Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15040 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. I, 15/07/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 15/07/2020), n.15040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24591/2015 proposto da:

C.P., C.F. e C.R., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Pompeo Magno, 3, presso lo studio

dell’Avvocato Saverio Gianni che li rappresenta e difende in unione

all’Avvocato Franco Berti per procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

CITTA’ METROPOLITANA DI (OMISSIS), in persona del sindaco in carica,

elettivamente domiciliata in Roma, Corso d’Italia, 102, presso lo

studio dell’Avvocato Giovanni Pasquale Mosca e rappresentata e

difesa agli Avvocati Lina Cardona e Stefania Gualtieri;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1562/2014 della CORTE D’APPELLO di Firenze,

depositata il 29/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/07/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Firenze con la sentenza in epigrafe Indicata, pronunciata in sede di opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 84, nelle cause riunite rr.gg. n. 2548/08, n. 2549/08 e n. 2550/08, determinava le indennità di occupazione e di esproprio, di cui ordinava il deposito nelle forme di legge, dovute dalla Provincia di Firenze, agli attori, C.P., C.F. e C.R., proprietari dei terreni siti nel Comune di (OMISSIS), espropriati per l’esecuzione di opere di modifica del tracciato della S.S. n. (OMISSIS) nel tratto (OMISSIS).

I giudici territoriali nella determinazione delle indennità reclamate riconoscevano anche quella dovuta con riferimento alla porzione dei terreni che, con destinazione agricola e non colpiti dal fenomeno ablativo, avevano comunque registrato per effetto dell’esproprio “una situazione di interclusione o compromissione, totale o parziale, della capacità produttiva originaria” (p. 7).

Nel resto, nella quantificazione delle indennità richieste, la Corte di merito escludeva la configurabilità di una espropriazione parziale D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 33, ritenendo che non vi fosse omogeneità e unitarietà tra i beni facenti parte del complesso immobiliare espropriato e quelli relitti, nel rapporto tra l’immobile destinato dagli attori a residenza abitativa ed i terreni, in gran parte coltivati e per una residua parte costituenti resede dell’immobile residenziale, di cui la disposta consulenza tecnica di ufficio aveva accertato la destinazione agricola o, comunque, la loro non edificabilità.

2. Ricorrono per la cassazione dell’indicata sentenza C.P., C.F. e C.R., con due motivi, illustrati da memoria, a cui resiste con controricorso la Città metropolitana di (OMISSIS), subentrata alla omonima Provincia ai sensi del comma 16, dell’art. 1 delle 17 aprile 2014 n. 56 contenente “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle unioni e fusioni di comuni”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’indennità di esproprio determinata in base al valore agricolo dei fondi ablati avrebbe dovuto tener conto delle colture effettivamente praticate sul terreno.

La Corte territoriale giusta l’operata stima avrebbe invece apprezzato una minima parte delle colture, in tal modo incorrendo in vizio di motivazione che si sarebbe tradotto in violazione di legge.

Lo stato di consistenza redatto in data 28 febbraio 2007 tra C.P., C.F. e C.R. ed i tecnici della Provincia avrebbe attestato l’esistenza sul fondo di proprietà dei primi di piante di olivo, piante di vite, piante da frutto, pini marittimi e siepi di piante di varia natura e consistenza, che, obliterate dal nominato consulente di ufficio, la cui quantificazione era stata recepita dalla Corte di merito, e menzionate e stimate invece nella relazione di parte, mai contestata, avrebbe condotto la quantificazione della indennità di esproprio spettante ai ricorrenti ad incrementarsi, quanto alle rispettive proprietà, delle somme: di Euro 29.252,60, di Euro 31.610,02 e di Euro 37.954,80.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l’errata applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte di merito aveva ritenuto insussistente l’esproprio parziale rispetto all’intera proprietà degli attori ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33, in difetto di omogeneità tra l’immobile destinato a residenza abitativa ed i terreni circostanti, in gran parte a destinazione agricola e coltivati, e per una residua parte costituenti resede dell’immobile. Il presupposto di omogeneità non sarebbe stato escluso dalla destinazione agricola dei terreni e tanto in ragione delle concrete caratteristiche e della conformazione evincibili dalle planimetrie e dai rilievi anche fotogrammetrici prodotti.

Le abitazioni dei ricorrenti circondate dai rispettivi oliveti e vigneti, dotati di impianti di illuminazione ed irrigazione, avrebbero costituito un bene unitario che aveva subito un rilevante deprezzamento dall’attraversamento della nuova strada che avrebbe interrotto l’unica strada privata di accesso e di collegamento con la via pubblica.

Rispetto ai soli terreni oggetto di esproprio l’opera pubblica avrebbe integrato una barriera fisica di separazione tra la parte dei terreni non espropriati e la rimanente proprietà; i sotto-servizi di acqua, gas e fognatura avrebbero dovuto essere sostituiti, la produzione agricola ad uso familiare di taluni terreni sarebbe stata compromessa dalle modifiche ambientali indotte dall’opera stradale, quali la polluzione da traffico veicolare, e la parte residua dei fabbricati avrebbe perso la propria peculiarità dovuta all’interconnessione con le aree oggetto di esproprio integrative di un parco verde intorno alle residenze.

Una parte dei fabbricati sarebbe stata interessata dalla fascia di rispetto; le condizioni ambientali dei beni in conseguenza del traffico avrebbe risentito di conseguenze sfavorevoli.

L’ulteriore indennizzo da esproprio parziale dovuto agli attori e quantificato dal consulente tecnico di ufficio sarebbe stato pari a complessivi Euro 343.063,01.

3. Il primo motivo è inammissibile per plurime ragioni.

Per difetto di autosufficienza, mancando di indicare in quale atto difensivo la censura fosse stata posta all’attenzione della Corte di merito e per quali contenuti.

In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù dell’autosufficienza del motivo e della sua specificità anche indicare in quale atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto; i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio (tra le altre: Cass. 09/08/2018 n. 20694; in termini: Cass. 13/06/2018 n. 15430).

Vero è poi che la censura ha chiaro ed univoco carattere di merito, risultando la stessa relativa a diretti accertamenti di fatto ed a valori economici per deduzioni che, in alcun modo dialoganti con l’impugnata sentenza della Corte di appello, sfuggono al sindacato di legittimità; la dedotta violazione o falsa applicazione di legge mira, in realtà, in modo inammissibile ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. SU 27/12/2019 n. 34476).

4. Il secondo motivo è infondato.

Per costante giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, in tema di espropriazione per pubblica utilità, l’espropriazione parziale, per la quale l’indennità va determinata sulla base della differenza fra il valore dell’unico bene prima dell’espropriazione ed il valore della porzione residua, ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 40, poi divenuto D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33, si verifica quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare appartenente allo stesso soggetto – estremo che resta integrato nella fattispecie in scrutinio in ragione della lettura riservata ai luoghi di causa ed alle proprietà dei ricorrenti dalla c.t.u., in adesione alla quale sul punto si esprime la Corte di merito, nel ricorso richiamata ed in cui si afferma che “le considerazioni e le valutazioni che seguono riguardano e valgono per le singole proprietà delle tre parti attrici ognuna indipendentemente dall’altra” (p. 19 ricorso) – e caratterizzato da un’unitaria destinazione economica ed inoltre implichi per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l’indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell’alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa (vd. Cass. 27/08/2004 n. 17112).

Nella fattispecie in esame le peculiari obiettive connotazioni del bene costituito da una pluralità di fabbricati integranti le abitazioni dei ricorrenti e la residua disposizione dell’area verde a corredo, utilizzo ed amenità delle prime, esclude di quello che si vorrebbe nelle deduzioni difensive essere un unico bene siffatta caratteristica, con conseguente e derivata esclusione del deprezzamento per subita separazione del bene di un altro che al primo sia unito in un rapporto di connessione e dipendenza tale da determinare una sola unità economica.

5. Il ricorso, infondato, va rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente Città Metropolitana di (OMISSIS) delle spese processuali liquidate come in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (secondo la formula da ultimo indicata in Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere alla Città Metropolitana di (OMISSIS) le spese di lite che liquida in Euro 7.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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