il settimo motivo si assume insufficiente motivazione circa un fatto

degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di
determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati
nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della
sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.”
In particolare, sulla scia di Cass. n. 1577/2010, questa Corte ha

che, disattendendo il criterio di elasticità dettato da tale principio, avevano
ritenuto non specifica la causale sostitutiva indicata in contratto (v. fra le
altre, Cass. 17-1- 2012 n. 565, Cass. 4-6-2012 n. 8966, Cass. 20-4-2012 n.
6216, Cass. 30-5-2012 n. 8647 e, con riguardo proprio al Polo
Corrispondenza Lombardia, Cass. 26-7-2012 n. 13239, Cass. 2-5-2011 n.
9602, Cass. 6-7-2011 n. 14868).
In base allo stesso principio, d’altro canto, Cass. 1576/2010 ha confermato
la decisione della Corte territoriale che aveva ritenuto esistente il requisito
della specificità con l’indicazione nell’atto scritto della causale sostitutiva,
del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della
prestazione a termine, dell’inquadramento e delle mansioni del personale da
sostituire, e, quanto al riscontro fattuale del rispetto della ragione
sostitutiva, ha ritenuto correttamente motivato, e come tale incensurabile,
l’accertamento effettuato dal giudice di merito che, con riferimento
all’ambito territoriale dell’ufficio interessato, aveva accertato il numero dei
contratti a termine stipulati in ciascuno dei mesi di durata del contratto a
termine, confrontandolo con il numero delle giornate di assenza per
malattia, infortunio, ferie, etc. del personale a tempo indeterminato,
pervenendo alla valutazione di congruità del numero dei contratti stipulati
per esigenze sostitutive.
Nello stesso senso, questa Corte si è, poi, più volte pronunciata, rilevando
che i giudici di merito correttamente avevano accertato il numero dei
contratti a termine stipulati in ciascuno dei mesi di durata del contratto a

ripetutamente accolto i ricorsi della società avverso le sentenze di merito

termine e lo avevano confrontato con il numero delle giornate di assenza
per malattia, infortunio, ferie, ecc. del personale a tempo indeterminato,
ravvisando congruo il numero dei contratti stipulati per esigenze sostitutive
(v., con riferimento proprio al Polo Corrispondenza Lombardia, Cass. 1512- 2011 n. 27052, Cass. 16-12-2012 n. 27217).

l’esigenza sostitutiva indicata in contratto risultava sufficientemente
specificata, ed ha ritenuto dimostrato il collegamento fra detta causale e
l’assunzione a termine del lavoratore, essendo indicato specificamente
l’ufficio postale al quale sarebbe stato addetto il lavoratore e i lavoratori
assenti sostituiti.
Osserva il Collegio che tale motivazione è comunque aderente al principio
di elasticità sopra ribadito.
Invero, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la società, fin
dalla memoria di costituzione di primo grado ha allegato che il Barboni ha
sostituito il personale titolare assente per ferie, malattia, permessi vari e
con diritto alla conservazione del posto, come risultava dai prospetti
prodotti a conferma dei quali si chiedeva anche specifica prova
testimoniale.
Esattamente, quindi, la Corte territoriale ha affermato che tali elementi
erano sufficienti al fine di dimostrare il collegamento fra le assunzioni a
termine e le causali indicate in contratto.
Non è, quindi, condivisibile l’assunto del ricorrente secondo cui non
sarebbe adeguatamente dimostrato il collegamento fra assunzione a termine
e causale sostitutiva contrattuale.
Il ricorso va dunque rigettato.
Stante la particolarità della materia testimoniata anche dall’opposto esito
dei due gradi di merito, le spese del presente giudizio di legittimità vanno
compensate.

Orbene, nel caso di specie la Corte di merito sul punto, ha affermato che

P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;
Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 23 aprile 2015.

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