Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15042 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15042 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

SENTENZA

sul ricorso 22575-2008 proposto da:
FERRI SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DI
VILLA MASSIMO 33, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO MALATESTA, rappresentato e difeso
dall’avvocato SANGIUOLO ANDREA giusta delega a
2014

margine;
– ricorrente –

1714

contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
– intimato nonchè contro

Data pubblicazione: 02/07/2014

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –

di NAPOLI, depositata il 02/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/05/2014 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO;
udito per il resistente l’Avvocato ZERMAN che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 130/2007 della COMM.TRIB.REG.

Svolgimento del processo

R.G.N.
22575/2008

La vicenda processuale trae origine da una prima verifica della Guardia di
Finanza conclusasi 1’8.9.2000 – a seguito della quale furono emessi
dall’Amministrazione finanziaria avvisi di accertamento impugnati in altra
sede — cui seguì ulteriore processo verbale di constatazione da parte sempre

correnti tenuti dalla società Peni S.r.l. con diversi istituti bancari.
Furono dunque emessi dall’Agenzia delle Entrate — Ufficio di Benevento —
due nuovi atti impositivi (avviso di accertamento per Irpeg ed Ilor relative
all’anno 1997 ed avviso di rettifica ai fini Iva per lo stesso anno), che furono
impugnati con separati ricorsi dalla società dinanzi alla CTP di Benevento,
deducendosi l’illegittimità degli atti impugnati per violazione del termine di
cui all’art.12 7° comma della L. n. 212/2000 e per violazione degli artt. 43 del
D.P.R. n. 600/1973 e 57 del D.P.R. n. 633/1972, poiché l’integrazione di un
precedente verbale poteva ritenersi consentita solo quando vi fossero nuovi
elementi non conosciuti, né conoscibili rispetto alla situazione relativa alla
prima verifica, ciò che non era accaduto nel caso di specie, per essere stati
posti i conti correnti bancari a disposizione della Guardia di Finanza in
occasione della precedente verifica.
La CTP di Benevento, riuniti i ricorsi, li accolse parzialmente, accertando per
l’anno 1997 ulteriori ricavi quantificati in £ 194.209.915 da assoggettare ad
Irpeg, Ilor ed Iva.
La sentenza fu appellata sia dalla società, sia dall’Agenzia delle Entrate.
Riuniti i ricorsi in appello proposti avverso la stessa sentenza, la CTR della
Campania, con sentenza n. 130 depositata il 2 luglio 2007, accolse l’appello

3

della Guardia di Finanza per lo stesso anno, a seguito di esame di conti

dell’Agenzia delle Entrate e rigettò il gravame proposto dalla società,
dichiarando legittimi gli avvisi di accertamento e rettifica impugnati.
Avverso detta pronuncia la società propone ricorso per cassazione, notificato
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non è stato parte del doppio
grado di merito, con due motivi.

l’Agenzia delle Entrate, che ha dichiarato di costituirsi al solo fine
dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia promiscuamente
l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’avvenuta
acquisizione da parte della Guardia di Finanza della documentazione bancaria
già nella precedente verifica, erroneamente ritenuta non provata, con
violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 1°
comma n. 5 c.p.c., e la violazione degli artt. 43 3 0 comma del D.P.R. n.
600/1973 e 57 4 0 comma del D.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360 1°
comma n. 3 c.p.c.
2. Con il secondo motivo la ricorrente censura, sempre in maniera promiscua,
ancora la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 12
70 comma della L. n. 212/2000 in relazione all’art. 360 1° comma n. 3 c.p.c.
e per omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 1° comma n. 5 c.p.c. nella
parte in cui aveva disatteso l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento
perché emesso in violazione dell’art. 12 7° comma della L. n. 212/2000,
semplicemente ritenendo che “sussistesse l’urgenza che consente la deroga al
rispetto dei previsti sessanta giorni” senza motivare detto convincimento,
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L’intimato Ministero non ha svolto difese, né si è costituita con controricorso

omettendo di precisare, stante anche il silenzio dell’Amministrazione sul
punto, quale fosse la “particolare e motivata urgenza”.
3. 11 ricorso, proposto nei confronti del solo Ministero dell’Economia e delle
Finanze, notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato, deve essere
dichiarato inammissibile, non essendo stato parte detto Ministero nel giudizio

controparte la sola Agenzia delle Entrate — Ufficio di Benevento.
Il presente giudizio tra le parti fu instaurato dalla Peni S.r.l. con distinti
ricorsi contro i succitati avvisi di rettifica e di accertamento che le furono
notificati rispettivamente il 20.12.2002 ed il 9.6.2004, come indicato dalla
stessa ricorrente.
Esso, pertanto, è stato instaurato in epoca successiva a quella (1° gennaio
2001), in cui, ai sensi del d.m. 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. 30 luglio 1999,
n. 300, si era verificata la successione dell’Agenzia delle Entrate al Ministero
riguardo al contenzioso tributario.
Né nella fattispecie in esame può dirsi verificata sanatoria alcuna della
notifica del ricorso, da ritenersi nulla secondo la prevalente giurisprudenza di
questa Corte (cfr., in tal senso, tra le altre, con riferimento specifico all’ipotesi
di notifica del ricorso per cassazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze che non sia stato parte del giudizio di appello e non all’Agenzia delle
Entrate legittimata passivamente, Cass. civ. sez. VI – V ord. 3 aprile 2012, n.
5341; Cass. civ. sez. V 11 aprile 2011, n. 8177; Cass. civ. sez. V 4 giugno
2010, n. 13593; Cass. civ. sez. V 19 novembre 2008, n. 27452), e come tale
sanabile, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte innanzi
richiamata, in ipotesi di costituzione del soggetto effettivamente legittimato
passivamente, mediante notificazione del controricorso, atteso che nel
5

svoltosi dinanzi alla CTR della Campania, nel quale la società ebbe come

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 2614/1986

5
MATERIA TRLINTANA

N. 131 TAB. ALL. B. – N.

presente giudizio di legittimità l’Agenzia delle Entrate non si è costituita con
controricorso notificato alla controparte, limitandosi a dichiarare d’intendere
eventualmente solo partecipare alla discussione orale, secondo quanto
previsto dall’art. 370 1° comma ultima parte c.p.c.
4. Nulla va statuito in ordine alle spese, non essendovi stata costituzione in

passivamente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 maggio 2014
Il Calisigliere
,
estensore

giudizio né dell’intimato Ministero, né dell’Agenzia delle Entrate legittimata

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