Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15040 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. II, 07/07/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.G., D’.Ga., D.C.,

D.S. e D’.Ci., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. PROVITERA

Livio, elettivamente domiciliati nello studio del Dott. Achille di

Duca in Roma, via Ivanoe Bonomi, n. 92;

– ricorrenti –

contro

A.A., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

in calce al controricorso, dall’Avv. LOMBARDI Aldo, elettivamente

domiciliato nello studio dell’Avv. Marco Tronci in Roma, via

Sabotino, n. 22;

– controricorrente –

e contro

D.R.;

– intimato –

e sul ricorso proposto da:

A.A., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

in calce al controricorso, dall’Avv. Aldo Lombardi, elettivamente

domiciliato nello studio dell’Avv. Marco Tronci in Roma, via

Sabotino, n. 22;

– ricorrente in via incidentale –

contro

D.G., D’.Ga., D.C.,

D.S., D’.Ci., D.R.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli n.

2201 in data 30 giugno 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3

maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 2 marzo 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2201 del 30 giugno 2009, pronunciando sull’appello proposto da D.G., D.R., D’.Ga., D. G., D.S. e D’.Ci. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 2 gennaio 2001, ha così provveduto: in parziale accoglimento dell’appello, ha accertato che la parte di fondo occupata da D.G., D. R., D’.Ga., D.C., D. S. e D’.Ci., ed esattamente individuata nella planimetria n. 8 allegata alla relazione del 3 giugno 2004, è di proprietà di A.A., ed ha condannato i predetti appellanti al rilascio della stessa, libera da persone e cose; ha compensato interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello D. G., D’.Ga., D.C., D. S. e D’.Ci. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 14 luglio 2010, sulla base di due motivi.

A.A. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

L’altro intimato – D.R. – non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Con il primo mezzo, i ricorrenti in via principale denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 949 cod. civ. e art. 112 cod. proc. civ..

Il secondo motivo del medesimo ricorso principale è rubricato omessa, contraddittoria, ingiusta e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, anche a seguito di travisamento del fatto.

L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 948 cod. civ. e art. 91 cod. proc. civ..

Tutti i motivi, sia del ricorso principale che di quello incidentale, sono inammissibili, perchè nessuno di essi si conclude con la formulazione del conclusivo quesito di diritto (là dove vengono prospettati vizi di violazione di legge) e del quesito di sintesi (là dove si denuncia vizio di motivazione), imposta dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile. Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere, entrambi, dichiarati inammissibili;

che l’esito del giudizio e la reciproca soccombenza giustificano l’integrale compensazione tra le parti del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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