Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1504 del 22/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1504 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: CRISCUOLO MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 17792-2016 proposto da:
ARDIGO’ SAS DI BADAVELLI A & C., domiciliata in ROMA
presso la caneelieria deli-a Corte di Cassa ne e rappresentata
e difesa dall’avvocato LUIGIA CARLA GERMANI giusta pocura
in calce al ricorso;

– ricorrente contro

PORRO DEBORA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 211/2016 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 21/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 15/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Data pubblicazione: 22/01/2018

Porro Debora deduceva di avere acquistato dalla società
ricorrente un appartamento in Milano alla via Ardigò n. 11 che
però presentava gravi difetti, così come accertati in sede di
ATP.
Evidenziava altresì che l’accordo intervenuto tra le parti

occorreva intraprendere il giudizio di merito al fine di ottenere
il risarcimento del danno ed il rimborso delle spese di ATP.
Nel corso del giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Milano,
espletata una nuova CTU, le parti concludevano in data
12/3/2013 un nuovo accordo, in base al quale la società si
impegnava ad eseguire una serie di interventi di riparazione,
nonché a versare la somma di C 5.000,00 a titolo di ristoro
forfetario del danno, prevedendosi altresì che in caso di verifica
della regolare esecuzione delle opere e di positivo collaudo da
parte del CTU, il giudizio sarebbe stato abbandonato.
Poiché la Porro assumeva che anche tale accordo non fosse
stato correttamente eseguito, insisteva per la decisione nel
merito, ed il Tribunale con la sentenza n n. 9389/2014
condannava la società all’esecuzione dei lavori di eliminazione
dei vizi accertati dal CTU, ed al rimborso delle spese per ATP e
CTP, ad eccezione della fattura n. 46/2010, rigettando la
richiesta di ulteriori danni e compensando per la metà le spese
del giudizio di merito.
A seguito di appello avanzato dalla Porro, la Corte d’Appello di
Milano con la sentenza n. 211 del 21 gennaio 2016, in parziale
accoglimento del gravame, condannava la Ardigò S.a.s. al
pagamento della somma di cui alla fattura n. 46/2010, al
rimborso delle spese processuali dell’ATP, nonché dell’intero
ammontare delle spese di lite del giudizio di merito.

Ric. 2016 n. 17792 sez. M2 – ud. 15-12-2017 -2-

all’esito di tale accertamento non era stato rispettato, così che

A tal fine rilevava che non poteva avere accoglimento la
richiesta della convenuta di disattendere il gravame in toto,
atteso il carattere novativo della transazione intervenuta tra le
parti, carattere che escludeva la fondatezza della pretesa alla
ricezione di somme aggiuntive rispetto a quelle concordate.

Porro di nominare l’arch. Sirena quale direttore dei lavori,
testimoniava il permanere di una situazione di contrasto tra le
parti. Inoltre non risultava adeguatamente contrastata la
motivazione del Tribunale che, alla luce delle previsioni di cui
agli artt. 6 e 9 della transazione, aveva ritenuto che la rinuncia
al giudizio presupponeva il buon esito dei lavori, che la società
si era impegnata ad eseguire, lavori che invece non erano
nemmeno iniziati.
Quanto alle richieste dell’appellante, riteneva che le spese
dell’ATP andavano regolate in base al principio della
soccombenza sicché, non ravvisandosi l’eccessività o la
superfluità delle spese di cui la Porro chiedeva il rimborso, in
riforma della decisione del Tribunale, disponeva che a suo
favore andavano riconosciute anche le spese sostenute per
l’attività dell’architetto Bucchia, nonchè le spese processuali
dell’ATP, ed integralmente, e non per la sola metà, le spese del
giudizio di primo grado.
Non poteva invece trovare accoglimento la domanda di
risarcimento del danno non patrimoniale, alla luce di quanto
affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 26972/2008.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Ardigò
S.a.s. di Badavelli A. & C. s.a.s. sulla base di due motivi.
L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa fase.
Con il primo motivo si denunzia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. nella parte in cui la

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Infatti, la stessa contestazione della società alla pretesa della

Corte d’Appello non ha ritenuto che fosse intervenuta la
cessazione della materia del contendere per effetto della
sottoscrizione dell’accordo transattivo del 12/3/2013,
transazione che invece aveva posto fine a tutte le contestazioni
tra le parti, così come confermato dall’art. 9.

contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio costituito appunto dal menzionato
accordo transattivo, rilevandosi ancora una volta che tale
intesa aveva fatto venir meno ogni questione oggetto del
contendere.
I due motivi che possono essere congiuntamente esaminati per
la loro connessione sono infondati.
Ed, invero, in primo luogo deve essere rilevata l’inammissibilità
del motivo con il quale si denunzia la sussistenza di un vizio
motivazionale della decisione sulla base della vecchia
formulazione della norma di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.,
trascurandosi di considerare che ratione temporis deve trovare nt’et-(,A
il testo della norma quale novellato dal legislatore del 2012.
Né appare possibile dare spazio alla doglianza alla luce della
nuova stesura della norma, posto che la decisione gravata è
pervenuta al rigetto della linea difensiva della ricorrente
proprio facendo leva sul tenore dell’accordo transattivo, e più
precisamente sulla circostanza che la sua efficacia risolutiva
della materia del contendere era condizionata alla effettiva e
puntuale esecuzione delle obbligazioni che la società si era
assunte, sicchè non avendo nemmeno intrapreso le opere di
riparazione, non poteva in alcun modo invocarsi il venir meno
della materia del contendere, ragionamento questo che
evidenzia come la sentenza si fondi proprio sulla disamina della
portata del contratto de quo.

Ric. 2016 n. 17792 sez. M2 – ud. 15-12-2017 -4-

Il secondo motivo denunzia invece omessa, insufficiente e

In tal senso deve poi ritenersi che con il primo motivo, ad onta
della lamentata violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., si miri
nella sostanza a contestare la correttezza della interpretazione
del giudice di merito della volontà delle parti, quale
manifestatasi nell’accordo transattivo de quo, ed in particolare

di condizionare l’efficacia della transazione alla puntuale
esecuzione degli impegni assunti.
Trattasi però di critica che appare del tutto generica, e priva di
un puntuale riferimento all’individuazione delle norme di
ermeneutica contrattuale violate, e che appare altresì
contrastata dalle coerenti affermazioni del giudice di merito,
che sposando la valutazione già espressa dal giudice di primo
!
grado, ha ritenuto che il combinato disposto dell’art. 9 e
dell’art. 6 del contratto (clausola contrattuale quest’ultima
nemmeno richiamata nei motivi di ricorso) portasse alla
conclusione della inefficacia della transazione.
Tale considerazione fornisce altresì contezza dell’infondatezza
della denunzia di violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c.,
essendo emerso, quanto alla prima, che l’improduttività di
effetti della transazione giustificava la prosecuzione del giudizio
da parte dell’attrice, e quanto alla seconda, che in realtà la
Corte d’Appello si è chiaramente pronunziata in merito alla
deduzione difensiva secondo cui sarebbe venuta meno la
materia del contendere.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Nulla per le spese atteso che l’intimata non ha svolto attività
difensiva.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare
atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre

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in ordine alla valutazione della Corte d’Appello circa la volontà

2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013),
che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza
dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente,

quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Rigetta il ricorso;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1

quater, del d.P.R. n. 115/2002,

inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza
dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del
contributo unificato dovuto per il ricorso [principale] a norma
dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 dicembre 2017
Il Presidente

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

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