Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15040 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15040 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

SENTENZA

sul ricorso 21585 2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
tempore, elettivamente

domiciliato

del

Direttore pro

in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

CESA SRL;
– intimato –

avverso la sentenza n. 84/2007

della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il
05/09/2007;

Data pubblicazione: 02/07/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/05/2014 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha
chiesto l’accoglimento;

Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

R.G.N.

Svolgimento del processo
21585/2008

Con ricorso notificato in data 8 gennaio 2004 la S.r.l. Cesa impugnò dinanzi
alla CTP di Chieti l’avviso di accertamento per Irpeg, Irap ed Iva per l’anno
d’imposta 1999, che le era stato notificato il 29.7.2003, eccependo
l’illegittimità dell’accertamento, per avere detta società aderito, prima della

versando l’oblazione il 14 aprile 2003 e trasmettendo la domanda il 6
giugno 2003.
Il ricorso fu accolto, superando la decisione della CTP di Chieti le eccezioni
dell’Ufficio, tra le quali, in primis, per quanto qui interessa, quella
d’inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso.
L’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza resa dal giudice di
primo grado fu rigettato dalla CTR dell’Abruzzo — sezione staccata di
Pescara — con sentenza n. 84/10/07 depositata il 5 settembre 2007, che
ritenne, come la CTP di Chieti, proposto nel termine di cui all’art. 21 del D.
Lgs. n. 546/1992 il ricorso introduttivo del giudizio, tenuto conto della
sospensione prevista dall’art. 15 della L. n. 289/2002.
Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate,
affidando l’impugnazione ad un solo motivo.
La società intimata non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo l’Amministrazione finanziaria censura la sentenza
impugnata per violazione dell’art. 15 della L. n. 289/2002, 2 comma 48
della L. n. 350/2003 e 21 del D. Lgs. n. 546/1992.
A sostegno del gravame ha dedotto l’erroneità in diritto della sentenza

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notifica dell’atto, al condono “tombale”, ex art. 9 della L. n. 289/2002,

impugnata, per non avere tenuto conto che, ai sensi dell’art. 15 della L. n.
289/2002, gli accertamenti definibili mediante concordato erano solo quelli
non ancora impugnati alla data di entrata in vigore della citata legge ( indicata
in ricorso come 31.12.2002, recte 1° gennaio 2003).
Pertanto la sospensione dei termini per la proposizione del ricorso

15 (ultimo comma) della L. n. 289/2002, riguardava solo quelli che fossero
stati notificati nel 2002 e per i quali fosse ancora pendente, alla data di entrata
in vigore della citata legge, il termine d’impugnazione, non potendo rientrare
nella citata sospensione il termine per impugnare l’avviso di accertamento che
ha dato origine al presente giudizio, notificato, come sopra detto, il 29 luglio
2003, neppure potendo trovare applicazione la proroga disposta dall’art. 2
comma 48 della L. n. 350/2003.
1.1. Il motivo è fondato e va accolto.
Risulta dall’epigrafe della sentenza impugnata che l’avviso di accertamento
per cui è causa riguarda l’anno d’imposta 1999, notificato, stando a quanto
dichiarato dall’Amministrazione, alla Cesa S.r.l. il 29 luglio 2003.
A motivo dell’impugnazione avverso detto avviso di accertamento la società
ha dedotto che l’atto sarebbe stato precluso dall’avere essa aderito,
anteriormente alla notifica di detto atto, al c.d. condono “tombale”, ex art. 9
della L. n. 289/2002.
Con detto motivo la società ha quindi dedotto un vizio di illegittimità
dell’atto impugnato, tale da determinarne l’annullabilità, da far valere entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell’atto, di cui all’art. 21
del D. Lgs. n. 546/1992, per la proposizione del ricorso giurisdizionale.

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giurisdizionale avverso i suddetti avvisi di accertamento, di cui allo stesso art.

Ciò premesso, va rilevato come l’art. 15 1° comma della L. n. 289/2002,
nell’indicare, per quanto qui interessa, tra gli atti suscettibile di definizione
secondo le modalità previste nello stesso articolo, “gli avvisi di accertamento
per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora
spirati i termini per la proposizione del ricorso” non possa che riferirsi agli

fosse ancora decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica per la
proposizione del ricorso giurisdizionale (cfr. già Cass. civ. sez. V 25 maggio
2011,n. 11452).
A sua volta, per quanto qui preme rilevare, l’art. 2 comma 48 della L. n.
350/2003, ha disposto che “relativamente al periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2002, le disposizioni dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, si applicano anche agli avvisi di accertamento … per i quali alla data
di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per
la proposizione del ricorso”.
Ciò significa che potevano usufruire dell’ulteriore sospensione, per la
definizione secondo le modalità previste dalla legge, i contribuenti che si
trovassero nella condizione di dovere impugnare avvisi di accertamento
relativi all’anno d’imposta 2002 e notificati nel 2003, per i quali, al 1°
gennaio 2004, data di entrata in vigore della legge n. 350/2003, fosse ancora
pendente il termine di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992 per la
proposizione del ricorso giurisdizionale dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale.
Nella fattispecie in esame, come si è detto, la controversia è stata originata da
un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 1999, non rientrante,
ove notificato nel 2003, nel regime di sospensione ex art. 15 della L. n.
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avvisi di accertamento notificati entro il 31 dicembre 2002, per i quali non

ENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
289/2002 del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale, anche
quale estesa della successiva disposizione di cui all’art. 2 comma 48 della L.
n. 350/2003.
2. Il ricorso va dunque accolto.
Mancando tuttavia agli atti i fascicoli dei giudizi di merito, per quanto ne sia

condizione di verificare la data di notifica dell’avviso di accertamento
impugnato e quella di notifica del ricorso di primo grado da parte della
società, l’accertamento dell’eventuale decadenza nella proposizione del
ricorso sarà compiuto dal giudice di rinvio, al quale va rimessa la causa, che si
atterrà al seguente principio di diritto: “Non può usufruire della sospensione
del terrnine per la proposizione del ricorso giurisdizionale, prevista dall’art.
15 8° comma della L n. 289/2002 e dalla successiva disposizione di cui
all’art. 2 comma 48 della L. n. 350/2003, il contribuente che abbia presentato
istanza di adesione al condono ex art. 9 della L. n. 289/2002, in relazione
all’impugnazione di avviso di accertamento relativo ad anno precedente il
2002, ove notificato successivamente alla data del 31.12.2002”.
3. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente

stata ritualmente richiesta la trasmissione, e non essendo quindi la Corte in

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL …x.21U6…21:114

giudizio di legittimità.
P.Q.M.

11 Funzi
Marca

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese del presente giudizio di legittimità, a diversa sezione della CTR
dell’Abruzzo — sezione staccata di Pescara
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’ 8 maggio
Il Co sigliere estensore

Presidente

Giudiziario
GO A

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