Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15043 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15043 Anno 2014
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 21629-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato, in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lq,rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2014
1742

CENTRO INGROSSO PELLI SRL IN LIQUIDAZIONE in persona
del

Liquidatore

pro

tempore,

elettivamente

domiciliatR, in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso
lo studio dell’avvocato ADA DE MARCO, rappresentatq e
difeso dall’avvocato GERARDO PERILLO giusta delega in

Data pubblicazione: 02/07/2014

calce;

controricorrente

avverso la sentenza n. 60/2007 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata 1’11/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

VALITUTTI;
udito per il controricorrente l’Avvocato SOMMAelega
Avvocato PERILLO che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso in subordine l’accoglimento.

udienza del 13/05/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO

RITENUTO IN FATTO.
1. A seguito di processi verbali di constatazione del
17.2.00 e del 31.7.01, veniva notificato, in data 25.6.02
e 13.12.02, alla società Centro Ingrosso Pelli s.r.l. in
liquidazione, un avviso di rettifica parziale, con il
quale l’Ufficio recuperava a tassazione l’IVA non versata
su vendite non fatturate di merci acquistate senza fattudell’IVA su vendite non dichiarate, i cui corrispettivi
venivano desunti dai versamenti rilevati sui conti bancari intestati ai soci della Centro Ingrosso Pelli s.r.l.
2. L’atto impositivo veniva impugnato dalla società dinanzi alla CTP di Napoli, che accoglieva il ricorso.
3.

L’appello

avverso

tale

pronuncia,

proposto
dall’Agenzia delle Entrate, veniva, del pari, rigettato
dalla CTR della Campania, con sentenza n. 60/48/07, depositata 1’11.6.07, con la quale il giudice di seconde cure
riteneva non comprovato l’addebito relativo alle vendite
ed agli acquisiti senza fattura, nonché non utilizzabili,
ai fini dell’accertamento, i conti bancari intestati ai
soci della Centro Ingrosso Pelli s.r.l.
4. Per la cassazione della sentenza n. 60/48/07 ha, quindi, proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato a
tre motivi. La contribuente ha resistito con controricors o.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Osserva, in via pregiudiziale, la Corte che

dall’esame del ricorso (p. 4) e del controricorso (pp. 2,
ultima riga e 4, a fine pagina) – si evince che la società Centro Ingrosso Pelli s.r.1 , già in liquidazione, è
stata cancellata dal registro delle imprese fin dal
28.6.2001.
2. Orbene – come è stato affermato dalle Sezioni Unite di
questa Corte – la cancellazione delle società di capitali
dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento
dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel
caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data

ra dalla contribuente presso la Sipa s.p.a., nonché

-2

successiva all’entrata in vigore dell’art. 4 del d.lgs.
n. 6/03, che, modificando l’art. 2495, co. 2, c.c., ha
attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione. Ed
infatti, a tale disposizione non può attribuirsi natura
interpretativa della disciplina previgente, in mancanza
di un’espressa previsione di legge, con la conseguenza
che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tuti della cancellazione in rapporto all’epoca in cui essa
ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1 0 gennaio 2004 l’estinzione opera solo a partire dalla predetta data (cfr. Cass.S.U. 4060/10).
3. Nel caso concreto, pertanto, essendo la cancellazione
della società Centro Ingrosso Pelli s.r.l. avvenuta ‘(il
28.6.2001) in epoca precedente l’entrata in vigore del
d.lgs. n. 6/03, l’estinzione dell’ente deve considerarsi
verificata in data l ° gennaio 2004. Con la conseguenza
che la capacità processuale della suddetta società è venuta meno, per effetto dell’estinzione della stessa a seguito della cancellazione, già in epoca precedente
l’instaurazione del giudizio di primo grado, considerato
che l’atto impositivo è stato notificato nell’anno 2002 e
la sentenza della CTP risulta emessa nell’anno 2005 (decisione n. 153/09/2005).
4. Ebbene – come hanno, del pari, statuito le Sezioni
Unite di questa Corte – qualora l’estinzione della società intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la
società medesima è parte – nella specie, per avere il liquidatore proposto opposizione avverso l’avviso di rettifica parziale notificato alla società – si determina un
evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss.
c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai
sensi dell’art. 110 dello stesso codice. Di guisa che,
qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di
legge o si sia verificato quando farlo constare in tali
modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve

telarsi l’affidamento dei cittadini in ordine agli effet-

-3

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 2614/ 1916
N. 131 TA13. ALL. 8. – N. 5

MAIVCA TRWUTAWM

provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità,
dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo
è occorso (Cass.S.U. 6070 e 6071/13).
5. Per cui – essendo stato, nel caso di specie, il ricorso in appello, come anche il successivo ricorso per casnon costituitasi in giudizio, e non nei confronti dei soci, successori dell’ente ex art. 110 c.p.c. – la sentenza
di secondo grado deve essere cassata senza rinvio, ai
sensi dell’art. 382 c.p.c., perché il processo non poteva
essere proseguito.
6. Concorrono giusti motivi – tenuto conto delle ragioni
della decisione, nonché del fatto che il quadro di riferimento giurisprudenziale suesposto si è formato in epoca
successiva al ricorso per cassazione, per dichiarare compensate fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;
pronunciando sul ricorso, cassa l’impugnata sentenza senza rinvio, perché il processo non poteva essere proseguito; compensa le spese di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 13.5.2014.

sazione, proposto nei confronti della società, non a caso

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