Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15039 del 16/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 16/06/2017, (ud. 07/04/2017, dep.16/06/2017),  n. 15039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27974-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente -0

contro

CISETTE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA BERENGARIO 10, presso lo

studio dell’avvocato PAOLA CECCHETTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALBERTO NENCHA giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 71/2009 della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA

depositata il 19/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta agli

atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con la sentenza n. 71/05/09, depositata il 19.10.2009 e non notificata, in riforma della sentenza di primo grado, accogliendo l’appello della società Cisette SRL, dichiarava illegittimi gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti per IVA, IRPEG, ILOR e IRAP per gli anni di imposta 1997, 1998 e 1999.

2. Secondo il giudice di appello, per quanto interessa il presente giudizio, la ripresa a tassazione degli interessi attivi che l’Ufficio aveva ritenuto essere maturati sul finanziamento decennale concesso a titolo infruttifero dalla Cisette alla società Lenoci SNC, in virtù di un contratto di mutuo del 16.01.1995, era illegittima in quanto: A) nessuna norma prevedeva che dalla mancata registrazione del contratto di finanziamento redatto in forma di scrittura privata potesse scaturire la presunzione della sua fruttuosità; B) dalla documentazione societaria versata in atti (scritture contabili, verbale assembleare di concessione del finanziamento, poste di bilancio e relativa nota integrativa) e non contestata dall’Ufficio emergeva la precisa volontà della Cisette di concedere un prestito infruttifero; C) tali risultanze erano fondate su documenti utilizzabili al fine di superare la presunzione della maturazione di interessi sul capitale dato a mutuo prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42; D) l’identità della compagine sociale dei due soggetti tra cui era incorsa l’operazione di finanziamento rendeva realistica la non onerosità del finanziamento.

Ugualmente illegittima era ritenuta la ripresa concernente i premi attivi maturati dalla Cisette nei confronti della società CE.DI.SISA Campania SRL, poichè dagli atti non era emerso che la contribuente ne era venuta a conoscenza in maniera formale in tempo utile rispetto ai termini di presentazione della dichiarazione per poterli imputare tra i redditi dell’anno in verifica.

5. La Agenzia delle entrate ricorre per cassazione su tre motivi; la contribuente resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo si denuncia la insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso costituito dalla rilevanza riconosciuta dalla CTR alla documentazione prodotta dalla parte privata a sostegno della infruttuosità del prestito.

Secondo la ricorrente la CTR non avrebbe dovuto limitarsi a sostenere che tale documentazione era idonea a giustificare le ragioni del prestito a titolo gratuito, ma avrebbe dovuto esaminarla e motivare sul perchè valeva a spiegare una condotta antieconomica, considerato l’ammontare delle somme e la durata decennale del prestito.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia sempre la insufficienza motivazionale in relazione alla ripresa per il recupero a tassazione di premi attivi per violazione del criterio di competenza, lamentando una errata valutazione da parte della CTR degli atti processuali.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) in combinato disposto con gli artt. 2967, 2728 e 2729 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La ricorrente sostiene che la CTR ha annullato la ripresa sugli interessi attivi, pur in presenza di un comportamento antieconomico della contribuente, solo perchè la società aveva esibito atti contabili formalmente corretti, violando la norma in esame, che consente l’accertamento induttivo in presenza di scritture formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere ritenuta complessivamente ed essenzialmente inattendibile in quanto confliggente con regole fondamentali di ragionevolezza perchè come nel caso – in presenza di un comportamento inspiegabilmente e manifestamente antieconomico.

2.1. L’esame dei motivi primo e terzo, connessi perchè concernenti la medesima statuizione in merito alla questione della presunta onerosità del mutuo pluriennale concesso dalla contribuente, va condotto congiuntamente ed impone la preliminare valutazione dell’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla contribuente sulla scorta della sentenza n. 50/10/2008 della CTR della Puglia, depositata il 23.09.2008, (fol. 14 e ss. del controricorso).

2.2. In detta ultima sentenza, allegata in atti con attestazione di mancata impugnazione, risulta presa in esame la medesima questione con riferimento al 1995, anno nel quale venne stipulato il contratto di finanziamento, ed è risolta favorevolmente per la contribuente, poichè viene ritenuto non condivisibile il disconoscimento della infruttuosità del finanziamento compiuto dall’Amministrazione senza alcuna indagine sui documenti societari e sulle scritture contabili.

Orbene tale statuizione, divenuta definitiva per il passaggio in giudicato della sentenza, è idonea a spiegare i suoi effetti nel presente giudizio, in applicazione del principio, di recente ribadito proprio in relazione ad analoga fattispecie di finanziamento pluriennale infruttifero, secondo il quale “In tema di contenzioso tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, l’accertamento compiuto in uno di essi con sentenza passata in giudicato, relativamente a situazioni giuridiche o a soluzioni di questioni di fatto o di diritto in ordine a un punto fondamentale comune ad entrambi, preclude l’esame dello stesso punto nell’altro giudizio, non trovando ostacolo l’efficacia del giudicato nell’autonomia dei periodi d’imposta, ove gli elementi costitutivi della fattispecie, estendendosi a più periodi d’imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente. Ne discende che il carattere gratuito di un finanziamento pluriennale dalla società controllante a favore della controllata, accertato con efficacia di giudicato per un anno d’imposta, ha efficacia espansiva anche nel giudizio relativo ad altra annualità, afferendo all’identico rapporto giuridico, senza che rilevi la differente disposizione normativa contestata nel diverso atto impositivo impugnato.” (Cass. n. 18875 del 26/09/2016).

2.3. Tale principio sovviene nel caso in esame, pur se relativo a società aventi la medesima compagine sociale, e non già legate da un rapporto di controllo, in quanto la sentenza n. 50/10/2008 della CTR della Puglia ha accertato con efficacia di giudicato il carattere gratuito del finanziamento pluriennale, che integra uno degli elementi costitutivi della fattispecie, con riferimento all’anno di imposta in cui il contratto venne stipulato (1995) e ciò ha efficacia espansiva nel presente giudizio, relativo alle annualità 1997, 1998 e 1999, afferendo allo stesso rapporto giuridico.

2.4. Ne consegue che l’eccezione di giudicato esterno va accolta e i motivi primo e terzo vanno dichiarati inammissibili perchè privi di decisività.

3.1. Il secondo motivo è fondato e va accolto.

3.2. Dal raffronto tra la trascrizione degli atti di causa, del pvc e dei suoi allegati, compiuta per assolvere all’onere di autosufficienza da parte della ricorrente, ed il passaggio motivazionale della sentenza, effettivamente non si comprende sulla scorta di quali documenti la CTR abbia desunto la veridicità di quanto sostenuto dalla società in merito alla epoca in cui era venuta a conoscenza dei premi attivi, posto che dal pvc risultava che le fatture e le note di credito, sulle quali si controverte, sarebbero state emesse in tempo utile per consentirne l’imputazione nell’anno di competenza.

4.1 In conclusione il ricorso va accolto sul secondo motivo, inammissibili i motivi primo e terzo, la sentenza impugnata va cassata nei limiti del motivo accolto e rinviata alla CTR in diversa composizione per il riesame e per la compiuta valutazione.

PQM

 

– accoglie il ricorso sul secondo motivo, inammissibili i motivi primo e terzo;

– cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia alla CTR della Puglia in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017

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