Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15039 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. I, 15/07/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 15/07/2020), n.15039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24114/2015 proposto da:

COMUNE DI CASTELVETRANO, in persona del sindaco in carica,

2iettìvamente domiciliato in Roma, Corso Francia, 182, presso lo

studio dell’Avvocato Ciro Castro e rappresentato e difeso

dall’Avvocato Francesco Vasile giusta Delib. G.M. n. 346 del 2015 e

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SANTA NINFA, in persona del sindaco in carica,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Giacomo Boni, 15, presso lo

studio dell’Avvocato Elena Sambataro e rappresentato e difeso

dall’Avvocato Giovanni Lentini, per procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 317/2015 della CORTE D’APPELLO di Palermo,

depositata il 02/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/07/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Castelvetrano ricorre in cassazione con due motivi cui resiste con controricorso il Comune di Santa Ninfa avverso la sentenza n. 317 del 2015 con cui la Corte di appello di Palermo ha rigettato l’impugnazione dal primo proposta avverso la sentenza n. 132 del 2008 resa dal Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Partanna.

2. Il giudice di primo grado aveva disatteso l’opposizione dell’ente territoriale proposta R.D. n. 639 del 1910, ex art. 3, avverso l’ingiunzione con cui il Comune di Santa Ninfa aveva intimato al Comune di Castelvetrano il pagamento della somma di Euro 59.628,17 a titolo di “rimborso somme per il mantenimento per rette di ricovero del signor A.G. per il periodo 1.12.2000 al 31.08.2006”, persona indigente che era stata ricoverata presso la Casa di cura “F.lli L.R.” di Santa Ninfa a far data dal 15 aprile 1975 e che fino al 21 maggio 1979 aveva manutenuto la residenza a (OMISSIS), Comune di nascita.

3. A mente della normativa di riferimento, ovverosia della L. n. 6972 del 1890, art. 74, ratione temporis applicabile prima dell’entrata in vigore della L. n. 323 del 2000 (art. 6, comma 4), gli obblighi nei confronti di persone indigenti, rispetto alle quali si rendeva necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali dovevano far carico al Comune presso il quale le stesse avevano la residenza prima del ricovero, integrativo del cd. domicilio di soccorso.

Il trasferimento presso la struttura in (OMISSIS) fin dal 1975 non avrebbe avuto l’indicata rilevanza e tanto in ragione dell’art. 74 cit. che, vigente, stabiliva che non avrebbe determinato interruzione del tempo di dimora in un Comune, quello trascorso in stabilimenti di cura dislocati in diverso territorio che non sarebbe neppure valso a determinare l’acquisto del domicilio di soccorso.

La spesa, pertanto, con conferma della prima sentenza, doveva gravare sul Comune di (OMISSIS) in quanto di ultima residenza del cittadino indigente prima del ricovero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il Comune di (OMISSIS) deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 6972 del 1890, artt. 72 e 74, in combinato disposto con gli artt. 1 e 2 della medesima Legge e della L.R. Sicilia n. 1 del 1979, artt. 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto il “domicilio di soccorso” nel Comune di (OMISSIS) in violazione della cd. Legge Crispi n. 6972 del 1890, artt. 72 e 74.

Sarebbe mancato il presupposto soggettivo diretto a giustificare l’intervento pubblico assistenziale, integrato dallo stato di indigenza del ricoverato che sarebbe entrato nella struttura privata della “Casa di ospitalità f.lli L.R.”, nel territorio del Comune di Santa Ninfa, su sua libera scelta, dietro istanza del cugino convivente, risultando egli a quella data titolare di un trattamento pensionistico da invalido civile, come rilevabile dalla lettera scritta dal congiunto.

La Casa di cura di Santa Ninfa inoltre non sarebbe rientrata all’epoca dei fatti tra le istituzioni di beneficenza a cui si sarebbe applicata la normativa sul cd. domicilio di soccorso ed avrebbe ricevuto un siffatto riconoscimento, nei termini di cui alla L. n. 6972 del 1890, art. 1, con decreto dell’assessore regionale Sicilia per gli enti locali n. 831 del 12 novembre 1987, come ritenuto dal medesimo Comune di Santa Ninfa che, con Delib. Giunta n. 215 del 1989, aveva disposto l’integrazione economica necessaria al ricovero sopportandone il relativo onere.

2. Con il secondo motivo si fa valere la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte di merito avrebbe omesso di valutare la circostanza relativa al carattere volontario del trasferimento del sig. A. presso la casa di cura, allo stato di non indigenza dell’ A., alla natura privata della casa di cura non assimilabile ad una struttura sanitaria convenzionata o a uno stabilimento di beneficenza pubblica.

Sarebbe inoltre risultato provato il domicilio di soccorso presso il Comune di Santa Ninfa dove A., per libera scelta e con oneri a suo carico, aveva dimorato per oltre i due anni antecedenti la Delib. Giunta n. 215 del 1989 cit. con cui il Comune di Santa Ninfa aveva sopportato l’onere di mantenimento presso la struttura tanto previo accertamento, solo alla data della sua adozione, dello stato di indigenza e della inabilità del richiedente nonchè della natura giuridica della struttura.

3. Il primo motivo di ricorso si presta ad un giudizio di inammissibilità per ragioni plurime.

3.1. Il motivo è inammissibile mancando dei caratteri dell’autosufficienza.

La critica difensiva introduce il tema dei presupposti soggettivi ed oggettivi – quali lo stato di indigenza ed inabilità dell’assistito e la qualificazione giuridica della Casa di ospitalità Fratelli L.R. di Santa Ninfa – della misura sociale di beneficenza pubblica consistente nell’erogazione delle rette di ricovero di cui alla L. 17 luglio 1890, n. 6972, con onere a carico dei Comuni competenti secondo il criterio di definizione del “domicilio di soccorso” ex art. 72 della medesima legge, senza dare conto, a fronte della mancanza di ogni cenno sul punto nella sentenza impugnata, dell’appartenenza dei primi alle deduzioni svolte nelle fasi di merito ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù dell’autosufficienza del motivo e della sua specificità anche indicare in quale atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto; i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio (tra le altre: Cass. 09/08/2018 n. 20694; in termini: Cass. 13/06/2018 n. 15430).

3.2. Il motivo si presta ad una valutazione di inammissibilità per un ulteriore profilo.

Questa Corte di legittimità ha da tempo individuato nelle due distinte categorie della violazione di legge e falsa applicazione di legge, richiamate a definizione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto lasciando al primo la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto ed al secondo l’applicazione della norma stessa una volta che sia stata correttamente individuata ed Interpretata.

Con la precisazione che il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata e che il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perchè la fattispecie astratta da essa prevista, pur rettamente individuata e interpretata, non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Sulla indicata premessa si ha quindi che non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. 26/09/2005 n. 18782; Cass. 13/10/2017 n. 24155; Cass. 30/04/2018 n. 10320; Cass. 14/01/2019 n. 640).

Il motivo di ricorso a fronte della rubrica in cui, ad integrazione della dedotta violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è richiamata la normativa sull’attività di assistenza di cui alla L. n. 6972 del 1890, artt. 72 e 74, in combinato con gli artt. 1 e 2 della Legge citata e della L.R. Sicilia n. 1 del 1979, artt. 1 e 2, contesta la diversa ricostruzione in fatto che si vuole contenuta in sentenza quanto agli estremi della indigenza ed inabilità dell’istante e della natura giuridica di istituzione di beneficenza della struttura presso la quale il primo è stato ricoverato.

Quanto viene censurato sfugge come tale ai contenuti tipici della violazione di legge e si traduce piuttosto in una alternativa lettura dei fatti come tale rimessa al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità.

4. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile.

Il ricorrente contesta l’omessa valutazione da parte del giudice del merito di fatti decisivi ai fini della ritenuta legittimazione al rimborso delle rette di degenza in un sistema di assistenza e beneficenza pubblico, ancora richiamando sul punto la condizione di indigenza ed inabilità dell’avente diritto e la natura della struttura di ricovero.

Difetta nell’operata deduzione il carattere di fatto controverso dibattuto tra le parti nelle pregresse fasi di merito mancando il ricorrente di allegare, in mancanza di pronuncia sul punto, di aver fatto valere siffatte significante evidenze nella precedente fase di merito.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. 29/10/2018 n. 27415).

Manca in atti che i presupposti fattuali integrativi dei requisiti soggettivi ed oggettivi del trattamento di beneficenza, dedotti, nel ricorso per cassazione, siano stati oggetto di discussione tra le parti: difetta, per vero, ogni loro menzione nella parte descrittiva della impugnata sentenza e neppure essi figurano negli atti processuali menzionati ad integrazione del dedotto vizio ovvero nella comparsa conclusionale di appello.

I fatti principali o secondari che si vorrebbero omessi nella loro decisiva rilevanza ai fini della statuizione non possono invero tradursi in mere argomentazioni in diritto destinate, come tali, ad essere contenute in un atto di parte, qual è la comparsa conclusionale, che è destinato a sostenere solo in via argomentativa il tema di decisione altrimenti definito.

Nè il fatto che si vorrebbe mancato riveste il carattere della decisività ove si ponga mente all’evidenza che la Corte di appello ha escluso che il cd. domicilio di soccorso, destinato ad individuare il Comune territorialmente competente a sostenere le rette di degenza di soggetti inabili ed indigenti, potesse essere il Comune di Santa Ninfa presso il quale è situata la struttura di ricovero, escludendo che il tempo ivi trascorso dal richiedente sia stato idoneo a sottrarre rilevanza al luogo di residenza o dimora goduto, prima del ricovero, presso il Comune di provenienza o, ancora, ad integrare comunque un tempo utile a definire, per l’appunto, il domicilio di soccorso.

I fatti integrati dal procedimento amministrativo che ha condotto il Comune di Santa Ninfa ad autorizzare il ricovero di A.G. presso la struttura (istanza 13.1.1989; rapporto informativo 22.4.1989; Delib. Giunta del Comune di Santa Ninfa n. 215 del 1989) non assolvono, rispetto all’indicata ratio della decisione impugnata, al ruolo di fatti decisivi capaci di contraddire alla logica dell’impugnata decisione portando alla diversa reclamata decisione.

Resta ferma anche per quest’ultimo scrutinio il rilievo che la dedotta censura per cassazione sia inammissibile perchè solo in apparenza portatrice del vizio di omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio ed in realtà diretta ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. SU 27/12/2019 n. 34476).

5. Il ricorso è pertanto inammissibile ed il ricorrente Comune di Castelvetrano va condannato a rifondere al Comune di Santa Ninfa le spese di lite che si liquidano come in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (secondo la formula da ultimo indicata in Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comune di Castelvetrano al pagamento in favore del Comune di Santa Ninfa delle spese di lite che liquida in Euro 5.000,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi e spese generali al 15% forfettario sul compenso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA