Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15040 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. I, 28/05/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 28/05/2021), n.15040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12345/19 proposto da:

-) S.M., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del

proprio difensore (paolo.campostrini.mantova.pecavvocati.it), difeso

dall’avvocato Paolo Campostrini, in virtù di procura speciale

apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona 24.11.2018 n.

2631;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 novembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.M., cittadino senegalese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese dopo che un incendio distrusse le terre da lui coltivate rendendole sterili, e privandolo del sostentamento per sè e per l’anziana madre.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento S.M. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Ancona, che la rigettò con ordinanza 22 novembre 2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Ancona con sentenza 24 novembre 2018. Quest’ultima ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi perchè i fatti narrati dal ricorrente non integravano gli estremi di una persecuzione;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perchè nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 non potesse essere concessa in quanto il richiedente non si trovava in alcuna condizione di “vulnerabilità”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da S.M. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Deduce che la Corte d’appello, nell’escludere la sussistenza in Senegal d’una condizione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato avrebbe fatto riferimento a fonti non attendibili e non aggiornate.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello è giunta alla conclusione che in Senegal non esista una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato facendo riferimento a due fonti di informazione attendibili ed aggiornate.

Lo stabilire, poi, se tali fonti siano state correttamente valutate ed interpretate dalla corte d’appello è questione di puro fatto, incensurabile in sede di legittimità.

2. Col secondo motivo il ricorrente investe la sentenza d’appello nella parte in cui ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Nell’illustrazione del motivo il ricorrente deduce che nell’esaminare tale domanda la Corte d’appello da un lato non avrebbe accertato le condizioni del Senegal in base a fonti aggiornate; e dall’altro non avrebbe considerato varie circostanze, quali quelle poste dal ricorrente a fondamento delle domande di protezione maggiore.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Con ampia motivazione la Corte d’appello ha spiegato, da un lato, che il ricorrente non si trova in alcuna condizione di vulnerabilità, e dall’altro che non ha dimostrato alcuna effettiva integrazione in Italia. A confutazione di tali affermazioni il ricorrente propone una censura puramente assertiva, limitandosi a sostenere che tale valutazione fu erronea, ma senza spiegare in cosa consisterebbe la sua “vulnerabilità”, e per quali ragioni sarebbe stata illegittimamente trascurata dal la Corte d’appello.

3. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono in astratto i presupposti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se risultasse dovuto nel caso specifico.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di cassazione, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

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