Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15044 del 16/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 16/06/2017, (ud. 26/05/2017, dep.16/06/2017),  n. 15044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9227/2013 R.G. proposto da:

Comune di Foggia, rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico

Dragonetti, elettivamente domiciliato in Roma al viale Mazzini n. 6

presso Io studio dell’Avv. Vania Romano, per procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

V.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Grazia Leone,

presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla

Piazza Adriana n. 5, per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 2/26/13 depositata il 15 gennaio 2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 maggio

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Letta la memoria depositata dal controricorrente, che insiste per il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

In relazione ad avviso di accertamento notificato a V.P. per omessa denuncia e omesso pagamento TARSU sugli anni 2003/2007, il Comune di Foggia ricorre per cassazione avverso la conferma in appello dell’annullamento di primo grado.

Il ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 70 e vizio di motivazione, avendo il giudice d’appello escluso la tassazione per l’inutilizzabilità dell’immobile, malgrado questa non fosse stata denunciata dal contribuente, che anzi aveva ottenuto per la medesima unità la deduzione ICI “prima casa”.

In base alla norma generale del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, la TARSU è dovuta per il solo fatto della detenzione immobiliare, sicchè le deroghe ammesse dall’art. 62, comma 2, non operano per la mera situazione di fatto, ma soltanto ove questa sia indicata dal contribuente nella denuncia originaria o di variazione (Cass. 15 febbraio 2013, n. 3772, Rv. 625621).

Il giudice d’appello ha violato tale principio di diritto, esprimendo una ratio decidendi limitata all’inutilizzabilità dell’immobile quale dato fattuale, senza riguardo per il dato formale della denuncia.

Il ricorso deve essere accolto quanto alla violazione di legge (la denuncia motivazionale è inammissibile, poichè l’art. 360 c.p.c., n. 5, si applica ratione temporis nel testo novellato dalla I. 134/2012); la sentenza va cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA