Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15044 del 16/06/2017
Cassazione civile, sez. trib., 16/06/2017, (ud. 26/05/2017, dep.16/06/2017), n. 15044
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9227/2013 R.G. proposto da:
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico
Dragonetti, elettivamente domiciliato in Roma al viale Mazzini n. 6
presso Io studio dell’Avv. Vania Romano, per procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
V.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Grazia Leone,
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla
Piazza Adriana n. 5, per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Puglia n. 2/26/13 depositata il 15 gennaio 2013.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 maggio
2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Letta la memoria depositata dal controricorrente, che insiste per il
rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che:
In relazione ad avviso di accertamento notificato a V.P. per omessa denuncia e omesso pagamento TARSU sugli anni 2003/2007, il Comune di Foggia ricorre per cassazione avverso la conferma in appello dell’annullamento di primo grado.
Il ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 70 e vizio di motivazione, avendo il giudice d’appello escluso la tassazione per l’inutilizzabilità dell’immobile, malgrado questa non fosse stata denunciata dal contribuente, che anzi aveva ottenuto per la medesima unità la deduzione ICI “prima casa”.
In base alla norma generale del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, la TARSU è dovuta per il solo fatto della detenzione immobiliare, sicchè le deroghe ammesse dall’art. 62, comma 2, non operano per la mera situazione di fatto, ma soltanto ove questa sia indicata dal contribuente nella denuncia originaria o di variazione (Cass. 15 febbraio 2013, n. 3772, Rv. 625621).
Il giudice d’appello ha violato tale principio di diritto, esprimendo una ratio decidendi limitata all’inutilizzabilità dell’immobile quale dato fattuale, senza riguardo per il dato formale della denuncia.
Il ricorso deve essere accolto quanto alla violazione di legge (la denuncia motivazionale è inammissibile, poichè l’art. 360 c.p.c., n. 5, si applica ratione temporis nel testo novellato dalla I. 134/2012); la sentenza va cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017