Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15039 del 21/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. un., 21/07/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 21/07/2016), n.15039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente di Sez. –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez. –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente di Sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 13635 del 2015 per regolamento di

giurisdizione proposto d’ufficio dalla Corte dei Conti, Sezione

giurisdizionale regionale per la Puglia, giudice unico delle

pensioni, con ordinanza n. 83 del 2015, depositata il 14 maggio 2015

(R.G. n. 29310/PC), nella causa tra:

P.M.;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

INPS – Gestione ex INPDAP, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore;

– resistenti non costituitisi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5

luglio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha chiesto dichiararsi la

giurisdizione del giudice ordinario, confermate in Camera di

consiglio dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De

Augustinis.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che P.M., dirigente scolastico della scuola secondaria (OMISSIS) sino al 31 agosto 2005, con domanda in data 16 dicembre 2004, nella prospettiva di essere collocato a riposo a far data dal 1 settembre 2005 per sopraggiunti limiti di età secondo la previgente normativa, chiedeva di permanere in servizio sino al settantesimo anno di età e che tale istanza era stata accolta con decreto del 24 novembre 2005 del Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale per la Puglia, con trattenimento in servizio per il periodo dal 1 settembre 2005 al 31 agosto 2008;

che con ricorso al Tribunale di Taranto, giudice del lavoro, il P., dolendosi del fatto che, sebbene in applicazione del D.L. n. 136 del 2004, art. 1-quater, convertito nella L. n. 186 del 2004, i periodi di lavoro prestati dal 1 settembre 2005 al 31 agosto 2008 non avrebbero dovuto dare luogo al pagamento dei contributi pensionistici, attesa la irrilevanza del periodo suddetto a fini pensionistici, erano invece state effettuate le trattenute previdenziali sulle retribuzioni corrisposte in quel periodo, chiedeva il riconoscimento del diritto alle somme indebitamente trattenute dal Ministero dell’economia e delle finanze a titolo di ritenute previdenziali in conto INPDAP dal 1 settembre 2005 al 31 agosto 2008 sulle retribuzioni percepite quale dipendente del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca trattenuto in servizio sino al compimento del settantesimo anno di età, del citato D.L. n. 136 del 2004, ex art. 1-quater, con condanna delle resistenti al pagamento, per quanto di loro competenza, delle somme illegittimamente trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

che con sentenza depositata il 18 settembre 2008, l’adito Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione ritenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione della Corte dei conti;

che con ricorso depositato il 23 aprile 2009, il P. riassumeva il giudizio dinnanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Puglia;

che in tale giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in quanto il ricorso aveva ad oggetto la determinazione della retribuzione in concreto spettante al dipendente in costanza del proseguimento del rapporto di lavoro;

che, con ordinanza in data 14 maggio 2015, emessa ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3 e dell’art. 41 c.p.c., la Corte dei conti – sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, giudice delle pensioni, ha sollevato d’ufficio questione di giurisdizione;

che ad avviso del giudice delle pensioni “la domanda intesa ad ottenere la restituzione dei contributi previdenziali nel periodo in cui il ricorrente è stato trattenuto in servizio, non investendo il quantum del trattamento pensionistico, esula dalla giurisdizione della Corte dei conti, circoscritta alle controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonchè quelle che involgono la soluzione di questioni comunque incidenti sul contenuto del diritto e sull’ammontare del trattamento pensionistico (cfr. Sez. Unite della Corte di cassazione n. 920/1999, dovendosi ritenere devoluta alla cognizione del giudice competente a conoscere del rapporto di lavoro”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la Procura Generale presso questa Corte, dopo aver rilevato la tempestività, e quindi l’ammissibilità del proposto regolamento di giurisdizione d’ufficio, ha concluso chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;

che tali conclusioni scaturiscono dalle seguenti condivise argomentazioni: “2. Oggetto del giudizio è la retribuzione in concreto spettante al dipendente (dirigente scolastico) nel periodo di trattenimento in servizio sino al 70^ anno di età, in conseguenza del non più dovuto versamento, in tale periodo, di contributi previdenziali da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro.

Non si tratta quindi di controversia sulla pensione spettante, controversia da attribuire alla cognizione della Corte dei conti, quale giudice unico delle pensioni dei dipendenti nel settore pubblico non contrattualizzato (secondo quanto previsto della L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 63 e 3). Bensì di una controversia di un dirigente scolastico avente per oggetto, come si è detto, la domanda per il riconoscimento di differenze stipendiali conseguenti ad una riduzione – asseritamente illegittima – della quota corrispondente ai contributi previdenziali non più dovuti all’Istituto previdenziale nel periodo di volontario trattenimento in servizio fino al 70^ anno di età, controversia quindi, in quanto rientrante nei rapporti di impiego pubblico contrattualizzato, devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (per una fattispecie analoga, cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 10508 del 30/04/2010).

Anche a volere tenere conto del fatto che la determinazione della riduzione in questione è stata assunta dal “datore di lavoro” prestando ossequio ad “un’interpretazione della norma in esame fornita dal Ragioniere Generale dello stato del Ministero dell’economia e delle Finanze con la nota prot. n. 4480 del 27.01.2005 secondo cui il Ragioniere, nel richiamare la circolare n. 69 dell’Inpdap nella parte in cui precisa che “l’ente o l’amministrazione non dovrà più operare la trattenuta per contributi pensionistici a carico del dipendente”, ha ritenuto che ai dipendenti interessati vada comunque corrisposta la retribuzione netta da contributo pensionistico, vale a dire dello stesso importo corrisposto precedentemente al trattenimento in servizio”, nella considerazione che “diversamente (…) i dipendenti stessi percepirebbero una retribuzione più elevata che, in concreto potrebbe configurarsi, nei limiti del maggior importo, quale firma recte: forma di incentivo al posticipo del pensionamento, esclusa invece dal legislatore”, la nota in questione non ha contenuto di un vero e proprio atto amministrativo adottato nell’esercizio di poteri discrezionali, ma costituisce soltanto la tesi del “datore di lavoro” nell’interpretazione della legge che regola un diritto soggettivo, qual è quello, nella specie, alla retribuzione spettante in base a contratto o alla legge stessa (in tal senso in casi analoghi, Cass., Sez. U., Ordinanza n. 25773 del 22/12/2015; Cass. Sez. U., Sentenza n. 10508 del 30/04/2010).

3. In definitiva deve quindi concludersi per la devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria”;

che il Collegio condivide le riportate argomentazioni;

che deve quindi dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, dinnanzi al quale vanno rimesse le parti, previa riassunzione nei termini di legge;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, trattandosi di regolamento richiesto d’ufficio dal giudice unico delle pensioni e non avendo le parti svolto in questa sede attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA