Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15042 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 21/07/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 21/07/2016), n.15042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente di Sez. –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez. –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente di Sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

G.F., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce

al ricorso, dall’Avvocato Salvatore Coletta, presso lo studio del

quale in Roma, viale Mazzini n. 114/B, e’ elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 21 del 2016,

depositata in data 20 febbraio 2016, notificata in data 10 marzo

2016;

Lette le conclusioni scritte del Sostituito Procuratore Generale

Dott. Riccardo Fuzio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5

luglio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato Salvatore Coletta;

sentito in camera di consiglio il P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, il quale si e’

riportato alle conclusioni scritte.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il COA di Roma cancellava dall’elenco degli avvocati stabilizzati l’Avocat G.F., iscritto sulla base di titolo conseguito in Romania;

che la decisione scaturiva dalla verifica dei titoli delle iscrizioni gia’ effettuate e delle domande di iscrizione ancora pendenti, riguardanti la sezione speciale per i provenienti dagli ordini della Romania;

che su sollecitazione rivolta dall’Ordine di Roma al Ministero della giustizia di Romania, veniva acquisita una nota che indicava come unico soggetto idoneo alla verifica della effettiva abilitazione all’esercizio della professione legale in detto Stato la Unionea Nationala a Barourilor Din Romania, Ordine tradizionale Bucaresti, mentre l’iscritto aveva conseguito il titolo rilasciato dalla UNBR, struttura BOTA;

che il CNF, con sentenza depositata il 20 febbraio 2016, ha rigettato il ricorso proposto dal G.;

che, quanto alle denunciate violazioni di norme procedimentali, il CNF ha rilevato che: la L. n. 247 del 2012, art. 17, applicabile nel caso di specie, non configura la previa convocazione dell’iscritto, prima dell’adozione dei provvedimenti conseguenti alla rilevata mancanza dei requisiti per la iscrizione, la convocazione dell’interessato; la mancata indicazione nel provvedimento dei termini di proposizione della impugnazione e dell’organo competente a decidere sulla stessa era irrilevante, atteso che il ricorrente ha rispettato i termini e ha correttamente individuato l’organo competente; neanche costituisce causa di nullita’ della delibera del COA la asserita carenza di motivazione della stessa, atteso che il CNF, in sede di impugnazione, puo’ apportare le integrazioni che ritenga necessarie;

che, quanto al merito della delibera impugnata, il CNF, acquisite informazioni dal Ministero della giustizia, ha rigettato il ricorso ritenendo corretta la decisione del COA sul rilievo che, secondo il sistema di cooperazione tra autorita’ degli stati membri dell’Unione Europea denominato IMI (Internai Market Information Sistem), l’unico organismo rumeno abilitato a rilasciare titoli riconoscibili in ambito Europeo e’ la UNBR tradizionale e che, comunque, grava sull’interessato fornire la prova documentale, immune da contestazioni e/o riserve, attestante il possesso dei requisiti imposti dalla legge;

che avverso questa sentenza il G. propone ricorso sulla base di quattro motivi;

che con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e omessa applicazione della L. n. 247 del 2012, art. 17 e del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 43, nonche’ omesso esame su fatto decisivo, censurando la sentenza del CNF perche’ ha ritenuto non necessaria l’audizione dell’interessato, dopo il deposito degli scritti difensivi e prima dell’adozione del provvedimento da parte del COA;

che con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ. e del D.Lgs. n. 96 del 2001, art. 6, comma 6, nonche’ omesso esame di fatto decisivo, rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto dal CNF, egli era stato iscritto sulla base della documentazione esibita ed era quindi il COA a dover dimostrare la inidoneita’ del titolo e non anche l’interessato a dover provare la validita’ del titolo esibito ai fini della iscrizione nell’elenco speciale;

che con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del regolamento UE 1024/2012 nonche’ dell’art. 213 cod. proc. civ., ancora dell’art. 2697 cod. civ. e del D.Lgs. n. 96 del 2001, art. 6, e omesso esame di questione decisiva, rilevando che il citato regolamento espressamente escluderebbe l’applicazione dell’IMI in caso di riconoscimento di un ordine professionale; sarebbe quindi stato onere del CNF acquisire ex art. 213 cod. proc. civ. le informazioni necessarie presso gli organi competenti, nonche’ quello di esaminare la documentazione prodotta, dalla quale emergeva che l’unico organo abilitato in Romania a stabilire se sussistano le condizioni per l’iscrizione di un avvocato al locale albo e’ la magistratura e che in molte controversie i professionisti abilitati dal medesimo organismo che aveva rilasciato il titolo esibito per l’iscrizione in Italia erano stati ritenuti dai giudici rumeni abilitati alla professione;

che con il quarto motivo il G. lamenta violazione della L. n. 247 del 2012, dolendosi che il CNF abbia fatto riferimento nel dispositivo a disposizioni ormai non piu’ in vigore;

che il ricorrente ha quindi formulato istanza di sospensione dell’esecutivita’ del provvedimento impugnato;

che il COA di Roma non ha svolto difese;

che la trattazione della istanza cautelare e’ stata disposta per l’adunanza camerale del 5 luglio 2016.

Considerato che l’istanza cautelare puo’ essere accolta, apparendo sussistente il requisito del fumus boni iuris con riferimento al primo motivo di ricorso;

che, invero, queste Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui “nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il principio di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 45 – secondo cui il Consiglio dell’ordine territoriale non puo’ infliggere nessuna pena disciplinare senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso – assume valenza di un principio generale, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa. Ne consegue che, dovendosi applicare tale principio anche per l’adozione di provvedimenti cautelari, e’ affetto da nullita’ insanabile il provvedimento del Consiglio dell’ordine territoriale che abbia inflitto la sospensione cautelare dall’esercizio della professione all’esito di una riunione alla quale l’interessato non sia stato convocato” (Cass., S.U., n. 3182 del 2012);

che, ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 17, rubricato “Iscrizione e cancellazione”, “l’accertamento dei requisiti e’ compiuto dai consiglio dell’ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili” (comma 3) e “il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda puo’ essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12 (…)” (comma 7);

che il CNF ha ritenuto che nella specie potesse operare il comma 12 del citato art. 17, a tenore del quale, “nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l’iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L’iscritto puo’ chiedere di essere ascoltato personalmente”, per trarne la conseguenza che la mancata convocazione dell’interessato non possa costituire causa di nullita’ del procedimento;

che, tuttavia, il CNF ha in tal modo omesso di considerare che nei procedimenti relativi alla iscrizione e alla cancellazione dall’albo (anche dall’elenco speciale degli avvocati stabiliti) trovano applicazione, in quanto applicabili, le norme che regolamentano il procedimento disciplinare e che, inoltre, nel caso di specie veniva in rilievo una ipotesi non di diniego di iscrizione ma di cancellazione di un avvocato stabilito gia’ iscritto nel relativo elenco speciale;

che, dunque, alla luce del richiamato principio valevole per i procedimenti disciplinari e certamente applicabile, in forza del richiamato comma 3 dell’art. 17, anche nel caso di cancellazione per sopravvenuto accertamento della originaria insussistenza del titolo esibito per la iscrizione, l’interessato aveva diritto ad essere convocato prima che il COA deliberasse sulla sua cancellazione;

che, dunque, accertata la sussistenza del fumus boni iuris, si deve solo rilevare che il periculum in mora e’ reso evidente dalla stessa natura del provvedimento adottato dal COA nei confronti del ricorrente.

PQM

La Corte accoglie l’istanza di sospensione della esecutivita’ del provvedimento impugnato.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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