Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15041 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. II, 07/07/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.P. e C.B., rappresentati e difesi, in forza

di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. CALABRETTA

Renzo e Ferdinando Baldini, elettivamente domiciliati in Roma, via

Giolitti, n. 375;

– ricorrenti –

contro

D.M.S., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine al controricorso, dall’Avv. RODOLFO ANTONIO

FRANCO, elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma,

circonvallazione Trionfale, n. 34;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro

n. 482 in data 15 giugno 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3

maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Rodolfo Antonio Franco;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso: “aderisco

alla relazione”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 15 marzo 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

” A.P. e C.B. convennero in giudizio dinanzi al Pretore di Spezzano della Sila A., D., C., V. e D.M.G., affinchè venisse loro riconosciuta la proprietà dell’immobile sito in (OMISSIS), acquisita per usucapione.

I convenuti non si costituirono in giudizio.

Il Pretore accolse la domanda e la sentenza, appellata da D.M. S., erede legittimo di D.M.A., fu confermata dal Tribunale di Cosenza.

Il soccombente propose ricorso per cassazione, lamentando che il Tribunale avesse applicato l’art. 345 cod. proc. civ., nuova formulazione, mentre il vecchio testo consentiva la prova in appello senza limitazioni.

Con sentenza n. 16733 del 2002, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la richiesta istruttoria non poteva essere dichiarata inammissibile, non applicandosi alla controversia in oggetto il nuovo testo dell’art. 345 cod. proc. civ..

Riassunta la causa, la Corte di Catanzaro, con sentenza 15 giugno 2009, n. 482, in accoglimento dell’appello e in totale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di usucapione proposta dal C. e dall’ A., dichiarando compensate tra le parti le spese di lite.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello l’ A. e il C. hanno proposto ricorso, sulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso il D.M..

Con il primo mezzo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 152, 153 c.p.c.. e art. 331 cod. proc. civ., comma 2, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3.

Con il secondo motivo si censura motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria su un punto decisivo e pregiudiziale della controversia, con riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

Il terzo motivo è rubricato “motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5″.

Tutti e tre i motivi sono inammissibili, perchè nessuno di essi si conclude con la formulazione del conclusivo quesito di diritto (là dove vengono prospettati vizi di violazione di legge) e del quesito di sintesi (là dove si denuncia vizio di motivazione), imposta dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile.

Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Letta la memoria dei ricorrenti in via principale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, preliminarmente, va dichiarata l’inesistenza del controricorso, perchè l’atto cosi denominato non è stato notificato ai ricorrenti;

che, infatti, dalla relata risulta che l’ufficiale giudiziario non ha potuto notificare il controricorso “perchè stabile privo di portiere; il nominativo non risulta sui citofoni nè sulle cassette della posta. Occorre, possibilmente, indicare l’interno e la famiglia presso la quale abita”;

che, pertanto, va dichiarata l’inammissibilità delle difese svolte dal difensore del controricorrente in camera di consiglio in virtù di procura speciale a margine di un atto che esula dalla previsione dell’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, ed estraneo al sistema processuale disegnato dal legislatore per il giudizio di cassazione (Cass., Sez. 2^, 30 marzo 2006, n. 7518);

che, quanto alla definizione del ricorso, il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che non rileva che il ricorso sia stato notificato quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore;

che, invero, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo 1’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass., Sez. 1^, 26 ottobre 2009, n. 22578; Cass., Sez. 3^, 24 marzo 2010, n. 7119);

che, di fronte alla chiarezza del dato normativo e alla uniformità della giurisprudenza sul punto, non vi è spazio per riconoscere una rimessione in termini da errore scusabile;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante l’inammissibilità del controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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