Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15041 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 21/07/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 21/07/2016), n.15041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente di Sez. –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez. –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente di Sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

R.A., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al

ricorso, dall’Avvocato Bruno Riitano, presso lo studio del quale in

Roma, via Romeo Romei n. 19, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

e nei confronti di:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 11 del 2016,

depositata in data 17 febbraio 2016.

Lette le conclusioni scritte del Sostituito Procuratore Generale

Dott. Riccardo Fuzio;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5

luglio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato Bruno Riitano;

sentito in Camera di consiglio il P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, il quale si è

riportato alle conclusioni scritte.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il COA di Roma cancellava dall’elenco degli avvocati stabilizzati l’Avocat R.A., iscritto sulla base di titolo conseguito in Romania;

che la decisione scaturiva dalla verifica dei titoli delle iscrizioni già effettuate e delle domande di iscrizione ancora pendenti, riguardanti la sezione speciale per i provenienti dagli ordini della Romania;

che su sollecitazione rivolta dall’Ordine di Roma al Ministero della giustizia di Romania, veniva acquisita una nota che indicava come unico soggetto idoneo alla verifica della effettiva abilitazione all’esercizio della professione legale in detto Stato la Unionea Nationala a Barourilor Din Romania, Ordine tradizionale Bucaresti, mentre l’iscritto aveva conseguito il titolo rilasciato dalla UNBR, struttura BOTA;

che il CNF, acquisite informazioni dal Ministero della giustizia, ha rigettato il ricorso ritenendo corretta la decisione del COA sul rilievo che, secondo il sistema di cooperazione tra autorità degli stati membri dell’Unione europea denominato IMI (Internal Market Information Sistem), l’unico organismo rumeno abilitato a rilasciare titoli riconoscibili in ambito europeo è la UNBR tradizionale;

che avverso questa sentenza il R. propone ricorso sulla base di cinque motivi;

che con il primo motivo chiede alla Corte di verificare la rispondenza delle indicazioni contenute nella decisione impugnata al ricorso proposto da esso ricorrente;

che con il secondo deduce violazione del D.Lgs. n. 96 del 2001, art. 6, n. 2, nonchè dell’art. 3 reg. UE 1024/2012 e dell’art. 26, par. 2, del trattato, sostenendo che il sistema IMI varrebbe solo per la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti fra gli Stati membri, sicchè la mancata iscrizione di un’associazione di categoria all’IMI non avrebbe alcuna rilevanza nè legale nè giuridica;

che con il terzo motivo il R. denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 96 del 2001, art. 6, n. 3 e della direttiva attuata dal D.Lgs. n. 206 del 2007, sostenendo che il certificato presentato all’atto della iscrizione era vincolante, così come ritenuto da questa Corte con sentenze n. 28360/11 e 4252/2016;

che con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 247 del 2012, art. 17, n. 9 e degli artt. 12, 15 e 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, dolendosi che il CNF abbia ritenuto irrilevante il riferimento a sentenze dei giudici rumeni in controversie che avevano coinvolto l’associazione Bota o professionisti alla stessa iscritti;

che con il quinto motivo il R. lamenta violazione del D.Lgs. n. 96 del 2001, art. 12, comma 1, degli artt. 112 e 113 c.p.c., sostenendo che il CNF avrebbe rilevato d’ufficio che egli, alla data della sua cancellazione, non aveva ancora maturato il triennio prescritto dal citato art. 12 per l’iscrizione all’albo degli avvocati;

che il ricorrente ha quindi formulato istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato;

che il COA di Roma non ha svolto difese;

che la trattazione della istanza cautelare è stata disposta per l’adunanza camerale del 5 luglio 2016.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che l’istanza cautelare non può essere accolta, non apparendo sussistente il requisito del fumus boni iuris;

che deve in primo luogo rilevarsi che la prima censura evidenzia un errore materiale nella individuazione dei difensori del ricorrente in sede di Consiglio Nazionale Forense, senza che da tale errore sia derivata la violazione del diritto di difesa o l’omesso esame di atti e documenti prodotti dall’effettivo difensore in quella sede, sicchè il rilievo appare del tutto inidoneo ad incidere sulla validità della decisione assunta dal CNF;

che, d’altra parte, dalla intestazione della sentenza risulta che la stessa ha ad oggetto l’impugnazione proposta dal Dott. R.A. avverso la delibera in data 7 novembre 2013 del COA di Roma, e il ricorrente non deduce che i motivi di ricorso che egli aveva presentato fossero altri rispetto a quelli esaminati dal CNF nella sentenza qui impugnata;

che del pari irrilevante è la circostanza che nella sentenza qui impugnata venga riportato il provvedimento di cancellazione con due omissis, atteso che, all’evidenza, i detti omissis si riferiscono ai nominativi di altri professionisti iscritti all’elenco degli avvocati stabiliti sulla base di titolo rilasciato dalla medesima associazione che ha rilasciato il titolo all’odierno ricorrente;

che, quanto al merito delle censure, deve rilevarsi che la questione è già stata esaminata, sia pure solo in sede cautelare, da questa Corte che è pervenuta al rigetto delle analoghe istanze di sospensione (v, da ultimo, Cass., S.U., nn. 6463-6468 del 2016);

che in tali pronunce si è osservato che le decisioni impugnate si fondano su un accertamento svolto dal Ministero della giustizia italiano attraverso il sistema IMI, dal quale è emerso che l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificare la validità del titolo di avocat acquisito in Romania è costituito dalla Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.) con sede il Palatul de Justitie e che tale organismo è indicato dalla Romania quale autorità competente ad operare in questa materia attraverso il citato sistema di cooperazione tra autorità degli Stati membri dell’Unione europea; con la precisazione che dalla nota del Ministero si desume l’avvenuta verifica della indicazione, attraverso un accesso al sistema informatico dell’organismo dichiarato competente;

che le deduzioni svolte in contrario dal ricorrente non appaiono idonee ad inficiare, neanche sul piano della valutazione limitata al fumus, le argomentazioni in base alle quali il CNF ha rigettato il ricorso;

che neanche il quinto motivo appare idoneo ad introdurre, in questa sede cautelare, una argomentazione tale da indurre a ritenere la sentenza impugnata illegittima per violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che il riferimento contenuto nella sentenza al mancato compimento del triennio di iscrizione nell’elenco degli avvocati stabiliti risulta effettuato ad abundantiam (e tale lo considera lo stesso ricorrente), sicchè lo stesso è inidoneo ad incidere sul contenuto decisorio che trova la propria giustificazione nelle ragioni in precedenza evidenziate;

che neanche appare idoneo ad introdurre elementi di novità il riferimento alla decisione di questa Corte n. 4252 del 2016, posto che il principio in quella decisione affermato, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non impedisce affatto la verifica, da parte del Consiglio dell’ordine richiesto della iscrizione nell’elenco degli avvocati stabiliti, della idoneità del titolo presentato ai fini della iscrizione ad abilitare all’esercizio della professione nell’ordinamento di provenienza;

che, dunque, l’istanza di sospensione della esecutività della decisione del COA per effetto della reiezione del ricorso proposto al CNF deve essere rigettata, difettando il requisito del fumus boni iuris.

PQM

La Corte rigetta l’istanza di sospensione della esecutività del provvedimento impugnato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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