Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15040 del 16/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 16/06/2017, (ud. 25/05/2017, dep.16/06/2017),  n. 15040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Lina Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DI GERONIMO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 514-2014 proposto da:

M.M.F., M.G., domiciliati in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’Avvocato FABIO PACE (avviso postale ex

art. 135);

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 365/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 02/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO DI GERONIMO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il contribuente impugnava il silenzio-rifiuto formatosi a seguito della richiesta di rimborso avanzata con riferimento alle somme versate dall’Enel sulla liquidazione del somma dovutagli quale ex dirigente iscritto al Fondo pensione, sul presupposto che l’importo doveva essere sottoposto ad imposizione quale reddito da capitale nella misura del 12,50%. A seguito dell’accoglimento del ricorso da parte della CTP di Roma, l’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la CTR, in parziale riforma, stabiliva che l’imposta al 12,50% fosse applicabile al solo “rendimento”, individuato sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente;

2. l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione all’esito del quale questa Corte, con sentenza n.29583 del 2011, richiamando il principio di diritto affermato da Sez. Un. n.13642 del 2011, accoglieva il ricorso e, con specifico riferimento al vizio di motivazione, rilevava come la CTR pur indicando il corretto criterio di tassazione, ne faceva un’applicazione non corretta in quanto “non è stato compiuto un accertamento sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente”, con conseguente annullamento con rinvio per nuovo esame sul punto;

3. la CTR, in sede di giudizio di rinvio, riassunto dagli eredi del contribuente, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che il contribuente non avesse fornito prova dell’importo ricevuto a titolo di capitale e di quello imputabile a rendita;

4. avverso tale pronuncia, gli eredi del contribuente propongono ricorso articolato in 8 motivi, al quale resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso; i ricorrenti depositavano memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 482 del 1985, art. 6; D.P.R. n. 917 del 1986, 16, 17 e 42, comma 4; D.L. 31 dicembre 1986, n. 669, art. 1, comma 5.

Sostengono i ricorrenti che la CTR avrebbe erroneamente individuato il criterio impositivo, omettendo di esaminare e trarre le dovute conseguenze dalle differenze esistenti tra il regime applicabile al Fondo Enel, rispetto alla c.d. PIA (Previdenza integrativa aziendale), fattispecie ritenuta sussistete nel caso di specie.

2. il motivo è inammissibile, oltre che infondato. Occorre rammentare che la sentenza della CTR è intervenuta a seguito di un precedente annullamento con rinvio da parte della Cassazione; la questione relativa al regime impositivo applicabile al caso di specie è stato oggetto della precedente fase di merito e di legittimità, trovando una definitiva soluzione già con la prima sentenza della CTR che applicava il criterio successivamente recepito da Sez. Un. n. 13642 del 2011. Tanto ciò è vero che questa Corte, nell’annullare con rinvio la sentenza della CTR, testualmente affermava che “pur stabilendo che “sulla parte relativa al rendimento deve applicarsi la ritenuta del 12,50% determinata con i criteri dell’art. 42 TUIR” con una apparente applicazione del principio ora richiamato, è pervenuto a conclusioni che appiano “generiche””(così in motivazione Cass. n.29583 del 2011); la Corte, pertanto, ha dato atto che il principio di diritto è stato correttamente applicato, ravvisando il vizio essenzialmente nella concreta applicazione dello stesso, tant’è che il ricorso è stato parzialmente accolto con riguardo al vizio motivazionale e non alla violazione di legge;

3. nel disporre l’annullamento con rinvio, la Corte – dopo aver richiamato il principio affermato da Sez. Un. n. n.13642 del 2011 ha espressamente stabilito che la CTR avrebbe dovuto stabilire “in coerente applicazione con il principio enunciato, il rendimento derivante dall’impiego sul mercato del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore”;

4. la circostanza che la questione concernente la disciplina applicabile al caso di specie non sia stata oggetto di ricorso incidentale in occasione del primo giudizio di legittimità e l’implicita conferma sul punto da parte della sentenza di annullamento con rinvio, comportano l’inammissibilità della riproposizione della questione nella presente fase processuale; il giudice del rinvio, infatti, non aveva il potere di riesaminare nuovamente la questione applicando un principio di diritto diverso da quello esaminato nel giudizio rescindente e costituente il presupposto sulla cui base è stato rilevato il vizio motivazionale (sui rapporti tra principio di diritto e presupposti di fatto, si veda Cass.16/10/2015, n. 20981).

4. per mera completezza, è opportuno segnalare che la pretesa distinzione tra regime applicabile al Fondo Enel e quello disciplinante la PIA risulterebbe comunque infondata nel merito, atteso che la Cassazione, proprio con la sentenza n. 29583 del 2011 pronunciata in questo procedimento, dava atto della successione nel tempo del Fondo Enel alla PIA, escludendo una diversità di trattamento impositivo, come peraltro ribadito anche successivamente (Cass. 20/3/2015, n.5614; Cass. 19/12/2012, n. 23520);

5. con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7; assumono i ricorrenti che l’ammontare e la tipologia del rendimento tassabile con l’aliquota del 12,50% emergerebbero dalla “certificazione Enel” (documento a firma del dott. B., in qualità di rappresentante della Ape Gruppo Enel spa, preposta al ramo d’azienda “Amministrazione del personale”) fatto che doveva ritenersi ammesso per mancata contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate;

6. il ricorso va rigettato per difetto del requisito dell’autosufficienza, atteso che il predetto “certificato Enel” pur essendo stato richiamato mediante l’indicazione della sua allegazione alla memoria del 11.10.2006 (depositata nel primo giudizio di appello), non è stato in alcun modo riprodotto nella parte saliente e determinante ai fini del presente giudizio con l’esatta indicazione della parte del contenuto dell’atto che sorregge il motivo di ricorso (Cass. 15/7/2015, n. 14784);

7. con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 63, ritenendo che la CTR avrebbe dovuto far ricorso ai poteri probatori integrativi a fronte dell’assolvimento dell’onere gravante sul contribuente, mediante la produzione di una consulenza di parte e documentazione attestante l’impiego del capitale.

9. il motivo è infondato, stante il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice tributario non è obbligato ad esercitare ex officio i poteri istruttori di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7 salvo che non sussista il presupposto dell’impossibilità di acquisire la prova altrimenti, come nel caso in cui una delle parti non possa conseguire documenti in possesso dell’altra (Cass. 8/7/2015, n. 14244);

10. con i restanti motivi di ricorso, proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si deduce il vizio di motivazione e l’omesso esame in ordine alla tipologia ed alla quantificazione del rendimento; trattandosi di motivi sostanzialmente vertenti sulla medesima questione, si può procedere all’esame congiunto;

11. i motivi sono infondati, risolvendosi in una contestazione nel merito del parametro di giudizio applicato dalla CTR piuttosto che in una effettiva deduzione del vizio motivazionale;

12. sostengono i ricorrenti di aver dimostrato, mediante la consulenza di parte a firma del dott. P. ed una certificazione a firma del dott. B., la quantificazione della somma ricevuta a titolo di capitale e quella frutto dell’investimento sul mercato finanziario, atti che la CTR avrebbe del tutto ignorato, in tal modo omettendo l’esame di un dato istruttorio dirimente ed incorrendo in vizio di motivazione;

13. la CTR ha ritenuto insufficienti i “conteggi di parte”, sul presupposto che occorresse una certificazione proveniente dall’Enel, unico soggetto in grado di conoscere e contabilizzare il rendimento derivante dall’impiego sul mercato finanziario delle somme accantonate;

14. il compiuto esame degli atti provenienti dai ricorrenti e la valutazione fondata sulla necessità di una certificazione proveniente da un soggetto terzo, integrano una motivazione del tutto logica e coerente, sicchè i predetti motivi di ricorso vanno rigettati; le doglianze prospettate dai ricorrenti, pertanto, rappresentano un inammissibile tentativo di sovrapporre un apprezzamento sulla concludenza delle prove documentali diverso da quello fatto proprio dalla CTR (Cass. sez. 2 n. 12574 del 2014; Cass. sez. 2 n. 7330 del 2013);

15. le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017

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