Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15042 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. I, 28/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 28/05/2021), n.15042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9891/2020 proposto da:

A.M.S., elettivamente domiciliato in Roma viale

Angelico 38, presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– resistente –

avverso la sentenza n. 548/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/03/2021 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RILEVATO

che il sig. A.M.S., cittadino propone ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte d’appello, in epigrafe indicata, dichiarativa della inammissibilità del gravame avverso sentenza del tribunale di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, per essere “totalmente infondata” ed “estranea all’oggetto della controversia” la doglianza concernente l’audizione delegata ad uno dei componenti della competente Commissione territoriale e privi di specificità, ex art. 342 c.p.c. gli altri motivi di appello; che il primo motivo di ricorso, riguardante la ritenuta inammissibilità dei motivi di appello, è inammissibile per difetto del requisito di specificità richiesto per la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione, ex art. 366 c.p.p., nn. 4 e 6; infatti, il ricorrente, pur sintetizzando nel ricorso i motivi di appello (pag. 3 ss. e 7 ss.), non riferisce in modo sufficientemente comprensibile quali siano stati i termini della sentenza del giudice di primo grado, cioè il contenuto e le rationes decidendi ivi espresse, ciò non consentendo a questa Corte di valutare la specificità dei motivi di appello formulati dal richiedente asilo;

che gli altri quattro motivi restano assorbiti, appuntandosi sulla sentenza del tribunale e non direttamente su quella impugnata in questa sede;

che il ricorso è dichiarato inammissibile, senza necessità di provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

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