Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1504 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/01/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 23/01/2020), n.1504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13159/2013 R.G. proposto da.

Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla Via

dei Portghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Studio Ardi e Mast s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, nonchè M.S. e E.M., rappresentati e

difesi dall’Avv. Moschetti Francesco e dall’Avv. d’Ayala Valva

Francesco, in virtù di procura speciale a margine del

controricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del

secondo in Roma, Viale Parioli n. 43;

– controricorrenti-ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza della Commissione tributaria di 2 grado di

Bolzano, n. 60/2/2012, depositata il 15 novembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novembre

2019 dal Consigliere D’Orazio Luigi.

Fatto

RILEVATO

Che:

1.La Commissione tributaria di 2 grado di Bolzano accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla Studio Ardi & Mast s.r.l. (prima Ardi & Mast s.as.), e dai soci M.S. e E.M., avverso la sentenza della Commissione tributaria di I grado di Bolzano, che aveva rigettato il ricorso della società e dei soci (ciascuno al 50 %) contro gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento emesse dalla Agenzia delle entrate nei confronti dei soci e della società, per due riprese a tassazione, ai fini Iva, Irap ed Irpef, consistite nella presunzione di cessione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, con riferimento, da un lato, alle rimanenze iniziali relative all’anno 2004 per Euro 222.576,58, non rivenute in magazzino al momento dell’accesso, e dall’altro, al mancato rinvenimento di beni mobili oggetto di fattura di acquisto per l’importo di Euro 20.960,00.Veniva dichiarata cessata la materia del contendere in relazione al reddito Irpef del socio M.S., che aveva aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 97 del 2011, art. 39, comma 12.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

3. Resistono con controricorso la società Studio Ard E Mast s.r.l., nonchè M.S. in proprio e E.M. in proprio, che propongono a loro volta ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce “violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito in L. n. 111 del 2011, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, in quanto il giudice di appello ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione al socio M., per avere aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 98 del 2011., art. 39, comma 12, senza tenere conto della circostanza che allo stesso erano stati notificati due distinti avvisi di accertamento, il n. (OMISSIS) (poi seguito dalla cartella 02120100010713342) relativo al reddito Irpef della società (Euro 59.677,00), che gli era stato attribuito per il principio di trasparenza di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, nella misura del 50 %, pari ad Euro 29.838,00, ed il n. (OMISSIS), relativo all’Iva, sempre del 2004, per omessa dichiarazione di operazioni pari ad Euro 243.536,58 (quest’ultimo notificato sia alla società che ai due soci, accomandante ed accomandatario). Il giudice di appello, quindi, ha dichiarato cessata la materia del contendere relativa al socio M. senza tenere conto che a lui erano stati notificati due distinti avvisi di accertamento, l’uno relativo al reddito Irpef della società, imputatogli per trasparenza, e l’altro, relativo all’Irap ed all’Iva nei confronti della società.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce, in subordine, “violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito nella L. n. 111 del 2011, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto il giudice di appello ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza tenere conto che il socio M. aveva aderito alla definizione agevolata solo in relazione all’avviso di accertamento Irpef emesso nei suoi confronti, per il principio di trasparenza, ma non anche per l’ulteriore avviso emesso nei confronti della società e dei soci ai fini Irap ed Iva. La pronuncia di cessazione della materia del contendere doveva, quindi, essere solo parziale.

2.1. I motivi primo e secondo, che vanno esaminati congiuntamente, sono fondati.

Invero, per questa Corte, in tema di accertamento e riscossione dell’IVA, l’avviso di rettifica emesso dall’Ufficio nei confronti di una società in nome collettivo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54 e 56, legittimamente può contenere l’indicazione come condebitori solidali dei nominativi dei soci, sia palesi che occulti, ed essere notificato anche a costoro per la contestazione di tale loro qualità, in vista della successiva procedura di riscossione: la responsabilità solidale ed illimitata dei soci per i debiti della società, prevista dall’art. 2291 c.c. ed operante anche nei rapporti tributari, pur consentendo all’Amministrazione finanziaria di procedere in via esecutiva nei loro confronti direttamente con la notifica dell’avviso di mora, mediante la semplice indicazione della qualità attribuita (non essendo previsto per quell’atto un particolare obbligo di motivazione), non esclude infatti che la contestazione di detta qualità possa aver luogo anche in occasione della notifica dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, fermo restando per il destinatario l’onere di impugnare il provvedimento, facendo valere in quella sede tutte le sue ragioni, senza limitazione alcuna, al fine di evitare gli effetti preclusivi altrimenti inevitabilmente conseguenti alla definitività dell’accertamento impugnato (Cass., sez 5, 28 luglio 2006, n. 17225).

La qualità di socio di una società in nome collettivo implica la responsabilità illimitata anche per le imposte dovute dalla società, ai sensi dell’art. 2291 c.c., atteso che detta norma opera, in assenza di espressa previsione derogatoria, anche per i rapporti tributari, con riferimento alle obbligazioni dagli stessi derivanti (Cass., 7000/2003; Cass. 6260/2001; Cass. 9955/1998).

Allo stesso modo, ai sensi dell’art. 2313 c.c., i soci di s.a.s. rispondono dei debiti tributari della società, illimitatamente il socio accomandatario e limitatamente alla quota conferita il socio accomandante (sempre che non si sia ingerito non occasionalmente nella gestione sociale – Cass. N. 15161 del 26/06/2009-).

Pertanto, l’Agenzia delle entrate, in caso dei debiti societari può scegliere o di notificare l’avviso di accertamento Irap o Iva, solo alla società di persone, con emissione di avviso di mora nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, che potranno impugnare, unitamente all’avviso di mora, anche gli atti presupposti (avviso di accertamento emesso nei confronti della società) a lui non notificati (Cass., 5 dicembre 2014, n. 25765) opponendo tutte le ragioni che avrebbe potuto far valere avverso l’avviso di accertamento notificato alla sola società (Cass., 16 maggio 2007, n. 11228), oppure potrà emettere e notificare l’avviso di accertamento sia alla società che ai soci. In tale seconda ipotesi, però, i soci dovranno tempestivamente impugnare tale avviso per contestare la propria qualità di soci o per altra ragione, in mancanza divenendo definitivo tale avviso.

Del resto si è ritenuto che, in materia di contenzioso tributario, nella controversia avente ad oggetto la liquidazione, in base alla procedura di controllo automatico, d’IVA, IRAP e ritenute alla fonte, dovute da una società di persone e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, i soci non sono litisconsorti necessari, atteso che l’atto impugnato non comporta alcuna rettifica dei redditi della società e conseguentemente neanche di quelli dei soci, per cui si pone solo una questione di solidarietà passiva ex art. 2313 c.c. (Cass., 11 maggio 2106, n. 9527).

Pertanto, la Commissione tributaria di II grado di Bolzano avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere solo in relazione all’avviso di accertamento Irpef notificato al socio M., per il principio di trasparenza di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 (avviso di accertamento n. (OMISSIS), poi seguito dalla cartella (OMISSIS)), mentre restava intatto l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo all’Iva ed all’Irap, in quanto sussisteva la responsabilità illimitata del socio accomandatario ai sensi dell’art. 2313 c.c..

3.Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2426,2697,2727 e 2728 c.c., del D.P.R. n. 633 del 1972, del D.P.R.n. 917 del 1986, artt. 53 e 54, 57 e art. 85, comma 1, lett. A e B, del D.P.R. n. 441 del 1997, artt. 1, 2,3 e 4,5-bis e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”, in quanto il giudice di appello non ha tenuto conto della circostanza che le rimanenze iniziali indicate nel 2004 non sono state rinvenute in sede di accesso, sicchè si presume che tali beni siano stati ceduti a terzi, con incassi non sottoposti all’Iva. I contribuenti avrebbero dovuto fornire la prova contraria, con le limitazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53 e D.P.R. n. 441 del 1997, artt. 1,2,3 e 4, trattandosi di presunzioni legali relative “miste”, che consentivano la dimostrazione contraria, ma unicamente entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova prefigurati e stabili a fini antielusivi. La presunzione legale relativa opera anche dal confronto (differenza inventariale) tra la consistenza delle rimanenze registrate e le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino ed i beni esistenti nei luoghi di accesso.

Il giudice di appello, invece, si è limitato ad affermare che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53 si riferisce solo ai beni acquistati o prodotti con impiego di materiali acquistati, ma non alle rimanenze costituite da opere intellettuali o di ingegno, quali i progetti di edifici. Si tratta di una interpretazione che non è consentita dal tenore letterale della norma.

4.Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2426,2697,2699,2700,2727 e 2728 c.c., D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 53 e 54, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 57 e art. 85, comma 1, lett. a e b, D.P.R. n. 441 del 1997, artt. 1, 2,3 e 4, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5-bis e 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto nella eventualità che il giudice di appello avesse inteso accogliere il gravame sulla base della documentazione prodotta in giudizio dai contribuenti, le affermazioni di cui alla motivazione sarebbero comunque errate in diritto. La documentazione prodotta può, al più, dimostrare la qualità dei beni contabilizzati come “rimanenze di magazzino”, ma non è idonea a dimostrare nè che la stessa coincide con i beni che rappresentavano le rimanenze iniziali contabilizzate nel 2004, nè le ragioni per cui la stessa non è stata reperita dai militari della Guardia di finanza.

5. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente deduce “omessa e/o insufficiente motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, in quanto il giudice di appello non ha considerato che nelle scritture contabili della società relative all’anno 2004 erano iscritti quali “rimanenze finali” dei – beni per l’importo di Euro 222.576,78, non rinvenuti nel corso delle operazioni di verifica. Pertanto, i contribuenti avrebbero dovuto dimostrare che tali beni, non reperiti in loco, erano stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti ovvero consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà.

Inoltre, contrariamente a quanto affermato dai contribuenti, in nessuna parte del processo verbale di constatazione viene affermato, come si riporta invece in motivazione della sentenza, che “relativamente alle Rimanenze finali 2003…che l’importo ivi indicato inerisca a beni ceduti o servizi prestati nel periodo d’imposta in trattazione (2003) senza rilascio del prescritto documento”. Gli appellanti hanno aggiunto tra parentesi l’indicazione “2003”. Il processo verbale di constatazione si riferisce, invece, esclusivamente al 2004. 6.Con il sesto motivo di impugnazione la ricorrente deduce “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54)”, in quanto il giudice di appello non ha tenuto conto del mancato reperimento, nel corso dell’attività di verifica, presso la sede dell’impresa dei beni contabilizzati come “rimanenze iniziali”, e da ritenersi pertanto come ceduti a terzi ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, comma 1 e del D.P.R. n. 441 del 1007, art. 1. Nel motivo di ricorso si ripropongono, dunque, tutte le doglianze di cui al precedente motivo, compreso l’errato riferimento in sentenza all’anno 2003, invece che 2004.

6.1. I motivi terzo, quarto, quinto e sesto che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati.

6.2. Invero, il disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53 è stato sostituito dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, emanato in attuazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 137, con efficacia sostitutiva dell’art. 53, e prevede all’art. 1 (presunzione di cessione) che “si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, nè in quelli dei suoi rappresentanti”.

La prova contraria può essere fornita solo ai sensi del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1, comma 2 (” la presunzione di cui al comma 1 non opera se è dimostrato che i beni stessi: a) sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti; b) sono stati consegnati a terzi in elaborazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà”).

Ai sensi dell’art. 3 (presunzione di acquisto) “i beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni si presumono acquistati se lo stesso non dimostra di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o ad uno degli altri titoli di cui all’art. 1, nei modi ivi indicati”.

L’art. 4 (operatività delle presunzioni) prevede, poi, che “gli effetti delle presunzioni di cessione e di acquisto, conseguenti alla rilevazione fisica dei beni, operano al momento dell’inizio degli accessi, ispezioni e verifiche. Le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino…, o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d’imposta oggetto del controllo”.

6.3.Per questa Corte, però, in tema di accertamento delle imposte sul reddito, trovano applicazione, in virtù del principio di unitarietà dell’ordinamento, le presunzioni di cessione e di acquisto dei beni rinvenuti nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la propria attività, poste in materia di IVA dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 53; tali presunzioni, peraltro, non operando in via diretta ed immediata in materia di imposte dirette, non sono da sole sufficienti a giustificare l’accertamento, ma necessitano di ulteriori riscontri, adeguati alla disciplina delle singole imposte; inoltre, trattandosi di presunzioni legali relative, annoverabili tra quelle c.d. miste, è consentita la prova contraria da parte, del contribuente, ma solo entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova indicati dall’art. 53 cit., e da quest’ultimo previsti ad evidenti fini antielusivi (Cass., 19 luglio 2006, n. 16483).

Si esclude, dunque, una completa libertà di prova contraria e questo all’evidente fine di contrastare l’elusione della normativa in materia di Iva che potrebbe essere aggirata affidandosi a prove aventi un limitato grado di affidabilità (Cass., 4 febbraio 2015, n. 1976; Cass., 1134/2001; Cass., 7121/2003; Cass., 10947/2002).

La presunzione legale relativa di cessione opera solo se la differenza quantitativa, in negativo, tra beni esistenti nei luoghi indicati e quelli acquistati, importati o prodotti risulti o a seguito della verifica fisica dei beni giacenti, oppure dal confronto – differenza inventariale – tra la consistenza delle rimanenze registrate e le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 14, comma 1, lett. d, o di altra documentazione obbligatoria (Cass., 13 giugno 2012, n. 9628).

Pertanto, in tema di IVA, il mancato rinvenimento, nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, di beni risultanti in carico all’azienda in forza di acquisto, importazione o produzione – nella specie, rilevati sulla base di annotazioni provvisorie contenute nelle schede di magazzino – determina l’applicabilità del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 53, comma 1, il quale pone la presunzione legale di cessione senza fattura dei beni medesimi, salvo che il contribuente, su cui incombe la prova contraria, fornisca spiegazioni in merito all’assenza degli stessi in sede di verifica, e non, invece, il citato D.P.R., art. 54, comma 2, ultimo inciso, il quale legittima il ricorso al metodo induttivo anche sulla base di presunzioni semplici, purchè siano gravi, precise e concordanti (Cass., 16 dicembre 2011, n. 27195; Cass., 30 luglio 2014, n. 17298).

Nella specie, risulta dalla scritture contabili che vi erano rimanenze iniziali nel 2004 pari ad Euro 243.536,58, non rivenute in magazzino al momento dell’accesso, con applicazione, dunque della presunzione legale relativa di “cessione” ai sensi del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1.

I contribuenti, però, trattandosi di presunzione legale relativa “mista”, potevano fornire la prova contraria solo nei limiti di cui all’art. 1 comma 2, quindi dimostrando che i beni erano stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti, oppure che erano stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà. Nè risulta che tali rimanenze corrispondano ai beni intangibili, indicati in sentenza, quali progettazione di costruzioni.

6.4. Il giudice di appello, invece, ha affermato che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53 si riferisce soltanto ai beni acquistati o prodotti con materiali acquistati, ma non alle rimanenze “costituite da opere intellettuali o di ingegno (progetti di edifici) create all’interno dell’impresa senza impiego di materiale all’uopo acquistato”. Le rimanenze relative al 2004, dunque, sono costituite esclusivamente da opere intellettuali o di ingegno, in quanto nel processo verbale di constatazione non si fa cenno a fatture di acquisto di beni o materiali per tale importo, “per cui trattandosi di Studio di progettistica è lecito pensare che tale cespite sia costituito da progetti in corso di elaborazione o progetti terminati e non più venduti”.

Non si è tenuto conto, allora, da parte del giudice di appello, della presunzione di cessione di cui al D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1, in quanto rientrano nel perimetro della presunzione di cessione anche i beni “prodotti” (e non solo quelli acquistati o importati) che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni.

Il giudice di appello, e qui si rinviene il vizio di omesso esame di fatti decisivi e controversi tra le parti, non ha tenuto in alcun conto gli elementi indicati dalla ricorrente. In particolare si è trascurato che nelle scritture contabili relative all’anno 2004, erano iscritti quali “rimanenze iniziali” beni per l’importo di Euro 243.536,00, pari ad Euro 222.576,78, quali rimanenze finali indicate nel 2003 e riportate in quelle iniziali dell’anno 2004 “in ossequio al principio di continuità dei valori contabili”, oltre ad Euro 20.960,00, concernenti acquisti di beni mobili con fattura dell’11/02/2004, beni non rivenuti nel corso delle operazioni di verifica.

Inoltre non si è tenuto conto che i contribuenti avrebbero dovuto dimostrare che detti beni, non rivenuti in loco, non erano stati utilizzati con le rigorose modalità di cui al D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1.

Peraltro, nel processo verbale di constatazione della Guardia di finanza si fa riferimento in esclusiva all’anno 2004, e non all’anno 2003.

Tra l’altro, la prova contraria è, come detto, limitata, e non può certo essere superata dalla mera indicazione dell’attività dello Studio di progettistica, in assenza, peraltro, di documentazione al riguardo.

Va, peraltro, specificato sul punto che sul recupero a tassazione della somma di Euro 20.960,00, si è formato giudicato interno sfavorevole ai contribuenti, giacchè il rigetto del loro appello su tale recupero non è stato oggetto di ricorso incidentale.

7.Con il ricorso incidentale condizionato i contribuenti deducono “insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5)”, in quanto gli stessi avevano dedotto con l’appello la mancanza di una valida notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. II giudice di appello ha omesso la motivazione sul punto.

7.1. In realtà, in relazione alla eccepita nullità della notificazione degli avvisi di accertamento e delle cartelle, la CTR ha richiamato per relationem la motivazione di primo grado facendola propria (“per quanto riguarda la contestazione relativa alla notifica degli avvisi di accertamento e delle successive cartelle di pagamento non si ravvisano anomalie o carenze nell’operato degli agenti postali e dei messi incaricati della notificazione, come ben specificato nella sentenza di primo grado le cui conclusioni in ordine a tale argomentazione si riprendono integralmente”).

Il motivo è, quindi, inammissibile, non solo perchè formulato senza tenere conto della modifica di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, applicabile alle sentenze pubblicate a decorrere dall’11 settembre 2012 (la sentenza di appello è stata infatti, depositata il 15 novembre 2012), ma anche perchè non si deducono specificamente, a sostegno della decisività della censura, gli elementi dai quali desumere, in contrario avviso rispetto a quanto ritenuto dai giudici di merito, che la notifica si sarebbe perfezionata dopo il 31 dicembre 2009, quindi oltre il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43.

8. La sentenza impúgnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria di 2 grado di Bolzano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria di II grado di Bolzano, cui demanda di provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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