Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15043 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. I, 28/05/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 28/05/2021), n.15043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9806/2020 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in Pescara presso lo Studio

dell’avv. Danilo Colavincenzo, in via Anton Ludovico Antinori n. 6;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione

Internazionale Ancona, Ministero Dell’interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il

04/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

F.F., cittadino (OMISSIS), nato a (OMISSIS), impugnava avanti il Tribunale di L’Aquila il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente, ascoltato dalla Commissione territoriale, aveva riferito di essere nato in (OMISSIS), nel (OMISSIS), e di aver lasciato il Paese in quanto dopo la morte di suo nonno erano sorti contrasti fra suo padre e un suo zio paterno sull’eredità del defunto per la ripartizione dei terreni; riferiva inoltre che nell’agosto del 2016 suo zio aveva fatto irruzione nella sua casa uccidendo le due sorelle e ferendo gravemente il padre; che sempre lo zio nei giorni successivi si era recato a (OMISSIS) all'(OMISSIS) ove il richiedente si trovava per motivi di studio per aggredirlo e che successivamente grazie all’aiuto di un amico era riuscito a fuggire e intraprendere il viaggio verso la Libia.

Con decreto nr 235/2020 il primo Giudice rigettava tutte le domande ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

Considerava non credibile e non plausibile il lacunoso racconto evidenziando che le riferite minacce dello zio, motivate dall’obbiettivo di entrare in possesso dei beni ereditari, non rappresentavano più un pericolo per il richiedente in caso di rientro avendo il predetto zio raggiunto il suo scopo proprio con l’abbandono della (OMISSIS) da parte del ricorrente.

Rilevava comunque la natura privata della vicenda e come tale inidonea a giustificare il riconoscimento della protezione internazionale.

Inoltre, dalle fonti internazionali risultava che nella regione di provenienza del ricorrente non sussistesse una violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato: per il terzo anno consecutivo proseguiva la tregua di fatto tra le forze di sicurezza e i separatisti armati.

Pertanto la domanda di concessione della protezione sussidiaria non poteva essere accolta, così come anche quella relativa alla protezione umanitaria, in quanto il racconto non era considerato credibile, per cui si doveva escludere che il ricorrente corresse alcun rischio di persecuzione o di danno grave in caso di rientro nel Paese d’origine.

Osservava con riferimento alla protezione umanitaria che il F. non aveva allegato condizioni di vulnerabilità sottolineando che lo stesso era fuggito per un generico timore non più attuale giustificato da un vicenda non credibile e che non aveva intrapreso un percorso serio di integrazione.

Avverso tale decreto F.F. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui non replica il Ministero degli Interni.

Con il primo motivo si censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), art. 3, comma 3, lett. a), e art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2 e comma 3 nonchè art. 27, comma 1 e 1 bis, art. 35 bis, comma 13 sostenendo che in sede di valutazione dei presupposti della protezione sussidiaria il Tribunale non avrebbe considerato il peculiare regime probatorio che regola l’esame della domanda di protezione, che sarebbe stata vagliata sulla base di fonti non aggiornate (2018) senza rispettare i principi della stretta attualità e senza tenere nel debito conto le prove documentali offerte dal richiedente.

Con il secondo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. f), art. 3, comma 3, lett. a, b e c, art. 5, lett. c, art. 6, 7 e art. 14, lett. b) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2 e 3, art. 27, comma 1 bis e art. 35 bis, comma 13.

Si rileva che il richiedente avrebbe rappresentato sin dalla sua audizione elementi pertinenti e specifici inerenti la propria persecuzione subita in seno alla famiglia da cui sono derivate conseguenze sul piano pubblicistico poichè l’uccisione delle sorelle ed il ferimento del padre e dello stesso richiedente non possono ritenersi estranei ad una pretesa di tutela da parte dello Stato.

Si lamenta che, malgrado siano stati offerti dati pertinenti e circostanziati con un narrato molto personale il Collegio decidendo sulla non credibilità non aveva svolto alcun approfondimento istruttorio in ordine all’elemento decisivo di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 6.

Si sostiene che le incongruenze rilevate dovevano ritenersi superate dalla coerenza delle dichiarazioni in ordine al Paese di provenienza e all’assenza di un sistema di tutela effettive e dalle minacce e persecuzioni integranti un danno grave.

Con il terzo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b) e c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2 e comma 3 nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il ricorrente si duole che il Tribunale non avrebbe considerato in sede di esame della domanda di protezione umanitaria alcuni elementi emersi in causa quali la fede cristiana del richiedente, il transito in Libia dove aveva subito violenze e maltrattamenti.

Il primo motivo è infondato.

Il primo Giudice, ha ritenuto, che la situazione generale della (OMISSIS), con particolare riguardo alla zona di (OMISSIS), e cioè dell'(OMISSIS), non presenta una situazione di violenza generalizzata e che, nella zona di rimpatrio del richiedente, non vi è alcun conflitto armato menzionando le fonti di informazione (rapporto Coi maggio 2018 redatto dal Dipartimento dell’università “(OMISSIS)”) Il giudice del merito, con tale aggiornata valutazione della situazione del Paese di provenienza, ha rispettato i principi espressi dalla Corte di Giustizia nella pronuncia Elgafaji, C 465/07, ed a fronte di detta valutazione, il ricorrente sostanzialmente vorrebbe una inammissibile rivalutazione dei fatti, argomentando del tutto genericamente per la sussistenza del “danno grave” di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Nè, infine, rileva l’invocata violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del tribunale.

In materia di protezione internazionale, infatti, ove le dichiarazioni del richiedente siano giudicate come nella specie inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità (nella specie neppure prospettata) di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 8367 del 2020).

Il dovere di cooperazione istruttoria, piuttosto, sussiste solo se reso possibile dal positivo vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati dalla norma ma non anche di supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente, essendo necessaria al riguardo soltanto la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dell’art. 3 cit., comma 5.

In ogni caso, come questa Corte ha affermato (cfr. le ordinanze n. 13449 del 2019, n. 13450 del 2019, n. 13451 del 2019 e n. 13452 del 2019), il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 81, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione.

Nel caso di specie, la decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti, posto che la stessa ha indicato, come si è detto, la fonte in concreto utilizzata ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da detta fonte.

Il ricorrente, d’altra parte, non ha adempiuto all’onere di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 26728 del 2019), e tali da far ritenere che, nella zona di provenienza del richiedente, per un conflitto armato interno tra le forze governative e uno o più gruppi armati ovvero tra due o più gruppi armati, sussista un grado di violenza indiscriminata di livello talmente elevato che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, il rischio effettivo di subirne la conseguente minaccia.

Il secondo motivo è parimenti infondato.

In tema di protezione internazionale, infatti, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto la credibilità soggettiva del richiedente il quale, infatti, ha l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati (cfr. Cass. n. 27503 del 2018).

In materia di protezione internazionale, in effetti, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, ed, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora lo stesso, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. n. 8367 del 2020, in motiv.; Cass. n. 15794 del 2019; conf., Cass. n. 19197 del 2015).

La valutazione d’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. n. 27503 del 2018) che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e cioè per omesso esame di una o più di circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata.

Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che il racconto del ricorrente non fosse credibile, risultando inverosimile il racconto svolto dallo stesso non fosse sufficientemente circostanziato in ordine ai motivi per i quali ha lasciato il proprio Paese traendone la conclusione che, in tale situazione, non è rinvenibile alcun rischio concreto in caso di rimpatrio (cfr pag 13 del decreto ove il Tribunale mette in luce che se l’abbandono del Paese fosse stato effettivamente legato al timore di subire una vendita ad opera dello zio paterno tale rischio non sarebbe più attuale stante l’intervenuta acquisizione dei beni ereditari da parte di quest’ultimo).

Ora, a fronte di tale apprezzamento, il ricorrente non ha specificamente indicato i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame, seppur dedotti in giudizio, sia stato omesso dal giudice di merito, nè la loro decisività ai fini di una diversa pronuncia a lui favorevole, limitandosi, piuttosto, a sollecitare una inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio.

La valutazione delle prove raccolte, in effetti, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindaca bili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017.).

Ed è, peraltro, noto che l’inattendibilità del racconto del richiedente, così come (oramai incontestabilmente) accertata dai giudici di merito, costituisce motivo sufficiente per negare tanto il riconoscimento dello status di rifugiato, quanto la concessione della protezione sussidiaria dallo stesso invocata ai sensi del cit. D.Lgs. n. 251, art. 14, lett. a) e b).

Il tribunale, del resto, ha rilevato che il richiedente, ove mai ritenuto credibile, non ha prospettato, nel suo racconto, alcun atto riconducibile alla fattispecie legale di persecuzione così come delineata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, avendo narrato di atti dai quali non è desumibile nè la frequenza nè la gravità e che non sono stati posti in essere dallo Stato o da partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o la gran parte del suo territorio ovvero da soggetti non statuali ove i responsabili dello Stato non possano o non vogliano fornire protezioni, come invece imposto dal cit. D.Lgs. n. 251, art. 5.

Le liti tra privati per ragioni ereditarie – come quella narrata dal richiedente – del resto, non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello status di rifugiato (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b), (Cass. n. 9043 del 2019; Cass. n. 8367 del 2020, in motiv.).

Il terzo motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha dato conto del fatto che la vicenda dedotta in giudizio non prospettava alcuna specifica situazione di rischio ricollegabile ad un clima di generale violazione dei diritti umani nel paese di origine, ma una vicenda di carattere esclusivamente privato, ponendo in rilievo un difetto di allegazione delle circostante legittimanti l’emissione del permesso di soggiorno e l’irrilevanza degli elementi che deponevano per un qualche inserimento dell’istante nel contesto lavorativo del paese di approdo.

Le conclusioni restano affidate ad una valutazione di merito non attinta da critica specifica del ricorso.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nessuna determinazione in punto spese per la mancata attività difensiva del Ministero.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

 

 

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