Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1504 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14125-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 79/2010 della COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA

depositata il 07/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, l’Agenzia delle Entrate effettuava il controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2003, relativa al periodo di imposta 2002, presentata da C.N., procedendo alla liquidazione dell’Irap dichiarata ma non versata. Seguiva l’emissione della relativa cartella di pagamento.

Contro la cartella C.N., esercente la professione di medico chirurgo specializzato in radiologia, presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo rigettava con sentenza n. 266 del 2008.

Il contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza del 7.5.2010.

Contro la sentenza del giudice di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, con unico motivo, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c) e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, nella parte in cui ha escluso la sussistenza della autonoma organizzazione costituente presupposto di applicazione dell’Irap, nonostante l’Ufficio avesse documentato la presenza di consistenti compensi corrisposti ad altri medici e la rilevante entità delle spese.

Il contribuente non ha depositato controricorso, e non ha partecipato all’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha affermato il principio secondo cui sussiste il presupposto impositivo dell’Irap, previsto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 comma 1 primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), allorchè i soggetti esercenti una libera attività professionale impieghino beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, oppure si avvalgano in modo non occasionale di lavoro altrui, circostanze anche disgiuntamente indicative della presenza di una “autonoma organizzazione” (Sez. U, Sentenza n. 12108 del 26/05/2009, Rv. 608232); ha ulteriormente specificato che, ai fini della valutazione circa la sussistenza del presupposto impositivo, costituiscono indici da considerare sia l’entità delle spese sostenute dal professionista, sia la presenza di significativi compensi corrisposti a terzi, trattandosi di fattispecie che vede il professionista utilizzare altri professionisti per lo svolgimento della propria attività. (in tal senso Cass. Sez. 5, n. 18079 del 14.9.2016; Cass. Sez. 5, n. 8834 del 14.4.2009).

Nel caso in esame, dai dati esposti nel quadro RE riportati nelle controdeduzioni del giudizio di appello e trascritti nel ricorso per cassazione, risulta che il contribuente ha corrisposto compensi a terzi (altri medici) per prestazioni connesse alla propria attività professionale per l’importo di Euro 25.525, e dedotto spese per la rilevante somma di Euro 90.308.

La Commissione tributaria regionale, omettendo di esaminare tali dati fattuali, non si è attenuta al principio di diritto affermato da questa Corte ai fini della formulazione del giudizio sulla sussistenza del presupposto impositivo dell’Irap stabilito dalla legge.

La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione. Spese regolate all’esito del giudizio di rinvio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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